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GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE FOTOVOLTAICA
(29/06/2007)
Anna Soatto - Cortellazzo & Soatto Area Legale (Articolo estratto da "C&S informa n.4 -2007")

Il decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico “criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387” (GU del 27.02.2007) costituisce un importante incentivo alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, sulla base degli obiettivi di sviluppo su scala internazionale delle fonti rinnovabili di energia.

1.- Tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici
Infatti, con il decreto citato si prevede che i soggetti che producono energia mediante impianti fotovoltaici possano beneficiare di un premio, denominato “tariffa incentivante”, riconosciuto dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. (di cui al DPR 11.05.04) per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, la cui entità, costante negli anni, dipende dalla potenza dell’impianto e dalle modalità della sua installazione.
2.- Requisiti degli impianti e procedura per l’incentivo
Possono accedere all’incentivo tutti gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e con potenza non inferiore ad 1 kW, con la seguente procedura:
- entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, a pena di decadenza, il soggetto responsabile chiede al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. la concessione della tariffa incentivante corredando la richiesta con la documentazione attestante l’avvenuta entrata in esercizio (il soggetto responsabile deve essere proprietario dell’immobile ove è installato l’impianto oppure deve disporre dell’autorizzazione del proprietario);
- entro 60 gg dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione, il GSE verifica l’esistenza dei requisiti e comunica al soggetto responsabile l’ammissione o la non ammissione alla tariffa riconosciuta.
3.- Soggetti che possono beneficiare degli incentivi
I soggetti interessati alla realizzazione di tali opere possono essere:
- soggetti privati persone fisiche
- persone giuridiche
- enti pubblici
- condomini di unità abitative e/o di edifici.
4.- Tariffe incentivanti
I beneficiari sono destinatari di tariffe incentivanti differenziate a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’impianto, distinguendo tre categorie di impianti (da 1 a 3 kWp, da 3 a 20 kWp ed oltre 20 kWp), a loro volta suddivisi in “non integrati”, “parzialmente integrati”, “integrati”: il premio è proporzionalmente maggiore per impianti di potenza inferiore e maggiormente integrati, come risulta dalla tabella che segue:
TARIFFE INCENTIVANTI (euro/kWh)
Classe Potenza dell’impianto P (kW) Non integrato Parzialmente integrato Integrato
A) 1 = P < 3 0,40 0,44 0,49
B) 3 < P = 20 0,38 0,42 0,46
C) 20 < P 0,36 0,40 0,44
Si definiscono Impianti non integrati:
impianti a terra o con moduli collocati su elementi di arredo e superfici degli edifici in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati;
Impianti parzialmente integrati:
impianti con moduli installati su tetti piani e terrazze di edifici, su coperture o facciate di edifici o su elementi di arredo urbano in modo complanare alla superficie di appoggio, senza la sostituzione di materiali che costituiscono le superfici di appoggio
Impianti integrati:
impianti integrati architettonicamente in elementi di arredo urbano o viario o in involucri di edifici costituendo parte integrante della copertura, facciata con la stessa funzionalità e inclinazione della superficie rivestita.
La tariffa incentivante come sopra descritta è riconosciuta solo per gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31.12.2008. Per gli impianti che entreranno in esercizio tra l’1.1.09 e il 31.12.10 la tariffa incentivante è decurtata del 2% per ciascuno dei predetti anni e per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010 le tariffe incentivanti saranno ridefinite.
5.- Incremento dell’incentivo
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi, non cumulabili tra loro:
a) impianti di potenza superiore a 3 kW non integrati i cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia elettrica prodotta;
b) impianti per scuole pubbliche o private o strutture sanitarie pubbliche;
c) impianti integrati in superfici esterne in sostituzione di coperture di eternit o contenenti amianto;
d) impianti per enti locali con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.
6.- Premio aggiuntivo
Gli impianti che accedono alle tariffe incentivanti possono beneficiare di un “premio aggiuntivo” se hanno una potenza tra 1 e 20 kWp e operano in regime di scambio sul posto, nel caso in cui vengano effettuati interventi di efficienza energetica sull’edificio asservito all’impianto tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del suo bisogno di energia primaria.
Scambio sul posto = cedere alla rete energia prodotta non utilizzata e prelevare energia quando serve, si paga l’energia prelevata se supera quella ceduta.
Il “premio” consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante di base riconosciuta all’impianto, non superiore al 30% della tariffa riconosciuta.
Le “tariffe incentivanti” e il “premio” non sono cumulabili con:
- contributi pubblici in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento;
- certificati verdi di cui all’art. 2 D.Lgs 387/03 e titoli di efficienza energetica.
7.- Mutamento di titolarità dell’immobile e dell’impianto
La cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico che ha diritto al premio aggiuntivo di cui all’art. 7 del DL comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.
Dalla lettura della norma tale cessione opera ex lege solo nel caso in cui l’impianto fotovoltaico abbia diritto al premio e non viene menzionato il caso in cui l’impianto abbia solo diritto alla tariffa incentivante.
In tale ultima ipotesi la cessione dell’immobile e dell’impianto fotovoltaico non comportano la cessione del diritto alla tariffa, pertanto potrebbero verificarsi situazioni di scollamento e diversa titolarità tra beneficiario dell’erogazione della tariffa e proprietario dell’impianto.
Sarà quindi opportuno che nelle transazioni aventi ad oggetto immobili sui quali siano installati impianti fotovoltaici, sia disciplinato contrattualmente il collegamento tra l’immobile, l’impianto e i benefici, che dovrà essere reso opponibile ai terzi acquirenti degli immobili mediante trascrizione nei registri immobiliari.
8.- Limite massimo di impianti che possono godere degli incentivi
Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere tariffe incentivanti e premio è stabilito in 1200 MW.
Hanno diritto alle tariffe incentivanti e al premio tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti pubblici) dalla data, comunicata dal GSE nel proprio sito internet, in cui verrà raggiunto il suddetto limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti.
Pertanto al raggiungimento di tale limite massimo gli impianti che sono già stati finanziati possono accedere ai benefici, perché c’è il tempo di completare la progettazione e l’installazione dell’impianto o, in alternativa, di abbandonare l’iniziativa.
9.- Possibilità di finanziamento
I soggetti responsabili possono provvedere alla realizzazione degli impianti con risorse proprie, in tutto o in parte, oppure valutare se ricorrere a finanziamenti esterni, tenuto conto che il premio erogato costante nel tempo può costituire garanzia del rimborso o concorrere al pagamento della rata di rimborso del prestito.
Può essere utilizzato anche il contratto di leasing, con il vantaggio per la società concedente di rimanere proprietaria del bene finchè non sia esaurito il pagamento di tutte le rate ed esercitata l’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore.
La necessità o meno di garanzie reali a favore dell’Istituto finanziatore varia a seconda della durata del prestito e della dimensione degli investimenti (che vanno approssimativamente da euro 10.000 per un privato che installi la potenza minima di 1 kW fino a circa 5.000.000 di euro per un impianto di 1.000 kW).
La possibilità di accedere a finanziamenti strutturati in modo tale che la rata sia tendenzialmente corrispondente al ricavo dal conto energia può costituire una modalità di finanziamento vantaggiosa soprattutto per la realizzazione di progetti ove soggetti responsabili siano enti pubblici.
Ciò in particolare per la realizzazione di impianti per scuole pubbliche o private paritarie o strutture sanitarie pubbliche, o per impianti per enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali il contributo erogato dal GSE è incrementato del 5%.









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