Il nuovo volto dell’Anagrafe tributaria

Temi e Contributi
05/04/2013

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, il cosiddetto Decreto “Salva Italia”, dovrebbe essere ormai pronto per l’emanazione il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 11, comma 3, del citato decreto con il quale diventa operativo l’obbligo delle comunicazioni che implementano in modo significativo il ruolo dell’Anagrafe Tributaria. L’Agenzia delle Entrate si troverà, infatti, ad avere a Sua disposizione uno strumento prezioso nell’ambito dell’attività di lotta all’evasione fiscale il quale le permetterà di valutare attentamente i contribuenti da sottoporre ad accertamento fiscale.

L’art. 11, comma 2 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, “a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 e ogni informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione”.

L’art. 7, comma 6, dispone che “le banche, la Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenute a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo – nonché la natura degli stessi – sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”.

Fino all’entrata in vigore del Decreto SalvaItalia, gli operatori finanziari erano e sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “extra-conto” ovvero le operazioni di natura finanziaria che non sono riferibili ai rapporti continuativi e che sono effettuate per contanti o per assegni o titoli al portatore.

Si considerano operatori finanziari non solo gli intermediari assoggettati alle disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/93) ma anche quei soggetti che, in presenza dei requisiti patrimoniale ed economico richiesti dall’art. 10, comma 10 del D. Lgs. n. 141/10, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività: 
 

  • di assunzione e gestione di partecipazione, 
  • di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
  • di prestiti obbligazionari, 
  • di rilascio di garanzie.

 
L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: 

  1. l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (requisito patrimoniale);
  2. l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50% dei proventi complessivi (requisito reddituale).

 
Ai fini dell’Anagrafe Tributaria anche le Holding di Partecipazione al verificarsi delle condizioni sopra esposte, assumono la qualifica di operatori finanziari.

Il Decreto Salva Italia, impone, in sintesi, in aggiunta ai dati oggi richiesti, di comunicare all’Anagrafe tributaria le stesse informazioni recate dagli estratti conto che vengono normalmente inviati ai clienti stessi ovvero tutti i singoli movimenti.

In particolare dalla lettura dell’attuale bozza del provvedimento si evince che non solo verranno richiesti i saldi riferiti ai singoli rapporti e alle operazioni extra-conto, ma anche l’attribuzione di una codifica univoca per tutti gli operatori e per tutti i rapporti. Inoltre in ipotesi di utilizzo del codice residuale “Altri rapporti” verrà richiesto l’obbligo di specificazione con annotazione. Peraltro, sono previste delle esenzioni, per esempio le Holding di partecipazione potrebbero non essere tenute ad effettuare alcuna segnalazione in quanto non dovrebbero essere comunicati i movimenti dei principali rapporti tipici che le stesse pongono in essere, ovvero: 

  • detenzione di partecipazione; 
  • erogazione di finanziamento alle partecipate o nell’ambito del gruppo; 
  • erogazione di garanzie alle partecipate o nell’ambito del gruppo; 
  • i finanziamenti ricevuti dai soci; 
  • i prestiti obbligazionari emessi; 
  • i prestiti obbligazionari sottoscritti emessi dalle partecipate o dalle società del gruppo;
  • i rapporti di cash pooling.

 
A fronte dell’elevato grado di sensibilità dei dati oggetto di comunicazione, ai fini dei controlli fiscali, il comma 3 dell’art. 11 del D. L. n. 201/11 dispone che sul contenuto del Provvedimento venga sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L’Autorità Garante ha approvato, solo il 15 novembre 2012, le modalità di trasmissione delle informazioni contabili richieste dall’art. 11, comma 2 del D.L. n. 201/11.
Il testo in bozza del Provvedimento prevede che gli operatori finanziari comunichino i dati annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui sono riferite le informazioni. Per i dati del 2011 e del 2012 verrà fissato un termine specifico le cui date non sono state ancora rese note ma che dovrebbero attestarsi verosimilmente rispettivamente attorno al 30 giugno 2013 e al 30 settembre 2013.

