home



LE AGGREGAZIONI AZIENDALI NELLA FINANZIARIA 2007
(29/06/2007)
Franco Di Ciaula - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.3 -2007")

La legge finanziaria per il 2007, nell’ottica di favorire il processo di aggregazione aziendale e quindi la crescita dimensionale delle piccole e medie aziende italiane, ha ritenuto di introdurre nel sistema un incentivo di carattere fiscale a supporto del predetto processo. Si tratta, in estrema sintesi, di una disposizione che consente, in via eccezionale, il riconoscimento fiscale di valori iscritti a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale che interverranno nel biennio 2007-2008 (articolo 1, commi 242-249).

L’immediata conseguenza, in termini meno tecnici, di tale disposizione è la possibilità di rendere fiscalmente deducibili maggiori ammortamenti dal reddito di impresa, mediante una sorta di “rivalutazione” di taluni beni facenti parte delle società o delle aziende interessate dalle operazioni in esame. L’entità massima della predetta rivalutazione è pari ad Euro 5 milioni. L’incentivo è in ogni caso subordinato, e si tratta di una disposizione abbastanza rara, ad una preventiva istanza di interpello da presentare all’Amministrazione Finanziaria al fine di ottenerne il benestare e poter quindi effettivamente beneficiare della disposizione medesima.

La disposizione costituisce una temporanea breccia nel sistema, che a regime non riconosce la rilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale (segnatamente, fusioni, scissioni e taluni tipi di conferimento).

L’Amministrazione Finanziaria ha dedicato una specifica circolare alla disposizione, in particolare la n. 16 del 21 marzo 2007.

Preliminarmente, è opportuna una rapida ricognizione di quelle che sono le poste patrimoniali eventualmente iscritte in bilancio a seguito delle operazioni straordinarie prima citate e che non hanno abitualmente riconoscimento fiscale.

Può essere utile una digressione riferita all’operazione di fusione tra due società che non abbiano alcuna partecipazione reciproca. In tale evenienza la società incorporante delibera un aumento di capitale a favore dei soci della società incorporata, che vedono così sostituita la loro partecipazione in quest’ultima con azioni di nuova emissione della società incorporante. Il numero delle nuove azioni della incorporante da emettere in sostituzione di quelle della incorporata è determinato sulla base del c.d. “rapporto di cambio”, vale a dire del rapporto di valori tra le due società. La società incorporante, a fronte dell’aumento di capitale deliberato a servizio della fusione, recepisce nel proprio sistema contabile le poste dell’attivo e del passivo della società incorporata, in continuità di valori. Nella quasi totalità delle operazioni, la differenza contabile tra attività e passività appartenute alla incorporata e recepite nella contabilità della incorporante non coincide con l’aumento di capitale deliberato da quest’ultima, per la semplice ragione che i valori contabili difficilmente possono coincidere con i valori effettivi, sulla cui scorta viene invece determinato il rapporto di cambio e, conseguentemente, l’aumento di capitale. Pertanto, praticamente in tutti i casi si realizza una c.d. differenza di fusione, denominata “disavanzo” o “avanzo”, a seconda che il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore rispetto al patrimonio netto dell'incorporata, ovvero un avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia minore rispetto al patrimonio netto contabile dell'incorporata. A regime, il “disavanzo” da fusione (come quello da scissione), eventualmente imputato a beni iscritti all’attivo di bilancio, non ha alcuna valenza fiscale e, pertanto, gli ammortamenti riferibili a tale posta sono fiscalmente indeducibili.

La disposizione in commento interviene nel dare riconoscimento fiscale a tale disavanzo, come al disavanzo da scissione ed ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di operazioni di c.d. “conferimento neutrale” a sensi dell’articolo 176 del T.u.i.r.. Pertanto, l’ammortamento di tali differenze risultanti dalle operazioni di aggregazione aziendale in parola, risulta fiscalmente deducibile.

Delineata l’agevolazione nei suoi tratti generali, la norma e, con ulteriori precisazioni, l’Amministrazione Finanziaria, pone una serie di vincoli, che nel loro insieme finiscono, purtroppo, per rendere la disposizione di favore difficilmente applicabile. Le condizioni sono le seguenti:

- Il valore massimo del disavanzo fiscalmente riconosciuto è di 5 milioni di euro. Ad evidenza, si tratta solo di un limite quantitativo che nulla ha a che vedere con difficoltà applicative, ma semplicemente rende la disposizione particolarmente adatta alle operazioni di concentrazione poste in essere dalle PMI. La Circolare sopra richiamata ha fornito una interessante precisazione, chiarendo che nel caso in cui il disavanzo sia superiore ai 5 milioni di euro “sarà il contribuente ad individuare i beni per i quali i maggiori valori dovranno considerarsi fiscalmente rilevanti. Le determinazioni del contribuente al riguardo saranno esplicitate nell’istanza di interpello” che deve essere preventivamente presentata;

