Nuove Convenzioni contro le doppie imposizioni: San Marino e Hong Kong

Temi e Contributi
20/02/2013

Nel mese di dicembre 2012 è stato presentato in Parlamento il disegno di legge per la ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia –  San Marino in materia di imposte sul reddito e di prevenzione delle frodi fiscali, dopo la sottoscrizione del Protocollo di modifica della Convenzione firmata nel 2002 (e mai ratificata), avvenuta il 13 giugno 2012.
Nella Repubblica di San Marino la procedura di ratifica si è conclusa a giugno 2012.
Il testo è strutturato sulla base del Modello OCSE, con particolare riferimento allo scambio di informazioni fiscali ed al superamento del segreto bancario[1].

Si riepilogano le principali caratteristiche:

  • Per quanto concerne i dividendi, la tassazione segue il regime dello Stato in cui sono percepiti. Se l’effettivo beneficiario risiede nell’altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche dallo Stato di provenienza: l’aliquota di tassazione è lo 0% dell’ammontare lordo dei dividendi in relazione alle partecipazioni superiori al 10% detenute da almeno un anno, mentre le altre partecipazioni sono tassate con l’aliquota del 15% (art. 10 – in parallelo con le previsioni di cui alla Direttiva “madre-figlia” n. 90/435/CEE). 
  • Gli interessi sono tassati nello Stato in cui vengono percepiti, ma se l’effettivo beneficiario risiede nell’altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche dallo Stato di provenienza: l’aliquota di tassazione è lo 0% dell’ammontare lordo degli interessi in relazione alle partecipazioni superiori al 25% detenute da almeno un anno, mentre l’aliquota è del 13% negli altri casi (art. 11 - in linea con la Direttiva “interessi e royalties” n. 2003/49/CEE).
  • Anche le royalties sono tassate nello Stato in cui vengono percepite. Se l’effettivo beneficiario dei canoni è residente nell’altro Stato contraente, le aliquote sono: 0% dell’ammontare lordo dei canoni in relazione alle partecipazioni superiori al 25% detenute da almeno un anno, e 10% negli altri casi (art. 12 - in linea con la Direttiva “interessi e royalties” n. 2003/49/CEE).

La Convenzione, al fine di regolamentare lo scambio di informazioni (art. 26), prevede che “le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale”.
Da segnalare, infine, l’importanza dell’obbligo allo scambio di informazioni, anche nelle ipotesi in cui “le stesse non siano rilevanti per ragioni fiscali interne”, e l’impossibilità di rifiutarsi di “fornire le informazioni” custodite da banche o istituzioni finanziarie o fiduciari, visto che solo se rispettato l’articolo 26 della Convenzione si potranno utilizzare le disposizioni su dividendi, interessi e royalties (specialmente, la ritenuta con aliquota zero).
La ratifica dell’accordo potrebbe rappresentare un primo passo affinché il Legislatore stabilisca se San Marino debba permanere nelle black list italiane.
Analoghe considerazioni derivano dall’avvenuta firma della Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong, annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 14 gennaio 2013 (anch’essa diverrà efficace solo con la ratifica da parte del Governo).
Attualmente, le operazioni con Hong Kong non beneficiano di alcuna convenzione, vista la non applicabilità dell’accordo con la Cina[2] ai territori di Macao e Hong Kong.
La futura ratifica dell’accordo assicurerà l’applicazione delle previsioni contenute nel Modello OCSE, con particolare riguardo alle aliquote di tassazione di dividendi, interessi e royalties (imposizione convenzionalmente ridotta al 10%, 12,5% e 15% nello Stato della fonte) e alle regole sullo scambio di informazioni.
Con l’occasione si ricorda che non ha ancora trovato attuazione la sostituzione delle black list fiscali italiane con un’unica white list, così come disciplinato dall’art. 168-bis introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui  Redditi dalla finanziaria per il 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007).

[1] Il Giornale di San Marino, 06/12/2012.

[2] Convenzione firmata a Pechino il 31/10/1986 e ratificata con Legge n. 376 del 31/10/1989 – in vigore dal 13/12/1990 (www.fiscooggi.it).


a cura di: 

dott.ssa Maria Piovan

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 1 anno 2013