Nuova Convenzione Italia - USA contro le doppie imposizioni

Temi e Contributi
03/01/2010

Con la Legge n. 20 del 3 marzo 2009 si è dato corso ad un accordo siglato nel 1999 tra i Governi italiano e statunitense, che andrà a sostituire le disposizioni di cui alla precedente versione della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni Italia – Usa, risalente al 1984.

L’effettiva entrata in vigore della nuova Convenzione, avvenuta il 16 dicembre 2009, è stata comunicata dagli Affari esteri con una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2010: l’efficacia generale delle nuove disposizioni inizia dal primo gennaio 2010 (“periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore” - art. 28), ad eccezione delle norme sulle imposte alla fonte, applicabili a partire dal primo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore della disciplina convenzionale (primo febbraio 2010). Il precedente Trattato potrà comunque essere utilizzato per un periodo di dodici mesi dal momento in cui avrà effetto la nuova versione (che decorre da ciascuna delle due date), qualora attribuisca al soggetto interessato un trattamento più favorevole (in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 28 della Convenzione, c.d. “grandfathering provision”).

Negli Stati Uniti la procedura di ratifica si è conclusa in termini molto più rapidi rispetto all’Italia, dato che il Senato americano già nel 1999 ha approvato una risoluzione interna relativa alla Convenzione.

Il nuovo testo non si allontana radicalmente dalla precedente versione, aggiornando alcuni profili riguardanti le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, l’imposta regionale sulle attività produttive per l’Italia e l’imposta federale sul reddito per gli Stati Uniti. L’Irap, ai fini dell’applicazione della Convenzione, è considerata soltanto per la parte che colpisce il reddito, con l’obiettivo di neutralizzare le distorsioni derivanti dal fatto che gli interessi passivi e il costo del lavoro non sono deducibili dalla base imponibile propria di tale imposta (art. 2).

Si riepilogano le principali novità:

  • Viene assicurata la tassazione nello Stato della fonte dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione [1] anche se i pagamenti di questi redditi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della base fissa stessa (art. 7).
  • Nel caso di rettifiche dell’utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale di mercato (“at arm’s length”), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione, e gli aggiustamenti si effettueranno in conformità alla procedura amichevole di cui all’art. 25, che descrive le situazioni in cui i due Stati necessitano di risolvere problematiche inerenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione e prevede, in caso non si riesca a pervenire ad un accordo, la possibilità di sottoporre il caso ad una commissione arbitrale (art. 9).
  • Per quanto concerne i dividendi, la tassazione continua a seguire il regime dello Stato in cui sono percepiti. Se l’effettivo beneficiario risiede nell’altro Stato contraente, essi possono essere tassati alla fonte anche dallo Stato di provenienza; l’aliquota di tassazione è stata però ridotta dal 10% al 5% dell’ammontare lordo dei dividendi in relazione alle partecipazioni superiori al 25% detenute da almeno un anno, mentre le altre partecipazioni sono tassate con l’aliquota del 15% (art. 10).
  • Confermato che gli interessi sono tassati nello Stato in cui vengono percepiti, se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente l’aliquota massima d’imposta applicabile dallo Stato di provenienza del reddito scende dal 15% al 10%, e sono introdotte alcune fattispecie per le quali gli interessi sono assoggettati ad imposizione solo nello Stato in cui risiede il beneficiario, senza applicazione di ritenute nello Stato della fonte (art. 11).
  • Anche le royalties continuano ad essere tassate nello Stato in cui vengono percepite. Se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, le aliquote massime d’imposizione da parte dello Stato di provenienza del reddito diventano due (nel precedente testo erano tre): 5% sull’ammontare lordo dei canoni dovuti per l’utilizzo di software per computer, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ed 8% nei restanti casi (art. 12).
  • Con il nuovo testo di Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali sono imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona ivi dispone abitualmente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. In tal caso i redditi prodotti nell’altro Stato sono tassati unicamente nella misura in cui siano attribuibili all’attività svolta presso la base fissa. La norma, per espresso richiamo contenuto nell’art. 7 riguardante gli utili delle imprese e la stabile organizzazione, permette di tassare il reddito che deriva dall’attività professionale esercitata in Italia anche se l’incasso del provento si verifica dopo la chiusura della base fissa (art. 14).
  • È stata innalzata da 12mila a 20mila dollari la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o uno sportivo residente in uno Stato trae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente (art. 17).

La nuova Convenzione, al fine di risolvere il problema della concreta applicabilità della procedura amichevole (art. 25), ha introdotto lo strumento dell’arbitrato, consigliato a livello Ocse nei casi in cui gli Stati non riescano a risolvere dubbi e difficoltà derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle pattuizioni convenzionali. Da segnalare, infine, l’importante previsione della clausola generale anti abuso (“limitation on benefits”) diretta a negare i benefici convenzionali ai soggetti che pongano in essere comportamenti diretti al “treaty shopping [2]”: la Convenzione, infatti, adotta l’espressione beneficiario effettivo (“beneficial owner”). Tale scelta è manifestazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, che, con l’obiettivo di determinare quale trattamento tributario applicare ad una determinata fattispecie, impone di fare riferimento ai risultati economici concreti perseguiti più che alle vesti giuridiche utilizzate.

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[1] La Convenzione non fornisce un’autonoma nozione di residenza, ma rimanda alla legislazione degli Stati contraenti. Pertanto, è residente in uno Stato contraente chi, in base alla legislazione tributaria, ha la residenza nello Stato. Per quanto riguarda la stabile organizzazione, essa deve intendersi non soltanto come una sede fissa d’affari in cui l’impresa eserciti in tutto o in parte la propria attività, ma rileva anche il fatto che fornisca servizi o attrezzature utilizzate nello Stato che ha firmato l’accordo. La Convenzione stabilisce, altresì, che i redditi da beni immobili percepiti da un residente in uno Stato contraente, ma localizzati nell’altro Stato, sono imponibili in quest’ultimo mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa. Tuttavia se l’impresa svolge la propria attività nell’altro Stato contraente con una stabile organizzazione, allora gli utili saranno imponibili in quest’ultimo, ma solamente quelli che derivano dalla stabile organizzazione. Per quel che concerne l’imponibilità dei dividendi societari, degli interessi e dei canoni, quest’ultima avviene solo nello Stato di residenza e secondo limiti specifici. Tali soglie sono applicabili solo se il percettore dei dividendi è l’effettivo beneficiario e risiede nell’altro Stato contraente. Se, al contrario, i beni sono ottenuti dal beneficiario tramite una stabile organizzazione, allora ricadranno nella normale tassabilità del suddetto Stato in base alla propria legislazione fiscale.

[2] Il “treaty shopping” è una tecnica che consiste nell’utilizzo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di trarne vantaggio sotto il profilo fiscale. E’ il caso di un soggetto residente in uno Stato terzo che cerca di beneficiare di un trattato concluso tra Stati diversi da quello in cui risiede, attraverso l’interposizione di un ulteriore soggetto in uno degli Stati contraenti e, nel fare ciò, esamina i vantaggi e gli svantaggi connessi alle varie convenzioni esistenti e sceglie, infine, la combinazione più favorevole in relazione al tipo di operazione da porre in essere (pagamento di interessi e royalties, distribuzione di dividendi). L’obiettivo di questa pratica è quello di sfruttare la diversa qualificazione di un certo reddito, in modo da ottenere o la completa esenzione o un sensibile risparmio d’imposta.

a cura di: 

dott. Gianfranco Peracin

pubblicato su:

C&S Informa, volume 11,  numero 1 anno 2010