La difesa del patrimonio familiare – Il Fondo patrimoniale

Temi e Contributi
27/02/2011

 

Costituzione

Il fondo patrimoniale, introdotto dalla L. 17/05/1975 n.151, è disciplinato dagli articoli 167-171 del Codice Civile.

Il fondo patrimoniale consiste, come recita l’art. 167 Cod. Civ., nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi o, di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. 

Presupposto fondamentale per la costituzione del fondo è l’esistenza di una famiglia legittima.

La costituzione del fondo rientra nel novero delle “convenzioni matrimoniali” per cui la costituzione su alcuni beni del vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è opponibile ai terzi solo se annotato a margine dell’atto di matrimonio. Qualora il fondo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati il vincolo deve risultare anche dai Pubblici Registri o, nel caso in cui abbia ad oggetto titoli di credito deve essere annotato sia sul documento che nel registro dell’emittente.

Poiché la funzione che assolve la trascrizione è quella di pubblicità-notizia, essa non rende la costituzione del fondo opponibile ai terzi: l’opponibilità ai terzi si ha solo con l’annotazione sull’estratto dell’atto di matrimonio (da richiedere al Comune in cui il matrimonio ha avuto luogo).

La costituzione del vincolo non è visibile né accendendo al “cassetto fiscale” né consultando una visura catastale, ma solo mediante visura dei Registri immobiliari.

Ai sensi dell’art 168, 1° comma  Cod.Civ., “la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito dall’atto costitutivo”.

Da ciò la dottrina prevalente ha tratto argomenti per sostenere la possibilità per il costituente o i  costituenti il fondo di riservarsi, totalmente o parzialmente, la proprietà dei beni conferiti o nell’ipotesi di fondo costituito da un terzo, la facoltà per quest’ultimo di attribuirne la proprietà, in tutto o in parte ad uno dei coniugi.

 

Amministrazione

Ai sensi dell’art. 168, 3° co. Cod.Civ. l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale. spetta ad entrambi i coniugi salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione”. 

Ne deriva che se è vero che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale può essere riservata anche ad uno solo dei coniugi, l’amministrazione spetta comunque ad entrambi.  

La disciplina dell’amministrazione del fondo è diversa in presenza o meno di figli di minore età.

In assenza di figli minori il legislatore riconosce ampia autonomia ai coniugi circa gli atti di disposizione sui beni facenti parti del fondo patrimoniale; diversamente, in presenza di figli minori l’art. 169 Cod. Civ. prevede che, per il compimento degli atti ivi elencati, occorre, oltre all’accordo dei coniugi, l’autorizzazione giudiziale, autorizzazione che può essere concessa nei soli casi di necessità o utilità evidente dell’atto stesso. E’ possibile peraltro derogare alla preventiva autorizzazione da parte del giudice mediante espressa pattuizione in sede di costituzione del fondo.

Aggredibilità dei beni vincolati da parte di creditori e del fisco

Principio generale del nostro ordinamento giuridico è quello espresso nell’art. 2740 Cod.Civ. in tema di responsabilità patrimoniale. In base a tale disposizione, il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale principio generale viene ad essere inevitabilmente limitato a fronte della creazione di un vincolo di destinazione su alcuni beni, in quanto l’effetto di tale operazione è quello di costituire un patrimonio “separato”, distinto rispetto al resto della massa patrimoniale, al quale sono riconducibili solo ed esclusivamente i debiti contratti allo scopo di attuare la destinazione, lasciando immuni gli stessi da tutti gli altri debiti eventualmente contratti dal soggetto conferente con differente titolo.

La costituzione di un fondo patrimoniale implica quindi una potenziale riduzione delle garanzie dei creditori.

Poiché nella disciplina del fondo patrimoniale assume un ruolo fondamentale il concetto di “bisogni della famiglia”, l’art. 170, prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Assume quindi rilevanza fondamentale l’elemento della “conoscenza” da parte del creditore delle ragioni che hanno portato il proprietario del bene a contrarre il debito e, specificamente, dell’inerenza o meno di quest’ultimo ai bisogni della famiglia.

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale potrebbe essere dichiarato inefficace nei confronti di soggetti titolari di un diritto di credito sorto anteriormente alla data di costituzione del fondo, mediante l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, che si prescrive in cinque anni.

Inoltre laddove uno dei coniugi esercitasse un’attività di impresa e venisse dichiarato fallito, si rende applicabile l’art, 64 della L.F. che dispone:”sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale (…)

L’art.46 della Legge Fallimentare

sancisce l’esclusione dall’attivo fallimentare dei beni costituiti in un fondo patrimoniale e dei frutti di essi.

Sul fronte dell’aggredibilità del fondo da parte del fisco, la Cassazione (Sent. n.38925 del 7.10.2009) si è pronunciata affermando che, poiché a norma dell’art 170 Cod. Civ. l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia, non avendo il credito fiscale alcuna attinenza con i bisogni della famiglia, dal momento che sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita di un’obbligazione tributaria, l’esecuzione non può avere luogo.


Cessazione del fondo patrimoniale

Ai sensi dell’art. 171 Cod.Civ. 1 “La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.   

Cause di cessazione del fondo risultano quindi lo scioglimento del matrimonio derivante da divorzio, l’annullamento del matrimonio stesso, la morte di uno dei coniugi. Gli stessi effetti, si ritiene, vengano a prodursi a seguito della dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi.

