GERMANIA: DAL 2008 MENO IMPOSTE PER LE SOCIETA’
(08/05/2007) Gianfranco Peracin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.2 -2007") In questi giorni i più importanti quotidiani economici europei hanno dato enfasi alla riforma fiscale annunciata dal Governo tedesco che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2008 e che ha come obiettivo la riduzione della tassazione generale delle imprese, per favorirne la crescita e la capacità di investimento, ma anche di rendere più attrattivo il Paese per le aziende, scoraggiando i fenomeni di delocalizzazione per motivi fiscali. Già da tempo le Autorità competenti avevano preso coscienza dell’eccessivo livello di tassazione raggiunto dalla Germania rispetto agli altri Paesi Membri della Comunità europea, ed anche a livello Mondiale (superato solo da USA e Giappone). Il massiccio fenomeno della transizione di imprese verso Paesi limitrofi più attraenti dal punto di vista dell’imposizione fiscale ((la vicina Austria ha portato nel 2005 la corporate tax al 25%) ha definitivamente spinto il Governo a redigere il 6 febbraio 2007 una articolata bozza della Riforma fiscale che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008. La “Draft Reform Bill” evidenzia l’intento di raggiungere gli obiettivi già richiamati, attenuando il livelli di imposizione per le società mediante riduzione delle aliquote, seppur introducendo correttivi che ampliano la base imponibile. Gli aspetti più significativi della riforma sono principalmente i seguenti: • riduzione della aliquota media di tassazione societaria; • introduzione di limitazioni nella deduzione degli interessi passivi con modifica delle attuali “Thin cap rules” sia per la “Corporate Tax” sia ai fini della “Trade Tax” (imposta determinata dalla municipalità ove ha sede la società); • introduzione di più stringenti limitazioni nella possibilità di riporto di perdite in caso di cambiamenti soggettivi nel controllo delle società. Con riguardo alle aliquote fiscali la Riforma si propone una riduzione della corporate tax al 15% cui va aggiunta una maggiorazione del 5,5% di “solidarity surcharge” (0,8250), mentre in media la Trade Tax determinata dalle Municipalità si attende intorno al 14%. In questo modo la tassazione complessiva delle società scenderebbe dall’attuale 38,6% al 29,8%. E’ prevista la possibilità l’applicazione, a certe condizioni, di una specifica aliquota ridotta per le società di persone in caso di mancata distribuzione degli utili, con una assimilazione alle società di capitali. Con riguardo agli interessi passivi le modifiche proposte riguardano l’eliminazione della regola attuale che ammette generalmente la deducibilità degli interessi, salvo il rispetto delle norme sulla cosiddetta “capitalizzazione sottile” (“thin cap rules”); verrebbe ora introdotto un principio generale di deducibilità limitata degli interessi correlandone la misura deducibile direttamente ai profitti generati. Più precisamente gli interessi passivi sarebbero deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e per la differenza fino ad un ammontare pari al 30% del reddito al netto degli oneri e dei proventi finanziari (EBIT). Tale significativa limitazione trova una attenuazione in una serie di “Escape Clauses” ovvero in clausole disapplicative tra le quali vi è il caso in cui gli interessi passivi netti siano inferiori ad un milione di euro; il superamento di tale limite comporta però l’applicazione della norma limitativa a tutto l’ammontare. Gli interessi passivi non dedotti potranno essere in genere riportati negli esercizi successivi, fatta salve alcune specifiche limitazioni a carattere antielusivo e, come vedremo più avanti in caso di cambiamenti rilevanti nella compagine societaria. E’ opportuno segnalare che le nuove norme condizioneranno, tra le altre, le operazioni di leverage buy out, per cui potranno essere necessarie rivisitazioni di operazioni di acquisizione già realizzate o in corso di esame. I principi generali riguardanti la deducibilità degli interessi troveranno applicazione anche ai fini della “Trade Tax”, la cui base imponibile si prevede modificata con regole più restrittive in ottica antielusiva. Passando agli aspetti connessi al riporto delle perdite fiscali è opportuno segnalare che, ad oggi, l’ipotesi di trasferimento di partecipazioni societarie comporta per la società cui le partecipazioni i riferiscono l’impossibilità di beneficiare delle perdite pregresse al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: • più del 50% delle quote della società sono trasferite direttamente con modifica del soggetto economico di riferimento; • la società continua la propria attività con prevalenza di nuovi assett rispetto al precedente periodo. La riforma introduce una restrizione ancora più marcata in quanto prevede limiti di utilizzo delle perdite pregresse al solo verificarsi del passaggio soggettivo nella detenzione delle quote sociali. Più precisamente: • nel caso di passaggio di quote di capitale che garantiscono diritti di voto tra il 25% ed il 50% le perdite sono riportabili sulla base di un pro-rata; • in caso di passaggio di quote con diritti di voto superiori al 50% del capitale le perdite sono integralmente perdute. Le regole sulla trasferibilità delle perdite trovano analoga applicazione anche con riferimento alla già richiamata possibilità di rinvio nella deduzione degli interessi passivi. ![]() |
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