L’accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza

Temi e Contributi
01/06/2012

L’articolo riepiloga i contenuti principali dell’Accordo Stato-Regioni, sottoscritto l’11 gennaio 2012, che disciplina finalmente durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’accordo (sottoscritto il 21 dicembre 2011) tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008 (TULS), norma che demanda appunto all’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome, la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza.

Contestualmente, nella medesima Gazzetta Ufficiale sopra richiamata, è stato pubblicato anche l’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del TULS.

1. – Il campo di applicazione dell’accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.
Per quanto qui interessa, l’Allegato A dell’accordo per primo richiamato ha per oggetto: la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione e di aggiornamento della formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’accordo in discorso trova applicazione alla formazione dei lavoratori e soggetti equiparati ex art. 2, co. 1, lett. a) del TULS, ma anche a quella dei preposti e dei dirigenti, oltre ai lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti e gli altri soggetti di cui all’art. 21, co. 1, TULS.

Per quanto concerne dirigenti e preposti l’Allegato A precisa che l’applicazione ai medesimi dei contenuti dell’Accordo stesso “costituisce corretta applicazione dell’art. 37, comma 7” del TULS. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un percorso formativo differente per questi soggetti, “il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”. Ciò significa, nella sostanza, che se il datore di lavoro impartisce ai dirigenti e ai preposti una formazione conforme a quella disciplinata dall’accordo adempie in modo corretto all’obbligo di formazione previsto dall’art. 37, comma 7 (è prevista una sorta di presunzione relativa di conformità), mentre se impartisce agli stessi soggetti una formazione diversa sarà tenuto a dimostrarne sufficienza della durata, proporzionalità e adeguatezza dei contenuti e congruità rispetto ai compiti di salute e sicurezza esercitati da dirigenti e preposti.

L’Accordo precisa che la formazione da esso prevista “è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/2008 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.lgs. n. 81/2008 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Questo significa che la formazione regolata dall’Accordo del dicembre 2011 riguarda solamente la formazione di portata generale, alla quale dovrà aggiungersi quella speciale prevista dalle normative tecniche, oltre all’addestramento sull’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale.

La premessa dell’Accordo ribadisce che i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali ed agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio sia nel settore nel quale opera l’azienda.

Al riguardo la premessa all’Accordo precisa che:

  1. In mancanza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici il datore di lavoro procede alla pianificazione e alla realizzazione della formazione;
  2. In presenza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici:

a.  Se la richiesta di collaborazione trova riscontro il datore di lavoro deve tener conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione della formazione anche qualora tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici;
b.  Se la richiesta non trova riscontro entro 15 giorni dal suo invio il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.

Tale procedura non si applica per la formazione, facoltativa, di dirigenti e preposti.

2. – Requisiti dei docenti
I docenti, interni o esterni all’azienda, anche in modalità e-learning (quale definita nell’Allegato e ove ne ricorrano le condizioni), devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio di compiti di RSPP anche con riferimento al datore di lavoro.

I requisiti così indicati hanno efficacia provvisoria, in attesa della prossima elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che dovrà tener conto delle peculiarità dei settori di riferimento.

3. – Organizzazione della formazione e metodologia di insegnamento/apprendimento
Per ciascun corso si deve prevedere:

  • Il soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
  • Un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
  • I nominativi dei docenti;
  • Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
  • Il registro di presenza dei partecipanti;
  • L’obbligo di frequenza del 90 % delle ore di formazione previste;
  • La declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

I corsi potranno essere tenuti internamente o esternamente all’azienda e la formazione potrà avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. la metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo (centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento).
 
La modalità e-learning è consentita per:

  • La formazione generale per i lavoratori;
  • La formazione dei dirigenti;
  • I corsi di aggiornamento;
  • La formazione dei preposti;
  • Progetti individuati dalle Regioni. L’Allegato I si occupa delle modalità di insegnamento e-learning ed elenca le condizioni necessarie per potervi accedere.

4. – Tipologie di formazione. Disciplina transitoria.
L’Accordo, attraverso l’Allegato A, entra nel dettaglio dell’articolazione dei percorsi formativi con riferimento a: formazione generale, formazione specifica, formazione aggiuntiva per il preposto, formazione dei dirigenti, attestati, crediti formativi, registrazione nel libretto formativo del cittadino, aggiornamento alle quali ci si dovrà attenere.

Particolare rilevanza ha la disciplina transitoria dettata dal punto 10 dell’Allegato A in discorso, nel quale, allo scopo di agevolare, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro, vengono procrastinati i termini temporali entro i quali erogare la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, secondo le nuove modalità operative.

La previsione, di portata generale, è quella in base alla quale i datori di lavoro dovranno avviare i dirigenti e i preposti, già in organico, a corsi di formazione di contenuto coerente con le nuove disposizioni, in modo che essi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo.

Per quanto riguarda invece il personale di nuova assunzione, l’avviamento ai corsi di formazione per dirigenti, preposti e lavoratori dovrebbe avvenire, laddove possibile, anteriormente all’assunzione o, altrimenti, contestualmente alla stessa, ossia contestualmente alla stessa, ovvero contestualmente all’attribuzione al neo dipendente dell’attività lavorativa in qualità di dirigente, preposto o lavoratore.

In tale ultima ipotesi, laddove non risultasse possibile terminare il percorso formativo prima di tale attribuzione, il limite di completamento viene fissato in 60 giorni dall’assunzione.

a cura di: 

Avv. Andrea Sitzia

pubblicato su:
 
C&S Informa, volume 13, numero 3 anno 2012