Transfer pricing in Argentina

Temi e Contributi
01/06/2012

Le norme che disciplinano la materia del transfer pricing in Argentina,  stabilendo l’insieme di regole dalle quali si desume se il prezzo applicato alle transazioni commerciali intercorrenti tra società di un Gruppo multinazionale rispetti o meno logiche di mercato e di libera concorrenza, sono l’Income Tax Law (ITL), il Regolamento ITL (Decreto 1344/98 e successive modificazioni) ed il Regolamento Generale n. 1122/01 pubblicato dall’AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), che descrive le modalità di documentazione dei prezzi di trasferimento. Le sanzioni per le omissioni in questa materia sono contenute nella Legge n. 25.795 del 2003.

L’Amministrazione Finanziaria argentina, al pari di altre realtà fiscali nel Mondo, concentra da tempo la sua attenzione e si è specializzata nelle tematica del transfer pricing, con esperienze significative  in specifici settori merceologici quali l’automotive ed il farmaceutico ed, in generale, nelle transazioni riguardanti le materie prime. L’intervento accertativo può avvenire in sede di verifica fiscale generale così come nel caso di controllo mirato per questioni riguardanti i prezzi di trasferimento, ma può nascere anche a seguito della registrazione di accordi tra imprese di assistenza tecnica o di licenza di marchi/brevetti presso l’Istituto Nazionale delle Proprietà Intellettuali (INPI). 
Anche in Argentina, come accade in molti Paesi dell’OCSE e non, la nozione di controllo richiesta dalla norma sul transfer pricing è piuttosto ampia, e comprende le situazione di controllo di diritto e molte situazioni di collegamento di fatto tra le parti coinvolte nelle transazioni. Il Regolamento Generale n. 1122/01 (Allegato III) considera “parti correlate”, ad esempio:

  • soggetti che detengono la totalità o la maggioranza del capitale di altre società;
  • due o più parti controllate dallo stesso soggetto, o influenzate significativamente dallo stesso soggetto;
  • soggetti che dispongono della maggioranza dei voti o di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in altre società;
  • società che condividono gli stessi direttori, manager e amministratori;
  • soggetti che distribuiscono e commercializzano in esclusiva i prodotti o i servizi forniti da altre imprese; 
  • imprese che forniscono i beni immateriali ed il know-how che rendono possibile il funzionamento del business di altre società;
  • società che garantiscono clausole contrattuali preferenziali ad altre in termini di sconti, termini di pagamento e di consegna, che non sarebbero stati consentiti a parti terze indipendenti;
  • soggetti che finanziano le attività di altri, concedono ingenti crediti, prestano garanzie a favore di altre parti o se ne assumono la perdite.

Le norme che disciplinano la materia del transfer pricing si applicano anche alle transazioni intercorse con società correlate residenti in Paesi considerati paradisi fiscali dal Regolamento ITL (art. 21.7). Come già anticipato, la Legge n. 25.795 del 2003 individua le sanzioni applicate nel caso in cui il contribuente non disponga di documentazione idonea a rappresentare i prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni intercompany e nelle ipotesi di rettifica del reddito a seguito di rideterminazione del valore normale nelle transazioni intercorse tra parti correlate.
E’ importante ricordare che in questo Paese non è stata ancora introdotta la possibilità di ricorrere ad Advance Pricing Agreements per concludere preventivamente con l’amministrazione finanziaria (o, se bilaterali, con entrambe le Autorità fiscali dei Paesi coinvolti)  un accordo sulla politica di transfer pricing del Gruppo multinazionale.
Le modalità di documentazione dei prezzi di trasferimento prevedono la presentazione all’Amministrazione finanziaria argentina di una serie di formulari:
- Modello 741 sull’import/export di materie prime con controparti indipendenti per ogni semestre dell’anno, da trasmettere entro il quinto mese successivo alla fine di ogni semestre;
- Modello 867 sull’import/export di beni (non commodities) con controparti indipendenti di ammontare superiore ad un milione di pesos argentini (circa 255.000 dollari americani) per ogni anno, da trasmettere entro il settimo mese successivo alla fine di ogni esercizio;
- Modelli 742 e 743 sulle transazioni con parti correlate fuori dall’Argentina per meno di un semestre l’anno, o per un intero anno: per i soggetti che presentano il formulario 743 è obbligatorio allegare il bilancio ed il “report sul transfer pricing” predisposti da un revisore/commercialista, e il formulario 969 contenente i dati sulle operazioni realizzate ed i prodotti e servizi venduti. La trasmissione del modello 742 avviene entro il quinto mese successivo alla fine di ogni semestre, mentre il modello 743 completo degli allegati va presentato entro l’ottavo mese successivo alla fine di ogni anno.

