IL TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST
(08/05/2007) Armando Grigolon - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.2 -2007") Solo qualche mese fa da queste colonne avevamo auspicato un intervento del Legislatore volto a disciplinare il trattamento fiscale di un istituto, il Trust, che andava diffondendosi nell’incertezza circa il suo trattamento tributario dal punto di vista delle imposte sui redditi e di alcuni tra i principali atti giuridici che ne caratterizzano l’esistenza, dal punto di vista della imposizione indiretta. Tra questi ultimi, in particolare, il trasferimento dei beni dal settlor (disponente) al Trust e la devoluzione finale dei beni dal Trust ai beneficiari. Le incertezze circa il trattamento del Trust dal punto di vista dell’imposizione sui redditi riguardavano aspetti fondamentali quali la soggettività passiva, potenzialmente individuabile, alternativamente, in capo al trustee, al Trust o ai beneficiari; la residenza, tenuto conto, con riferimento ai soggetti, che in tanti casi settlor, trustee e beneficiari sono sottoposti a legislazioni fiscali diverse e, con riferimento ai beni che costituiscono il Trust fund, che essi possono essere ubicati in Paesi diversi; la doppia imposizione, non essendo chiaro come potesse avvenire il trasferimento del reddito dal Trust ai beneficiari senza il rischio che lo stesso potesse subire una pluralità di imposizioni, ad esempio una prima volta in capo al Trust ed una seconda in capo agli stessi beneficiari. Rispetto a questi temi il Ministero competente non aveva fornito interpretazioni precise ed organismi collaterali, quali il Secit, o dell’Amministrazione periferica, quali la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, avevano proposto interpretazioni ed indicazioni sporadiche, disomogenee e comunque parziali. La dottrina e la giurisprudenza hanno svolto in questi anni funzioni di supplenza con risultati peraltro tutt’altro che univoci e privi di incertezze. La legge finanziaria per il 2007 ha finalmente affrontato per la prima volta in sede legislativa il tema del trattamento fiscale del Trust dal punto di vista dell’imposizione sui redditi. Avendo la legge citata posto mano anche all’imposizione sulle successioni e donazioni e sulla destinazione di patrimoni il trattamento fiscale del Trust è stato di conseguenza toccato ai fini della imposizione indiretta. I risultati delle modifiche introdotte appaiono invero un po’ affrettati e non privi di punti oscuri; si stenta a cogliere nel complesso delle modifiche un disegno che sia, al contempo, coerente con i principi dell’ordinamento, ma anche attento alle esigenze ed alle modalità di funzionamento dell’istituto che intendono regolare. Questo articolo si soffermerà su una parte delle novità introdotte relativamente alla tassazione diretta e costituisce il primo di una serie che affronterà il tema del trattamento fiscale del Trust nel suo complesso. Tra le scelte in astratto possibili in merito all’individuazione del soggetto passivo di imposta: trustee, per la sua qualità di proprietario – intestatario – amministratore; Trust inteso come complesso dei beni patrimoniali produttivi di reddito; beneficiari, quali soggetti cui spetta il godimento del patrimonio e/o dei redditi del trust, la scelta del Legislatore è caduta sul Trust stesso, il quale è stato inserito a pieno titolo tra i soggetti passivi di imposta attraverso un’integrazione dell’art. 73 del t.u.i.r. (che definisce i soggetti passivi all’imposta sul reddito delle società), laddove il Trust è stato individuato come soggetto passivo in tre specifici punti, assieme rispettivamente: a) agli enti commerciali residenti, quando ha per oggetto attività di impresa; b) agli enti non commerciali residenti, quando non ha per oggetto principale l’attività di impresa; c) alle società ed agli enti non residenti. La scelta circa la soggettività passiva ha quindi privilegiato la tesi dominante in dottrina ed in qualche modo avallata dall’Amministrazione Finanziaria (anche se non senza qualche pronuncia in senso contrario) che individuava proprio nel Trust il soggetto passivo di