Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata

Temi e Contributi
01/08/2006

Introduzione

 

L'istituto del recesso del socio di società di capitali ha subito profonde modifiche ad opera della riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 6/2003. La più importante novità consiste nel venir meno dell'atteggiamento di diffidenza da cui l'istituto del recesso era circondato fin dal codice di commercio del 1882 che inquadrò, per la prima volta, il recesso nella disciplina delle deliberazioni assembleari, consentendone l'esercizio ai soci dissenzienti da decisioni in tema di: fusioni, reintegrazioni o aumento del capitale, cambiamento di oggetto sociale e proroga della durata della società. Successivamente si è sviluppata la tendenza ad una restrizione dell'area di esercizio del diritto di recesso ed il legislatore del 1942 lo ha limitato a poche ipotesi e, sul piano pratico, di scarso utilizzo soprattutto per il criterio di liquidazione della partecipazione manifestamente inadeguato a rispecchiare l'effettivo valore. La disciplina del 1942 era peraltro identica per tutte le società di capitali ed in particolare anche il recesso del socio di S.r.l. era regolato con la consueta tecnica del rinvio alla S.p.A..

La finalità dell'istituto del recesso è quella di regolare il diritto del socio ad ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione, nel caso in cui esso non concordi sulla modifica di alcune regole fondamentali della società, regole che probabilmente costituivano il presupposto per la decisione iniziale del socio di effettuare l'investimento in quella particolare società. La continua evoluzione del mercato in cui opera l'impresa impone di consentire che l'assetto organizzativo della società possa mutare al fine di adeguarsi alle esigenze che sopravvengono nel corso del suo svolgimento. Il riconoscimento del potere alla maggioranza di stabilire le variazioni o le integrazioni alle originarie condizioni, sulla base delle quali i soci hanno deciso il proprio investimento nel capitale di rischio, richiedono la previsione di regole che riducano il rischio di comportamenti arbitrari della maggioranza a danno degli altri soci, nel rispetto di principi di correttezza e buona fede. Il diritto di recesso è quindi uno strumento di tutela che attribuisce alla minoranza la certezza di potersi sottrarre al vincolo societario senza subire le conseguenze derivanti da variazioni dell'assetto organizzativo non condivise che sono rimesse alla decisione della maggioranza.

Il diritto in esame fornisce al socio una sorta di "rete di sicurezza" rispetto alle modifiche del rischio del suo investimento nella società, evitando che si senta "prigioniero" della società. La previsione di un diritto al disinvestimento calibrata, in relazione alle specifiche esigenze degli esponenti della compagine societaria, determina ex ante una maggiore propensione ed un incentivo particolarmente efficace all'aumento degli investimenti in capitale di rischio, accresce la mobilità del capitale e quindi ne facilita la più rapida e razionale allocazione. In questa prospettiva il recesso si presenta come il tipico diritto di exit complementare ai diritti di voice del socio. La legge delega (L. 3 ottobre 2001, n. 366) prevede un ampliamento dell'autonomia statutaria e contempla la possibilità di introdurre ulteriori fattispecie di recesso unitamente all'individuazione di criteri di rimborso adeguati, tenuto conto della necessaria salvaguardia dell'integrità del capitale e dell'interesse dei creditori. Per la tutela di questi ultimi è necessario che il procedimento di disinvestimento si svolga con modalità tali da non vanificare il principio secondo cui le ragioni dei soci sono postergate a quelle dei creditori. La salvaguardia dell'integrità del capitale e quindi dell'interesse generale alla conservazione dell'impresa sociale non dovrebbe precludere il riconoscimento nello statuto del diritto di recesso.

Tale diritto, pur rivelandosi ex post in taluni casi una minaccia alla stabilità e all'efficienza dell'impresa sociale, può in altri essere ex ante funzionale ad una gestione più efficiente da parte dei soci, incentivando l'investimento nel capitale di rischio e riducendo il costo di quest'ultimo. Il legislatore tenuto conto dei possibili rischi di stabilità che potrebbero verificarsi in certe condizioni ha comunque introdotto un correttivo, una sorta di diritto di ripensamento della società, prevedendo che il recesso non possa essere esercitato, e se già esercitato sia privo di efficacia, qualora la società revochi la delibera che lo aveva legittimato o eventualmente deliberi la messa in liquidazione. La riforma ha individuato anche con la previsione del suddetto correttivo un nuovo punto di equilibrio tra necessità di tutela dei molteplici interessi coinvolti, distinguendo anche per questo aspetto, come ormai per quasi ogni altro, tra disciplina della società per azioni e quella della società a responsabilità limitata. La rilevanza centrale dell'azione e quindi anche della circolazione delle partecipazioni sociali e della possibilità di ricorso al mercato del  capitale di rischio che caratterizza la società per azioni, si contrappone alla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci che caratterizza il nuovo modello di società a responsabilità limitata. Conseguentemente, la riforma ha previsto regole distinte per i due tipi di società: abbastanza precise ed articolate per la S.p.A., molto generiche, sintetiche e possiamo dire carenti per la S.r.l.. Anche per questo, uno dei problemi più rilevanti è quello della possibilità o meno di riempire le carenze delle regole della S.r.l. (naturalmente qualora lo statuto nulla preveda) con un'interpretazione analogica della disciplina delle S.p.A.. Tuttavia ciò sembra, più che altro, un residuo del vecchio e ormai "superato" metodo di interpretare la S.r.l. per rinvio alla S.p.A..

Altro aspetto fondamentale messo in rilievo dalla legge delega è l'ampliamento dell'autonomia privata che porta con sé, quale problema interpretativo, la individuazione di eventuali limiti derivanti dall'applicazione dei principi fondamentali che regolano le società  di capitali. Da ciò deriva l'ampio dibattito dottrinale in corso sulla possibilità di prevedere in statuto il recesso per giusta causa ed il recesso ad nutum. La relazione che viene di seguito sviluppata intende riferirsi esclusivamente al recesso del socio di società a responsabilità limitata ed i richiami alla S.p.A. sono da considerarsi esclusivamente come strumentali per meglio illustrare le caratteristiche dell'istituto in esame per la S.r.l.. 


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a cura di: 

dott. Lucio Antonello, dott.ssa Anna Domenighini, dott.ssa Rita Nalli

(con commissione diritto societario dell'Ordine dei dottori commercialisti di Padova)

pubblicato su:

Il Commercialista Veneto, n. 172 - luglio/agosto 2006