Il c.d. “Decreto Banche”: principali novità e prime riflessioni

Temi e Contributi
02/08/2012

Nella G.U. del 21.5.2012 n. 117 è stata pubblicata la L. 18 maggio 2012 n. 62, che converte in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29 (c.d. “Decreto Banche”).
Il decreto legge in questione, quale risultante a seguito delle modificazioni introdotte con la legge di conversione, viene ad incidere su una serie di materie già disciplinate dal precedente D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Decreto Liberalizzazioni”), con specifico riferimento al settore bancario.


Inserendosi nella dialettica fra le istanze degli istituti di credito e quelle, contrapposte, delle associazioni di categoria (consumatori e imprese), il decreto attenua il decreto liberalizzazioni nelle parti più penalizzanti per le banche, nel contempo introducendo misure che, nell’intento dichiarato dal legislatore, dovrebbero agevolare l’accesso al credito per privati, famiglie ed imprese.

Fra le novità introdotte dal decreto, è d’uopo segnalare, innanzitutto, il ripristino delle commissioni bancarie sul credito, che il precedente decreto liberalizzazioni aveva abolito in via generalizzata.

L’art. 27-bis, comma 1, del D.L. liberalizzazioni recitava infatti: “sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido”.

Disposizione assolutamente netta, che comprendeva, eliminandole, tutte le commissioni bancarie, comprese quelle sul massimo scoperto.

Il nuovo decreto aggiunge oggi, a tale disposizione, che viene lasciata inalterata, l’inciso “stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, adottate dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”. Tale integrazione si traduce, di fatto, in una sostanziale riabilitazione delle commissioni bancarie, che tornano oggi ad essere permesse, all’unica condizione del rispetto delle prescrizioni del Testo Unico Bancario, come integrate dalla normativa di attuazione da emanarsi ad opera del CICR.

Il ripristino attuato dalla nuova disposizione, al pari della soppressione operata dal precedente decreto, ha carattere generale, e dunque riguarda tutte le commissioni bancarie su linee di credito, comprese quelle sul massimo scoperto.

Relativamente a queste ultime, tuttavia, il “Decreto Banche” introduce una limitazione a carico degli istituti, che non potranno applicarle “alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi”.

Quasi a compensare la reintroduzione delle commissioni bancarie, in un ottica di riequilibrio fra gli interessi contrapposti degli istituti di credito e delle categorie di utenti del sistema bancario, il “Decreto Banche” introduce poi una disposizione che, negli intenti dichiarati dal legislatore, dovrebbe servire a facilitare l’accesso al credito.

All’art. 1 – quinquies si prevede infatti che: “ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’art.  128 – bis del Testo Unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione”.

Con questa disposizione sembra volersi offrire, a chi si veda negare la concessione di un finanziamento, la possibilità di portare la questione avanti l’organo arbitrale, perché questo possa valutare la correttezza della scelta della banca in rapporto al merito creditizio del richiedente.