imposta. In qualità di soggetto passivo al Trust fanno quindi capo gli obblighi di tenuta di scritture, laddove previste in relazione all’attività esercitata. In tal senso è stata opportunamente integrata la norma di cui all’art. 13 del d.p.r. 600/1973 circa i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, con inserimento tra questi del Trust. A tali adempimenti, così come agli obblighi di dichiarazione, dovrà provvedere il trustee, in qualità di persona cui è affidata l’amministrazione dei beni costituiti in Trust e la destinazione dei relativi frutti.Al trustee faranno anche carico le sanzioni per il mancato rispetto dei relativi obblighi. Il problema della possibile doppia imposizione del reddito una prima volta in capo al Trust ed una seconda in capo ai beneficiari, è stato risolto dal Legislatore attraverso il meccanismo della imputazione per trasparenza ai beneficiari stessi del reddito del Trust, una volta determinato in modo unitario in capo al Trust stesso. La nuova normativa disciplina anche le modalità dell’imputazione ai beneficiari e stabilisce che essa avvenga in proporzione alle quote di partecipazione stabilite nell’atto istitutivo del Trust o in atti successivi. In presenza di beneficiari, ma in mancanza di precisazioni in ordine alle quote loro spettanti, l’imputazione del reddito avverrà in parti uguali. Lo schematismo della norma tributaria ed il ricorso alla tecnica dell’imputazione per trasparenza, secondo criteri e terminologie che richiamano l’analogo meccanismo operante per le società, mal si presta a comprendere ed a trattare in modo efficace, ma anche equo e coerente, le multiformi e talvolta complesse modalità di atteggiarsi del Trust. In particolare occorre ricordare che il meccanismo della trasparenza nell’imputazione dei redditi societari si inserisce in un contesto normativo assai articolato e complesso che regola analiticamente le differenze e le interazioni tra reddito e patrimonio in capo alla società che imputa i redditi, con applicazione di principi e regole anche di tipo contabile. Tale normativa regola oltre ai redditi da attività di esercizio anche le plusvalenze ed i capital gain, in capo alla società ed in capo ai soci, nell’ambito di un sistema chiuso e coerente. Anche nel caso del Trust, come accennato, la norma tributaria applica la imputazione dei redditi (ovviamente i redditi fiscalmente imponibili, secondo le categorie di reddito previste dall’ordinamento tributario) in capo ai beneficiari, ma tali modalità di computo ed imputazione sono il più delle volte estranee alle logiche ed alle modalità di funzionamento del Trust che non necessariamente distingue nelle attribuzioni ai beneficiari le distribuzioni di redditi da quelle di patrimonio, potendo prevedere, ad esempio, genericamente la distribuzione di determinate e prefissate somme, con prelievo dalle disponibilità senza distinguere se siano formate da reddito o da patrimonio. Il più delle volte poi si distribuiscono solo parzialmente i frutti, portando la parte non distribuita ad accumulo del patrimonio e distribuendo l’accumulato - patrimonio iniziale più i frutti non distribuiti negli anni - soltanto alla fine della vita del Trust, il più delle volte finendo per attribuirli a soggetti diversi rispetto ai beneficiari che hanno percepito una parte degli utili ed in capo ai quali, applicando la nuova norma, è avvenuta la tassazione per trasparenza. Tutto ciò senza considerare ulteriori complicazioni legate alla differenza tra la nozione di reddito imponibile e quella di reddito effettivamente distribuibile o accumulabile a patrimonio. La stessa espressione usata dal Legislatore che fa riferimento alla “quota di partecipazione” del beneficiario mal si attaglia ai casi, peraltro assai frequenti, in cui il quantum distribuito al beneficiario non possa essere riconducibile ad una quota parte (una percentuale) di un tutto predeterminato, come ad esempio avviene nei casi in cui al beneficiario spetti un importo prefissato, ma non agevolmente esprimibile in termini di quota parte di un tutto (l’ipotetico reddito complessivo), non trattandosi perlopiù di una quota che rimanga