Fotovoltaico: opportunità per gli impianti su edifici dopo il Quarto conto energia

Temi e Contributi
30/09/2011

L’articolo esamina le prospettive per gli impianti fotovoltaici dopo l’entrata in vigore del Quarto conto energia e la pubblicazione del primo registro e mette in luce le opportunità per gli impianti su edifici.

Le modifiche introdotte dal Quarto conto energia
Gli investimenti nel settore degli impianti fotovoltaici stanno attraversando un periodo di incertezza per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 che ha cancellato le incentivazioni che il Terzo conto energia (DM del 6 agosto 2010) aveva previsto per gli impianti fotovoltaici fino al 31.12.2013, stabilendo che per gli impianti che fossero entrati in esercizio dopo il 31.05.2011 le tariffe sarebbero state rideterminate da emanandi provvedimenti.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, cosiddetto Quarto conto energia, ha quindi introdotto un nuovo sistema di incentivazione.
Esso, al di là della riduzione delle incentivazioni, istituisce un meccanismo che rende altamente incerto e non programmabile l’investimento perché non consente di pianificare se e a quali tariffe incentivanti i grandi[1] impianti possano accedere, una volta entrati in esercizio.
Infatti è assicurato il riconoscimento della tariffa vigente al momento dell’entrata in esercizio dei grandi impianti solo a condizione che essi siano stati iscritti nell’apposito registro costituito dal GSE in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento[2]. La relativa graduatoria viene creata in ordine gerarchico con precedenza agli impianti entrati in esercizio, seguiti da quelli per i quali siano terminati i lavori di realizzazione e, da ultimo, dagli impianti autorizzati.  

Situazione dei grandi impianti rimasti esclusi dalla prima graduatoria
All’esito della pubblicazione della prima graduatoria, che si è chiusa il 30 giugno 2011, sono rimasti esclusi migliaia di impianti autorizzati sin dal maggio 2010, in quanto non rientranti nei limiti di costo. Essa è divenuta definitiva solo dopo il 15 settembre 2011 per effetto dello scorrimento all’esito della cancellazione degli impianti già entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e il GSE ha quindi comunicato che non sarebbe stata riaperta alla data prevista del 15 ottobre 2011, in mancanza di risorse disponibili nell’ambito di limiti di costo previsti per l’anno 2011.
Pertanto gli impianti autorizzati successivamente al 30 giugno 2011 e gli impianti che hanno richiesto l’iscrizione alla prima graduatoria, ma ne siano rimasti esclusi dovranno richiedere una nuova iscrizione nel periodo di riapertura del registro per l’anno 2012, senza aver acquisito alcuna priorità e con poche probabilità di essere ammessi.
Infatti, il limite di costo previsto per il primo semestre 2012 è pari a 150ML€, mentre il limite di costo previsto per il secondo semestre 2012 (pari a 130 ML€) è prevedibile sia già coperto, e conseguentemente il registro non sarà verosimilmente aperto, dal momento che l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e per quelli iscritti al registro per il 2011 rispetto al limite di costo stabilito per l’anno 2011 (300 ML€) comporta una riduzione di pari importo del limite di costo previsto per il secondo semestre 2012, pari a 130 ML€.
Non è stata ancora resa nota dal GSE l’eventuale riduzione del limite di costo per il secondo semestre 2012 per effetto dell’eccedenza rispetto ai limiti di costo stabiliti per il 2011, ma è prevedibile che esso sia già stato superato, in considerazione dell’elevata potenza complessiva degli impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011[3].
Pertanto gli impianti in stato avanzato di realizzazione saranno completati con il rischio di non poter accedere alle tariffe per il 2012 se non riescono ad essere ammessi al registro per il primo semestre (aperto nella finestra tra il 1 e il 30 novembre 2011), mentre quelli a progetto vengono abbandonati o ridimensionati a 200 kW in regime di scambio sul posto, per rientrare nella categoria di “piccoli impianti”, non assoggettata all’obbligo di iscrizione al registro.