Sennonché la norma lascia spazio a svariati dubbi e problemi applicativi, fra i quali principalmente: 1) non è chiarito quale sia il Prefetto competente ad inoltrare la segnalazione (se quello del luogo in cui ha sede la banca o la sua filiale, o quello di residenza del cliente); 2) è certo che il Prefetto non sia obbligato ad inoltrare la segnalazione, ma possa decidere se procedervi o meno; tuttavia, non sono specificati i criteri cui il Prefetto debba attenersi per la relativa decisione (sembra anzi che il suo potere al riguardo sia assolutamente discrezionale); 3) non si comprende il senso della previsione secondo cui l’istanza del cliente al Prefetto debba essere inoltrata “in forma riservata” (anche alla luce del fatto che il Prefetto, una volta ricevuta l’istanza, deve metterne a conoscenza la “banca interessata”, fornendo altresì “informativa sul merito” dell’istanza stessa; segno che, in questa, devono essere indicate le generalità sia del cliente che dell’istituto di credito, il che mal si concilia con la previsione dell’inoltro “in forma riservata”); 4) non è previsto un termine, né per la proposizione dell’istanza del cliente al Prefetto, né per l’invio della segnalazione, da parte di quest’ultimo, all’organo arbitrale (e ciò in contrasto con l’intento “acceleratorio” che ispira la previsione del termine di 30 giorni assegnato all’Arbitro per la decisione, dimezzato rispetto all’ordinario termine di 60 giorni previsto dalla direttiva CICR 29 luglio 2008 n. 275 per la decisione delle controversie rimesse all’Arbitro); 5) non è specificato se siano sottoponibili all’Arbitro tutte le questioni inerenti mancati finanziamenti, ovvero solo quelle di importo inferiore a 100.000 euro (importo previsto, quale limite alla competenza dell’Arbitro, dalla già citata circolare CICR,); 6) non è disciplinato il procedimento da seguirsi davanti all’Arbitro (ragion per cui si dovrà far riferimento alle previsioni della ridetta delibera CICR, eccezion fatta per quelle che disciplinano la fase introduttiva dell’iter, che, per quanto previsto dal “Decreto Banche”, avverrà su segnalazione del Prefetto e non su ricorso diretto del cliente); 7) non vengono specificati gli effetti della decisione dell’Arbitro, né i rimedi a disposizione del cliente in caso di inadempimento da parte della banca; anche a questo proposito, dunque, si dovrà fare riferimento alle norme, già esistenti, che regolano il funzionamento dell’Organo arbitrale, e dunque ancora alla delibera CICR e norme attuative, secondo cui le decisioni dell’arbitro non sono vincolanti per le parti, ed il loro inadempimento è sanzionato esclusivamente mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario e su due quotidiani a diffusione nazionale.

V’è il rischio che le incertezze applicative come sopra elencate, unite al carattere non vincolante delle decisioni dell’Arbitro (carattere comunque coerente con la difficoltà di configurare, nel nostro ordinamento, un obbligo generalizzato, per le banche, di fare credito alla clientela, pur in presenza delle condizioni di c.d. “meritevolezza” del credito), possano disincentivare il ricorso allo strumento previsto dal Decreto, con frustrazione delle ragioni (di favore per il cliente) che ne hanno ispirato, almeno sulla carta, l’introduzione.

Fra le altre novità introdotte dal “Decreto Banche” merita un cenno quella rappresentata dall’istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un “Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere  l’accesso al credito dei medesimi soggetti”. L’Osservatorio, che dovrà essere costituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, sarà composto da due rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno della Banca d’Italia. Alle riunioni parteciperanno inoltre (senza comunque entrare nella composizione dell’Organo) rappresentanti delle associazioni dei consumatori, dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), delle associazioni delle imprese e degli organismi di società finanziarie regionali. All’Osservatorio viene affidato il compito di monitorare l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle condizioni praticate alla clientela, analizzando fra l’altro “i tassi, le commissioni e le altre condizioni accessorie”. A tal fine, l’Osservatorio potrà richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate dagli istituti bancari.

Da ultimo, il “Decreto Banche” integra il “Decreto Liberalizzazioni” nella parte relativa al “rating di legalità” delle imprese (che si sostanzia nell’attestazione ufficiale del rispetto, da parte dell’impresa, di standards etico-legali predefiniti).

Il decreto in commento precisa, innanzitutto, la natura facoltativa, e non obbligatoria, di tale certificazione, che dunque sarà rilasciata soltanto alle imprese che ne facciano richiesta.

Quanto ai requisiti per ottenere la certificazione, che è riservata alle imprese che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza), gli stessi saranno determinati con regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Stante la natura non obbligatoria dell’attestazione, la stessa non è condizione per l’ottenimento di finanziamenti bancari; è tuttavia previsto che le banche e le pubbliche amministrazioni debbano “tenerne conto” nell’erogare i prestiti, dovendo, in caso contrario, trasmettere alla Banca d’Italia “una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

a cura di: 

Avv. Giacomo Olivati

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 5 anno 2012