costante. Per tali casi l’applicazione pedissequa della disposizione che prevede la tassazione dei beneficiari in parti uguali - la nuova norma prevede la tassazione in parti uguali nel caso di non determinabilità delle singole quote - potrebbe portare al risultato abnorme di tassare in misura uguale soggetti cui spettano benefici annuali quantitativamente assai diversi. Parrebbe di poter superare il problema attribuendo al termine “quota” il significato più ampio e generale di quantum, tale da comprendere le diverse modalità attraverso cui sia possibile pervenire ad una ragionevole determinazione del reddito spettante al beneficiario, piuttosto che confinare il ragionamento in termini di pura analogia con le quote sociali. Tale ultima soluzione appare certamente più in linea con i principi generali di capacità contributiva e di tassazione del reddito effettivamente posseduto, ma non si possono nascondere le rilevanti difficoltà pratiche che si incontrano nell’applicazione del principio. I problemi riguardano in particolari i casi di redditi accumulati e non distribuiti, ovvero distribuiti come patrimonio al termine della vita del Trust. La tassazione di tali redditi in capo ai beneficiari in essere al momento della produzione degli stessi può invero produrre risultati abnormi ed ingiusti, riconducibili in sostanza alla possibile tassazione di redditi in capo a soggetti destinati a non beneficiarne mai. A tal proposito dovrebbe potersi ammettere, ma qui stiamo procedendo veramente “al buio” e non senza qualche sforzo di fantasia, che il Trust stesso possa essere visto come un beneficiario degli utili di cui è previsto l’accumulo e la non distribuzione e a tal fine potersi applicare forme di imputazione parziale del reddito ai beneficiari e di tassazione “de residuo” in capo al Trust stesso del non distribuibile. In tal caso si agirebbe in modo analogo a quanto avviene quando i beneficiari non siano esistenti o noti. La nuova norma prevede, infatti, per tale ipotesi che il Trust stesso sia il debitore di imposta. Si tratterebbe, invero, di uno schema nuovo nel nostro ordinamento, il quale se da un lato conosce da sempre l’istituto della trasparenza fiscale attraverso cui i redditi di società ed associazioni determinati unitariamente in capo ad un soggetto, sono tassati in capo ad un altro, dall’altro è nuovo alla considerazione di possibilità che un reddito unitariamente determinato possa essere assoggettato ad un tributo (ire), o ad un altro, (ires), in modo per così dire “mobile”, in relazione cioè all’esistenza o meno di soggetti cui imputare i redditi. Tale regime di “trasparenza mobile ed eventuale” potrebbe peraltro rivelarsi utile, applicata estensivamente, alla soluzione di problematiche quali quelle sopra individuate di distribuzione-attribuzione parziale dei benefici e di accumulo di redditi a capitale. La non notorietà dei beneficiari è una nozione che si presta, a ben vedere, a molteplici interpretazioni fino anche a poter essere interpretata come norma di chiusura per risolvere problemi di indeterminatezza dei beneficiari, come avviene nel caso di Trust discrezionali in cui è il trustee a scegliere di volta in volta le persone dei beneficiari e l’entità dei benefici. Il voler porre la tassazione in capo ai beneficiari per il solo fatto che essi siano nominati nell’atto istitutivo del Trust, prescindendo dalla circostanza che essi abbiano un effettivo legame diretto con il reddito che agli stessi viene imputato per trasparenza può prestarsi a tassare fattispecie in cui il beneficiario non ha effettivi legami con il reddito allo stesso imputato (possesso del reddito) e non può in alcun modo influire sulla fonte del reddito stesso, posto che i beneficiari non godono normalmente di diritti che possano esercitare direttamente sui redditi del Trust o sulla fonte di tali redditi, al fine di poterne determinare la distribuzione o dando corso al “realizzo” della fonte da cui essi derivano. E’ auspicabile che su tale questione di grande rilevanza teorica e pratica si pronunci quanto prima il Ministero competente. ![]() |
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