Non pare configurare una causa di scioglimento del fondo patrimoniale, invece la separazione personale dei coniugi, in quanto a seguito della separazione non viene meno il vincolo matrimoniale, poiché essa non ha il carattere della definitività. Le cause di cessazione del fondo patrimoniale sono da considerarsi tassative per cui non è ammissibile inserire nell’atto di costituzione del fondo condizioni risolutive o termini finali di validità del contratto. Se inserite, evidentemente tali clausole sono da considerarsi nulle.

Ai sensi dell’art. 171, commi 2 e 3 Cod.Civ. “Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo”. In tali circostanze il coniuge o i coniugi superstiti rimarrebbero titolari dei poteri di gestione del fondo seppur secondo regole amministrative dettate dal tribunale dei minori, fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo dei figli minori. Ciò, evidentemente al fine di consentire alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto fino a quel momento. Tale continuazione non è invece prevista in presenza di figli maggiorenni seppur economicamente non autonomi.

 

Trattamento fiscale – Imposte indirette

Le diverse modalità con cui l’effetto segregativo viene realizzato (trasferimento o meno della proprietà) rilevano ai fini dell’applicazione delle imposte indirette.  

1.     Atto costitutivo e accettazione - Imposta di Bollo

L’art. 167 c.c. dispone con riferimento al fondo patrimoniale che sia l’atto costitutivo sia l’accettazione (se effettuata con atto successivo) da parte dei (o del) coniuge, devono avvenire per atto pubblico.

Se il fondo ha per oggetto beni immobili e ne trasferisce la proprietà si applica l’imposta di € 230,00; se non trasferisce la proprietà, l’imposta è di € 155,00.

2.     Registrazione dell’atto – Imposta di Registro

Sia l’Agenzia delle Entrate, sia la oramai consolidata giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, sono pervenute alla conclusione che per l’atto costitutivo del fondo patrimoniale si applica l’imposta di registro in termine fisso (€ 168,00) a norma dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, come “atto pubblico non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

Nel caso di costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi si applica l’imposta sulle donazioni per la quale occorre distinguere tra vincoli di destinazione traslativi da quelli non traslativi. Nel primo caso l’imposta sulle donazioni risulta applicabile, a seconda del grado di parentela e, ove il valore dei beni trasferiti non superi quello delle franchigie si applica l’imposta di registro in misura fissa (€ 168,00). Nel secondo caso, invece, l’imposta non si rende applicabile in quanto dovuta solo nel caso di trasferimento di beni e diritti.

Nel caso di costituzione del fondo patrimoniale per testamento (da parte di un terzo) si applica l’imposta sulle successioni.

3.     Imposte ipotecaria e catastale

L’obbligo della trascrizione del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è previsto dall’art. 2647 Cod. Civ., ove il fondo abbia ad oggetto immobili. Se la costituzione del fondo patrimoniale non comporta trasferimento della proprietà, ma ha ad oggetto beni immobili, per la formalità di trascrizione è dovuta la (sola) imposta ipotecaria in misura fissa (€ 168,00) ai sensi dell’art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 31.10.90 n. 347. Qualora la costituzione del fondo patrimoniale comporti trasferimento di proprietà di beni immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 2% e dell’1% (ex art. 1 della Tariffa, allegata al DLgs. 347/90 e art. 10 del DLgs. 347/90).

L’obbligo di corrispondere l’imposta catastale nella misura dell’1% si configura, dunque, solo ove la costituzione del fondo patrimoniale determini l’obbligo di operare la voltura catastale, ovvero solo ove si realizzi un trasferimento della titolarità del diritto reale immobiliare.

La base imponibile cui applicare le imposte ipotecaria e catastale è la medesima utilizzata per l’applicazione dell’imposta sulle successioni o donazioni.

4.     ICI

Il presupposto dell’ICI è costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Occorre al riguardo distinguere due ipotesi:

  1. se l’immobile è stato conferito al fondo con trasferimento della proprietà o di uno dei diritti sopra menzionati, l’ICI è dovuta dai coniugi (o dal coniuge) proprietario. Si applica ricorrendone i presupposti l’esenzione prevista per la casa di abitazione, incluse le pertinenze prevista dall’art. 1 del DL 27.5.2008 n. 93.

  2. Sel’immobile è stato conferito al fondo ma il proprietario o il titolare dei suddetti diritti reali si è riservato la proprietà o il diritto - l’ICI resta dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto.

Trattamento fiscale – Imposte dirette

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale (di cui agli artt. 167 ss. c.c.) sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (art. 4 co. 1 lett. b) del TUIR). Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi.

La disposizione è applicabile anche se la proprietà del bene non viene trasferita con la costituzione del fondo.

In considerazione di quanto precede, si può affermare che il fondo patrimoniale può costituire uno strumento di pianificazione fiscale familiare se uno dei due coniugi è privo di redditi propri o ha redditi di limitato importo, posto che con il fondo si attua la ripartizione dei redditi al 50% tra i coniugi.

Per quanto riguarda i frutti che derivano dai beni, a prescindere che i beni siano conferiti al fondo con riserva di proprietà, ovvero senza riserva di proprietà, i frutti dei beni medesimi competono fiscalmente ai coniugi, che provvederanno a tassarli nelle proprie dichiarazioni dei redditi in parti uguali. La circostanza che il terzo si sia riservato la proprietà dei beni, è ininfluente ai fini della tassazione dei frutti dei beni, posto che l’art. 168 Cod. Civ. -Impiego ed amministrazione del fondo- dispone che “I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

 

a cura di: 

dott.ssa Elena Nembrini

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12,  numero 2 anno 2011