Le nuove misure sulle società di comodo

Temi e Contributi
20/10/2011

Nell’ambito della rilevante produzione legislativa degli ultimi mesi volta al recupero di gettito fiscale a seguito delle note vicende che hanno interessato e che interessano la finanza pubblica, il nostro legislatore ha riservato un occhio di riguardo alla “lotta all’evasione” spingendo peraltro su strumenti automatici o presuntivi che spesso finiscono per colpire in modo indiscriminato tutti i contribuenti e non solo quelli che pongono in essere operazioni “border line”.

E’ il caso delle nuove disposizioni introdotte dal DL 138/2011 in materia di società di comodo, ovvero di quelle regole stabilite ad hoc dal nostro legislatore sin dal lontano 1994 (legge 724/1994) per combattere fenomeni di intestazione fittizia di beni ad uso personale.
Senza entrare nel merito delle specifiche disposizioni già in vigore e che costituiscono la struttura del meccanismo di prelievo associato alle società di comodo, che come noto consistono nell’attribuire una redditività minima agli assets patrimoniali posseduti da società di persone e di capitali, le novità introdotte dal DL 138/2011 vanno in due direzioni; la prima, rappresentata da un generalizzato incremento dell’aliquota IRES applicabile all’imponibile “di comodo” e la seconda rappresentata da una nuova casistica di “non operatività” attribuibile alle società in perdita sistematica.

IRES al 38%
Tale nuova previsione consiste nell’introduzione di un aliquota IRES specifica (38%) per le società di capitali che risulteranno di comodo in base agli ordinari parametri presuntivi. L’adozione di tale nuova aliquota, diversa da quella ordinaria, ha reso necessaria anche l’introduzione di specifiche regole applicative in presenza di situazioni particolari nelle quali il reddito della società non operativa viene imputato ad un soggetto diverso da quello che lo ha prodotto. E’ il caso, per esempio, delle partecipazioni detenute da società di capitali in società di persone, con imputazione del reddito per trasparenza, o del regime di tassazione consolidata, ove, il reddito delle singole società consolidate viene imputato alla fiscal unit con la determinazione di un unico reddito imponibile di gruppo.
Nel primo caso, la scelta adottata dal legislatore è stata quella di stabilire un criterio che di fatto porterà ad una sorta di tassazione separata in capo alla società partecipante del reddito attribuito per trasparenza dalla società di comodo partecipata, reddito che verrà autonomamente tassato nella nuova misura del 38%, con un aggravio quindi del 10,5% rispetto all’aliquota ordinaria.
Con riferimento, invece, all’istituto del consolidato il meccanismo di tassazione stabilito dalle nuove disposizioni sarà differente in quanto, la società consolidata non operativa, procederà autonomamente alla liquidazione ed al versamento della sola aliquota maggiorata (10,5%) commisurata al reddito presunto, mentre il residuo 27,5% verrà normalmente liquidato dalla consolidante che farà confluire il medesimo reddito in quello della fiscal unit.

Le società in perdita sistematica
Come anticipato la seconda importante modifica riguardante le disposizioni in commento è rappresentata dalla previsione di una nuova specifica casistica di società non operativa, ovvero dell’ipotesi in cui un contribuente, sia esso una società di capitali o di persone, presenti per tre esercizi consecutivi una perdita fiscale, essendo stata valutata, di fatto, tale situazione quale indice di pericolosità fiscale.
Ma vi è di più, in quanto, la presunzione di non operatività, con tutte le conseguenze applicative del caso, scatterà anche qualora nell’ambito del triennio di osservazione, due esercizi, anche non consecutivi, presentino una perdita fiscale e nel terzo esercizio il contribuente dichiari un reddito inferiore a quello che si determinerebbe applicando le aliquote dell’art. 30 della legge 724/1994.
In presenza di tali situazioni ed elementi, a partire dal quarto esercizio successivo al triennio di osservazione, scatta la declaratoria di non operatività con tutte le note conseguenze sia in materia di imposte dirette che di Iva, fatta salva l’applicabilità delle ordinarie cause di esclusione.
E’ di palmare evidenza che tale disposizione, che peraltro presenta al momento alcuni dubbi interpretativi di non modesta rilevanza e portata, rischia di gravare in modo importante su una platea numerosissima di contribuenti che in questo momento stanno facendo i conti con il perdurare di una crisi economica generalizzata e non certo con operazioni ad elevato tasso di pericolosità fiscale volte alla costruzione di soggetti giuridici con finalità di interposizione fittizia (questa dovrebbe essere la ratio delle norme riguardanti le società non operative).
Uno dei dubbi interpretativi circa l’applicazione di tali nuove disposizioni riguarda la decorrenza, con riferimento alla quale si propende per individuare nell’anno 2012, il primo anno di applicazione della norma; in sintesi se nel triennio 2009-2011 si saranno verificati i citati presupposti (tre anni di perdita fiscale o due anni di perdita fiscale e uno di reddito determinato in misura inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione dei parametri di redditività minima) nel 2012 scatterà la presunzione di non operatività, peraltro, con l’aggravio in termini di IRES al 38% per le società di capitali.
Rimane quindi poco tempo per valutare eventuali azioni da porre in essere entro la fine dell’anno (2011) per scongiurare, ove possibile, l’applicazione delle nuove disposizioni, ferma restando, in ogni caso, la strada quasi sempre in salita dell’interpello disapplicativo.  

