Gruppi multinazionali: normativa CbCR a contrasto della traslazione dei profitti

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03/11/2017
La L. n. 208/2015 “di Stabilità 2016” ha introdotto, a capo di imprese appartenenti a Gruppi di particolari dimensioni operanti in ambito internazionale, l’obbligo di predisporre e presentare annualmente una “rendicontazione Paese per Paese” (country-by-country reporting o CbCR) riferita all'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, alle imposte pagate e maturate, e ad altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

L’obbligo in esame discende dalle raccomandazioni del documento OCSE “BEPS Action 13 report (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting)”, recepite in seno all’Unione Europea dalla direttiva n. 2016/881/UE, modificativa della direttiva n. 2011/16/EU, in materia di scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali. La finalità delle raccomandazioni OCSE è contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile (base erosion) e di traslazione dei profitti (profit shifting) da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta e, in tale ottica, sono stati introdotti degli standard di rendicontazione CbCR che le Amministrazioni fiscali possano utilizzare per scambiare dati e informazioni rilevanti.

Con la Legge di Stabilità 2016, pertanto, è stata recepita a livello nazionale la strategia di contrasto all’erosione della base imponibile e alla traslazione dei profitti elaborata dall’OCSE e accolta a livello unionale: l’impegno in capo alle amministrazioni fiscali allo scambio di informazioni rilevanti secondo modalità omogenee si traduce in un corrispondente obbligo, in capo alle grandi imprese multinazionali, di elaborare e fornire tali informazioni all’Autorità  fiscale di riferimento. Nel caso dell’Italia le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle Entrate da parte sono stabilite dal DM 23/02/2017 sullo “scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”, in vigore con decorrenza dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva.

Come stabilito dal DM 23/02/2017, l’obbligo di rendicontazione Paese per Paese (CbCR) riguarda tutti i gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato siano, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello in cui è presentata la rendicontazione, almeno pari a 750 milioni di euro. L’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate ricade, in particolare:
  • su ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato; 
  • se la controllante capogruppo non è residente nel territorio dello Stato, ad una entità “supplente” della controllante che sia residente, se si verifica una delle seguenti condizioni: 
  1. la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale; 
  2. nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia ma non è in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese tra le medesime; 
  3. si è verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata dall'Agenzia delle Entrate all'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato. 
La rendicontazione Paese per Paese con riferimento ad un gruppo multinazionale contiene: 
  • per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; 
  • per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'identificazione di ogni entità (comprese le stabili organizzazioni) appartenente al gruppo multinazionale residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività o delle principali attività svolte. 

L’obbligo di presentare la rendicontazione deve essere segnalato dall’impresa controllante capogruppo (o dall’impresa supplente) nella dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio.

La rendicontazione vera e propria dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (per i soggetti solari, con riferimento all’esercizio 2016, il termine scadrà il 31/12 p.v.) secondo le modalità che dovranno essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e che, presumibilmente, rispecchieranno le modalità omogenee elaborate dall’OCSE per facilitare lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

Le amministrazioni fiscali scambieranno i relativi dati entro 15 mesi dalla data di chiusura dell’anno d’imposta (18 mesi in relazione all’anno 2016).

In sintesi.

COSA - Nuovo obbligo di predisporre e presentare annualmente una “rendicontazione Paese per Paese” (CbCR) riferita all'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, alle imposte pagate e maturate, e ad altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva

PERCHÉ
 - Strategia di contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile e di traslazione dei profitti mediante lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali secondo modalità omogenee.

CHI - Gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato siano, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello in cui è presentata la rendicontazione, almeno pari a 750 milioni di euro. L’obbligo di predisporre e presentare il CbCR ricade sulla controllante capogruppo residente oppure, al ricorrere di alcune ipotesi, su una delle imprese del gruppo residente.

QUANDO - Vanno evidenziate tre scadenze.

  1. Presentazione della dichiarazione dei redditi: segnalazione, all’Agenzia delle Entrate, dell’obbligo di presentazione del CbCR. 
  2. Entro 12 mesi dal termine del periodo d’imposta: elaborazione e presentazione del CbCR vero e proprio all’Agenzia delle Entrate. 
  3. Entro 15 mesi dal termine dell’anno d’imposta: le amministrazioni fiscali (tra cui l’Agenzia delle Entrate) scambiano le informazioni rilevanti). 

COME - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (non ancora emanato).

RIFERIMENTI:
- OCSE, BEPS Action 13 report.
- Direttiva n. 2016/881/UE (di modifica della Direttiva n. 2011/16/EU).
- Legge n. 208/2015 “di Stabilità 2016”.
- DM 23/02/2017.