Quali opportunità nel settore fotovoltaico? Vantaggi per gli impianti su tetto
La situazione di incertezza che affligge i “grandi impianti” non investe invece la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetto di potenza non superiore ad 1MW, per i quali si assiste ad un grande sviluppo.
Sono interessanti gli investimenti in impianti su tetto perché non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al registro ed inoltre mantengono una tariffa superiore rispetto alle altre tipologie di impianti, riconosciuta sulla base della data di entrata in esercizio dell’impianto.
La riduzione delle tariffe rispetto a quelle previste nei precedenti “conti energia” non rende meno conveniente l’investimento, a fronte della progressiva riduzione dei costi di fornitura dei pannelli e delle altre componenti degli impianti.
A ciò si aggiunga che la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetto è particolarmente conveniente anche rispetto alle altre tipologie di “piccoli impianti” sotto il profilo tariffario e tenuto conto altresì della possibilità di incremento della tariffa a favore degli impianti installati in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenenti amianto e della possibilità di beneficiare  di un premio aggiuntivo qualora la realizzazione dell’impianto sia abbinata ad un uso efficiente dell’energia risultante dalle certificazioni energetiche conseguite, che dimostrino l’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia.
Ulteriore vantaggio rispetto agli altri “piccoli impianti” non sottoposti all’obbligo di iscrizione al registro è rappresentata dalla possibilità da parte di un medesimo soggetto responsabile di realizzare una pluralità di impianti su tetto senza le penalizzazioni che operano per gli impianti a terra.
Infatti, gli impianti a terra non possono occupare più del 10% della superficie agricola, nel caso di pluralità di impianti del medesimo proprietario essi devono essere posti a distanza di almeno 2 Km tra loro ed inoltre più impianti localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue[4], realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili al medesimo soggetto responsabile, si considerano come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti, sicchè essi perdono la tariffazione più favorevole prevista per ciascun singolo impianto di potenza inferiore ed inoltre, qualora per effetto del cumulo si verifichi il superamento delle potenze di cui alla definizione di “piccoli impianti”, sono obbligati all’iscrizione al registro.
Al contrario, gli impianti a tetto non subiscono limitazioni derivanti dalle distanze ed anche se realizzati su unità immobiliari vicine, non vengono considerati come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Gli investimenti possono essere realizzati sia dal proprietario del tetto ovvero da terzi in forza di diritto di superficie costituito sul lastrico solare, con possibilità per il proprietario del tetto di divenire proprietario dell’impianto al termine del periodo di durata del diritto di superficie, ovvero di ottenere la riduzione in pristino.
Le problematiche che si possono incontrare nella programmazione di tali investimenti possono essere efficacemente risolte con un’appropriata consulenza in ambito tecnico, economico-finanziario, legale e fiscale, in modo da garantire la corretta progettazione e consentire il ritorno dell’investimento mediante la tariffa e il controvalore dell’energia elettrica prodotta.
A mero titolo esemplificativo, tra gli aspetti che richiedono attenzione e che spesso risultano trascurati o ignorati, ma che devono essere affrontati preventivamente per il buon fine dell’investimento, si segnalano: (i) la qualificazione dell’impianto fotovoltaico a tetto, da alcuni Comuni ritenuto pertinenza, da altri immobile da accatastare come opificio con classe D10, assoggettabile ad ICI; (ii) la costituzione del diritto di superficie sul lastrico solare che sarà gravato da ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento acceso per la realizzazione dell’impianto e le necessarie conseguenti riduzioni di vincoli eventualmente esistenti sull’intero immobile; (iii) la necessità di realizzare un distinto punto di connessione, qualora il soggetto responsabile sia diverso dal titolare del contatore esistente sul fabbricato; (iv) l’assoggettabilità dell’impianto alla normativa sulla prevenzione incendi in dipendenza della tipologia di attività svolta nel fabbricato sulla cui copertura è installato l’impianto fotovoltaico e la conseguente necessità che l’impianto soddisfi i requisiti necessari per il rilascio di un nuovo CPI relativamente all’intero fabbricato.
Conoscere e disciplinare i rischi sotto tutti i profili, scegliere con oculatezza fornitore, EPC e O&M contractor, garantisce il mantenimento delle condizioni economiche-finanziarie per tutta la durata del progetto e consente adeguati ritorni sui capitali investiti.


[1] Il Quarto conto energia così definisce, alla lett. u) dell’art. 3 del DM 5.05.2011,  “piccoli impianti”: “gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”; i grandi impianti sono definiti dal decreto  “in negativo” come impianti diversi dai “piccoli impianti”.
[2] Il livello di costo incentivabile nel periodo 1.06.2011-31.12.2011 è di 300 ML€, corrispondente ad un obiettivo indicativo di potenza pari a 1.200 MW; il livello di costo incentivabile nel primo semestre del 2012 è di 150 ML€, corrispondente ad un obiettivo indicativo di potenza pari a 770 MW; il livello di costo incentivabile nel secondo semestre 2012 è di 130 ML€, corrispondente ad un obiettivo indicativo di potenza pari a 720 MW.
[3] Basti pensare che nel solo mese di luglio 2011 nel sito del GSE si riscontrava che quotidianamente entravano in esercizio impianti per una potenza complessiva di 100 MW, che, in termini di incentivazione, equivalgono circa a 30 ML€.
[4] Le Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011, di cui il GSE ha pubblicato la prima revisione nell’agosto 2011, all’art. 3.8 stabilisce tra l’altro che per impianti installati su terreno siano contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o anche quelle che siano separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensione maggiore.

cura di: 

Avv. Anna Soatto

30/09/2011