Da quanto sopra emerge come il nostro legislatore stia tendando di imprimere una netta accelerazione al recupero di gettito fiscale anche se sempre più spesso manifesta una certa non uniformità di sistema a dir poco sconcertante.

Basti pensare alle recenti disposizioni contenute nel DL 78/2010 in tema di attività di accertamento delle società in perdita sistematica, disposizioni che di fatto avevano introdotto una regola in base alla quale il contribuente in perdita fiscale per due esercizi consecutivi, in quanto soggetto “fiscalmente pericoloso”, sarebbe andato ad alimentare una lista di soggetti da sottoporre ad accertamento.
Se la strada intrapresa, per quanto par di capire, è stata quella di spostare il problema dal piano dell’accertamento a quello diretto del prelievo tributario conseguente allo status di perdita reiterata, probabilmente anche per una questione di risorse da destinare a tale attività, ci si chiede in quale modo verranno “evase” le migliaia di istanze di interpello disapplicativo che verranno presentate.

Altro esempio di scarsa coerenza è rappresentato dalle recenti disposizioni contenute nel DL 98/2011 in tema di perdite fiscali che, come noto, con chiaro intento “agevolativo”, hanno eliminato (seppur con il correttivo della non integrale utilizzabilità) il limite quinquennale di riporto delle perdite fiscali nella convinzione, come espresso nella relazione di accompagnamento al decreto, che il perdurare della crisi economica avrebbe potuto generare ulteriori esercizi in perdita fiscale con conseguente danno per i contribenti in caso di superamento del quinquennio.

Nel giro di poco più di un mese quindi, il DL 98/2011 è del 6 luglio 2011 mentre il DL 138/2011 è del 13 agosto 2011, abbiamo assistito all’emanazione di due distinti provvedimenti il primo dei quali è andato a pesare “positivamente” gli effetti della crisi consentendo di fatto il riporto illimitato delle perdite fiscali, peraltro attese in un contesto economico generale ben noto; il secondo, invece, che qualifica la presenza di una perdita fiscale reiterata quale assoluto elemento di “pericolosità fiscale” tale da non rendere più sufficiente la previsione di una attività di accertamento a carico del malcapitato contribuente ma addirittura da far scattare automaticamente l’attribuzione di un reddito minimo presunto.

Tutto ciò con buona pace di chi si avvicina al mondo dell’impresa e deve affrontare anche una semplice fase di start up ove se tutto va bene e nella migliore delle ipotesi, si troverà a rendere indeducibili gli interessi passivi se non avrà immediatamente un risultato operativo adeguato e addirittura a dover pagare delle imposte su di un reddito figurativo nell’ipotesi in cui, peraltro molto frequente, ad una fase di start up corrispondano esercizi in perdita fiscale.

Stessa cosa dicasi per quei contribuenti che stanno faticosamente cercando di uscire dalla crisi, dovendosi ora preoccupare anche del rischio di pagare le imposte su di un reddito non prodotto, per di più con un’aliquota maggiorata.

a cura di: 

dott. Francesco Zanotto

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 7 anno 2011