- I soggetti che risultano dalle predette operazioni di concentrazione devono necessariamente essere società di capitali, mentre quelli “di partenza” non necessariamente lo sono;

- I beni che hanno beneficiato dell’imputazione del disavanzo non possono essere alienati nei quattro anni successivi all’operazione agevolata, fatta salva la possibilità di chiedere la disapplicazione della disposizione antielusiva in parola: è, questa, una delle disposizioni che contribuiscono a rendere difficilmente applicabile la disposizione;

- La disposizione è applicabile ai soli disavanzi da concambio, vale a dire alle operazioni di fusione e scissione perfezionate tra soggetti assolutamente terzi, con esclusione delle operazioni realizzate all’interno del gruppo. Anche in questo caso si tratta di una misura disincentivante, visto che, in genere, i processi di aggregazione frequentemente avanzano per passi successivi, mentre è difficile immaginare che nel giro di breve tempo due operatori economici, fino a poco prima concorrenti, decidano di operare una fusione tra loro;

- Le società partecipanti alle operazioni di aggregazione devono essere “operative” da almeno due anni. Al proposito, è utile riportare quanto chiarito dalla Circolare 21 marzo 2007: “La norma non chiarisce il significato del termine “operative”. Tuttavia, attesa la finalità di favorire l’aggregazione di una pluralità di aziende preesistenti, si ritiene che l’operatività debba intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che non è sufficiente ai fini della sussistenza del presupposto in esame la formale costituzione dell’impresa da almeno un biennio, essendo, altresì, necessario che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva attività commerciale. Risultano, pertanto, escluse dall’agevolazione in commento:
o le imprese costituite da meno di due anni;
o le imprese che nel biennio non abbiano esercitato un’effettiva attività di impresa.
L’esclusione dall’agevolazione delle imprese di nuova costituzione (costituite, cioè, da meno di due anni), espressamente sancita dal comma 244, è dettata dall’esigenza di agevolare esclusivamente operazioni di aggregazione aziendale. Così, ad esempio, le operazioni di scissione e di conferimento dovranno necessariamente avere ad oggetto un compendio di beni qualificabili come azienda e dovranno essere effettuate a favore di società beneficiarie/conferitarie preesistenti. Invero, il conferimento di azienda in una società di nuova costituzione ovvero la scissione con attribuzione del complesso aziendale ad una beneficiaria neocostituita non configurano operazioni di aggregazione aziendale; in queste ipotesi, come è ovvio, sia la società conferitaria sia la beneficiaria non dispongono di un’azienda che possa essere aggregata a quella trasferita dalla scissa o dalla conferente. Si evidenzia, per converso, che l’agevolazione può essere comunque riconosciuta nei casi in cui si effettuino due o più conferimenti/scissioni d’azienda da parte di società, indipendenti ed “operative da almeno due anni”, a favore di una società di nuova costituzione, realizzandosi anche in tali fattispecie operazioni di “aggregazione aziendale”.”

- I requisiti sopra richiamati (non appartenenza al medesimo gruppo, operatività da un biennio etc.) devono sussistere non solo al momento in cui viene posta in essere l’operazione di aggregazione, ma anche ininterrottamente nel corso dei due anni antecedenti l’operazione stessa;

- Sotto il profilo procedurale è statuito che l’agevolazione possa spettare a condizione che venga preventivamente presentata apposita istanza di interpello all’Amministrazione Finanziaria (con risposta entro 120 giorni);

- Il soggetto beneficiario dell’agevolazione decade dalla stessa anche nel caso in cui, successivamente all’operazione agevolata, ponga in essere nei successivi quattro anni altre operazioni di finanza straordinaria. Ad evidenza, si tratta di una previsione assolutamente in contraddizione con la finalità stessa della norma tesa ad incentivare la crescita dimensionale delle aziende italiane (ad onor del vero, anche in questo caso è possibile la presentazione di apposita istanza motivata di disapplicazione della norma decadenziale).

La Circolare si chiude, infine, con un importante chiarimento teso ad evitare utilizzi strumentali della disposizione agevolativa, chiarendo quanto segue: “considerato che l’aggiramento delle norme disciplinanti i presupposti dell’agevolazione può attuarsi attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall’aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci ….. deve ritenersi che anche queste ultime operazioni possono comportare la decadenza dall’agevolazione.“

I prossimi mesi ci diranno se ed eventualmente quale impulso la norma commentata sarà in grado di imprimere al processo di crescita dimensionale delle PMI italiane, con la forte sensazione che si tratti, ancora una volta, di un provvedimento scarsamente efficace.




home

Lo Studio
L'Attività
La struttura
Network
Professionisti
Dove siamo
News
Links
Intranet
Contattaci
Convegni
Corsi
Opportunitą di lavoro
Scarica brochure