Reti di imprese e soggettività giuridica

Temi e Contributi
20/02/2013

I Decreti Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) hanno confermato l’importanza del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI  favorendo la ricerca, l’innovazione, l’internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale. I suddetti provvedimenti contribuiscono a delineare con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete”. Le modifiche principali sono:

  1. riconoscimento, a particolari condizioni, della soggettività giuridica;
  2. identificazione di reti “a regime speciale” che godono di un regime di elevata autonomia patrimoniale a cui si collega l’obbligo di redazione e deposito del bilancio;
  3. partecipazione dei “contratti di rete” a gare e appalti pubblici;
  4. semplificazione della procedura di iscrizione del “contratto di rete” presso il Registro Imprese

La prima novità (attribuzione di soggettività giuridica) sembra essere funzionale:

  • al definitivo superamento della qualificazione del contratto di rete quale contratto di scambio con l’affermarsi della sua natura associativa;
  • alla maggiore riconoscibilità della rete-soggetto, da parte dei terzi, quale autonomo soggetto di imputazione di diritti ed obblighi;
  • al probabile riconoscimento di soggettività tributaria che, sebbene negata con forza dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 70/E del 2011), rappresenta, secondo alcuni, un efficace strumento di semplificazione degli adempimenti contabili anche connessi alla fatturazione;
  • alla maggiore finanziabilità dei programmi sviluppati attraverso lo strumento del contratto di rete, non solo mediante il miglioramento del rating riconosciuto alle singole imprese partecipanti, ma anche attraverso il finanziamento della rete “in quanto tale”.

L’attribuzione della soggettività giuridica alla rete che nasce attraverso la stipulazione del contratto di cui all’art. 3, co. 4-ter ss., D.L. n. 5/2009 è, secondo la norma ad oggi vigente, facoltativa e condizionata all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede. Ai fini di tale iscrizione sono necessarie:

  1. la costituzione di un fondo patrimoniale comune;
  2. la stipulazione del contratto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex-art. 25 D. Lgs. n. 82/2005.

Per meglio focalizzare cosa differenzia la rete priva di soggettività giuridica (rete-contratto) dalla rete dotata di soggettività giuridica (rete-soggetto), può essere opportuno richiamare preliminarmente i concetti di personalità e soggettività giuridica.
La personalità giuridica è il più intenso e completo meccanismo di imputazione unitaria al gruppo degli effetti giuridici dell’attività comune e si applica solo alle associazioni riconosciute, alle società di capitali ed alle cooperative.
Vi sono poi altre forme di soggettività dei gruppi, che possiamo denominare intermedie perché, da un parte non si riducono alla soggettività delle persone fisiche e dall’altra non assumono l’intensità e la completezza delle caratteristiche tipiche della personalità giuridica. Trattasi delle forme di soggettività collettiva che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai consorzi con attività esterna, al G.e.i.e..
All’Ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete, è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica. Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (riconoscimento della sospensione d’imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti chiarito che la rete di imprese non avrebbe assunto “personalità giuridica autonoma” . In termini generali quindi, pur riconoscendo alla rete una propria soggettività, mancherebbe quell’alterità tra imprenditori “retisti” e rete che, unita ai tratti della responsabilità patrimoniale e dell’unità, renderebbe la rete una persona giuridica distinta dai retisti.
In questa sede può essere opportuno ricordare che non tutte le reti dotate di soggettività giuridica (cd. reti-soggetto) godono anche di autonoma responsabilità patrimoniale: questa caratteristica è infatti appannaggio delle sole “reti soggette a regime speciale”. Dall’altra parte, nelle reti-soggetto l’organo comune “agisce in rappresentanza” della rete in quanto tale perché gli effetti giuridici degli atti compiuti dall’organo comune ricadono in capo alla rete e non in capo ai retisti.

La seconda novità introdotta dalle modifiche del 2012 (identificazione di “reti a regime speciale”) sembra finalizzata ad aumentare la già rilevante flessibilità dello strumento. Indipendentemente dall’acquisizione (facoltativa) di soggettività giuridica, infatti, si dispone un particolare regime per il contratto di rete che prevede:

  1. una sede;
  2. l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
  3. l’istituzione di un organo comune; 
  4. lo svolgimento, da parte dell’organo comune, di un’attività con terzi (anche commerciale).

In presenza di questi requisiti è previsto:

  • un regime di autonomia patrimoniale tale che, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
  • l’obbligo di redazione e deposito, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, di un vero e proprio bilancio di esercizio, con riferimento al quale trovano applicazione le disposizioni relative al bilancio di S.p.A. (ove compatibili).

Queste modifiche e, in particolare, l’attribuzione di un regime di responsabilità limitata aumentano la già grande flessibilità riconosciuta al contratto di rete. La limitazione della responsabilità è prevista a condizione che le obbligazioni siano assunte “in relazione al programma di rete” con la conseguente necessità di chiarezza, dettaglio e conoscibilità dello stesso da parte dei terzi. Diversamente, per le obbligazioni assunte nell’interesse di uno dei retisti probabilmente non vige il principio della limitazione di responsabilità che sarebbe applicabile solo quando l’obbligazione riguardi la rete nel suo complesso.
Strettamente collegata alla responsabilità patrimoniale limitata è la previsione dell’obbligo di redazione di un bilancio, nella forma prevista per le società per azioni, nonché il suo deposito presso il registro delle imprese del luogo ove la rete ha la sua sede, ai fini della conoscibilità dei terzi per la valutazione del grado di affidabilità della rete stessa.

La flessibilità del contratto di rete si evidenzia nella predisposizione del programma di rete che può prevedere diversi livelli di aggregazione ed impegno reciproco, dalla semplice collaborazione, allo scambio di informazioni o prestazioni, fino all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il modello di governance adottato può, allo stesso modo, essere più leggero o più pesante, prevedendo l’assenza di qualsivoglia organo comune, un organo comune che comprenda tutti i partecipanti, l’adozione di modelli più complessi che identifichino un comitato esecutivo interno all’organo comune, etc..
Lo stesso assetto patrimoniale può essere variegato, prevedendo (anche sulla base dell’oggetto specifico del programma comune) che il fondo patrimoniale (facoltativo) sia un semplice fondo spese o un vero e proprio patrimonio alimentato da conferimenti (anche nella forma di patrimoni destinati).
Infine, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la rete può rimanere un semplice contratto o diventare una formazione collettiva dotata di autonoma soggettività, benché non personificata.
È possibile pertanto descrivere l’aggregazione che sorge per effetto della stipulazione del contratto di rete come un continuum che va dal semplice contratto con cui le parti cercano di dare certezza ai reciproci rapporti (anche al fine di garantirsi investimenti agevolati) ad un vero e proprio ente  a responsabilità limitata.
È importante sottolineare che il punto di forza dello strumento è la sua flessibilità, rilevante anche in un’ottica dinamica di medio periodo: attraverso il contratto di rete, che può essere sottoscritto e modificato anche semplicemente per firma digitale, quando non sia di interesse l’acquisizione di soggettività giuridica, gli imprenditori possono iniziare a cooperare in ambiti limitati (come, ad esempio, lo scambio di informazioni) per poi decidere di aggregarsi in maniera via via più vincolante, fino alla costituzione di un soggetto giuridico non personificato.  

a cura di: 

dott. Lucio Antonello

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 1 anno 2013