Il “report sul transfer pricing” contiene, in sintesi: 

  • informazioni sulle attività, le funzioni e la struttura dell’organizzazione, i rischi assunti e gli asset del Gruppo;
  • le circostanze e le assunzioni su cui si basano le politiche di prezzo del Gruppo;
  • la descrizione dettagliata delle transazioni infragruppo;
  • i dati identificativi delle controparti con cui avvengono le transazioni, caratteristiche, attività svolte e bilanci compresi, specificando la fonte delle informazioni; 
  • i metodi adottati per determinare i prezzi di trasferimento, la comparazione con transazioni analoghe, le motivazioni che rendono il metodo scelto più appropriato al caso specifico, gli aggiustamenti ed i risultati della valorizzazione delle transazioni.

Il report deve essere redatto in spagnolo, se alcune parti sono predisposte in lingua inglese l’Amministrazione finanziaria può richiederne la traduzione in spagnolo.
Non sono previste esenzioni o semplificazioni per le piccole e medie imprese.
Le sanzioni per l’omessa trasmissione delle varie dichiarazioni sul transfer pricing possono raggiungere un massimo di 20.000 pesos argentini (circa 6.000 dollari americani) per ogni modello omesso.
Il periodo in cui è possibile subire un accertamento fiscale è di cinque anni per i contribuenti registrati e di dieci anni per i contribuenti non registrati. Questo periodo inizia il primo gennaio dell’esercizio seguente a quello in cui la dichiarazione dei redditi è trasmessa. E’ consigliabile, quindi, conservare la documentazione sul transfer pricing fino agli ulteriori cinque anni successivi. In generale, i metodi di valutazione dei prezzi di trasferimento descritti nei regolamenti argentini sono gli stessi riportati all’interno delle Linee Guida OCSE: confronto di prezzo (CUP), prezzo di rivendita (resale price), costo maggiorato (cost plus), ripartizione dell’utile (profit split), margine netto della transazione (TNMM). I regolamenti, inoltre, descrivono un ulteriore metodo per determinare i prezzi di esportazione delle materie prime a parti correlate attraverso trader internazionali.
Le comparazioni è previsto vengano effettuate utilizzando esclusivamente come tested party la società affiliata con sede in Argentina. La disponibilità di informazioni locali dovrebbe essere approfondita caso per caso. Le società argentine rendono pubblici i loro bilanci depositandone una copia presso le autorità locali (ad esempio, l’Inspecciòn General de Justicia a Buenos Aires). Nell’eventualità in cui le informazioni non siano disponibili o siano incomplete o non dettagliate, oppure non contengano evidenza di operazioni potenzialmente comparabili, il confronto può basarsi sulla comparazione di dati messi a disposizione da società straniere.  La scelta del metodo più appropriato tra quelli previsti, secondo l’Amministrazione argentina, non deve seguire gerarchie (prioritariamente i metodi tradizionali e, in assenza di prezzi confrontabili, i metodi alternativi), ma basarsi sulla disponibilità delle informazioni e sulla numerosità degli aggiustamenti necessari a raggiungere la comparabilità.

a cura di: 

dott Gianfranco Peracin

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 3 anno 2012