I dati dovranno essere trasmessi mediante il “Sistema di interscambio” (SID) anche denominato “application to application” che consente l’interazione tra sistemi senza interventi umani, mentre non sarà utilizzabile il classico servizio Entratel.

I file verranno predisposti solo dall’operatore finanziario, che non potrà avvalersi di intermediari. I dati verranno estratti mediante meccanismi automatizzati di estrazione, composizione, compressione e cifratura. Il file cifrato andrà conservato nei nodi FTP (File Transfer Protocol) per il tempo necessario allo scambio dei dati.

Banche e operatori finanziari dovranno utilizzare due sistemi alternativi di intercambio informatizzato con il SID: 

  • mediante un server FTP; 
  • mediante il servizio PEC, utilizzabile in caso di file di piccole e medie dimensioni (inferiori ai 20 Megabyte).

 
Per favorire tali processi l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, sul proprio sito istituzionale, le regole da utilizzare per la predisposizione e l’inoltro automatico dei flussi dati tramite i canali precedentemente indicati, appositi moduli software, scaricabili dal sito istituzionale, che gli operatori finanziari potranno utilizzare per la verifica della corretta predisposizione del flusso dati e il confezionamento dello stesso in relazione ai livelli di controllo adottati, oltre che i necessari certificati digitali per la firma e crittografia dei flussi dati.
 
Il periodo di conservazione dei dati non potrà superare i sei anni, ovvero il termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi, decorso tale termine le informazioni saranno automaticamente cancellate.

Attualmente l’Anagrafe Tributaria è una delle banche dati cui gli ispettori accedono per  acquisire le informazioni necessarie ad effettuare le proprie indagini e a fronte dei dati acquisiti essi procedono all’inoltro delle richieste telematiche agli operatori finanziari affinché vengano forniti tutti i movimenti dei rapporti, al fine di porre in essere l’attività accertativa.
 
Con l’implementazione prevista dal testo normativo in commento, l’archivio dell’Anagrafe tributaria conterrà, oltre ai movimenti extra-conto, tutte le movimentazioni relative ai singoli rapporti finanziari;  tali dati, in base a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 11, potranno essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria non  solo per le indagini finanziarie e procedure di riscossione (art. 7, comma 11, del DPR 605/1973) ma  anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

L’Agenzia ha dichiarato che il provvedimento che individuerà i criteri per la formazione delle liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione sarà sottoposto preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali e che la procedura di verifica preliminare dovrà comunque essere prevista per ogni ulteriore uso dei dati collegato ad altre finalità (es. controlli ISEE). Nel contempo il comma 4-bis dell’art. 11 prevede il vincolo per l’Agenzia delle Entrate di trasmettere annualmente alle Camere una relazione con la quale vengono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’utilizzo del nuovo archivio.

I veri effetti di tale intervento normativo, il quale rafforza certamente gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per la lotta all’evasione fiscale consentendo più ampie e incisive leve di contrasto, saranno evidenti quanto l’archivio risulterà completo per l’intero periodo assoggettabile ad accertamento fiscale. Allo stato attuale è infatti previsto in capo agli operatori fiscali l’obbligo di inviare i dati relativi al 2011 e 2012. Ciò che invece è immediatamente palese è che per facilitare l’operatività dell’Amministrazione Finanziaria è stato posto un nuovo onere in capo agli operatori ed in particolare a distanza di qualche mese dalla prevedibile data di scadenza dell’adempimento, che interesserà due intere annualità, non è ancora definitivo il Provvedimento che contiene e precisa esattamente cosa comunicare impedendo agli stessi operatori di potersi attivare per garantire il tempestivo rispetto dei termini.

a cura di: 

dott.ssa Fabiola Mietto

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 2 anno 2013