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NAVIGARE A VISTA TRA GLI IAS PER LE SME
(30/04/2007)
Armando Grigolon- Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.8 -2006")

C’è ancora poca chiarezza sul futuro dei bilanci delle società diverse dalle quotate, le cosiddette piccole e medie imprese o, secondo la terminologia anglosassone, SME (small and medium size entities).


A confondere le idee sono le diverse Autorità che si contendono il compito della normazione dei bilanci delle società non quotate, dopo che con il regolamento 1606 del 2002 la Comunità Europea ha indicato nel set dei principi IAS- IFRS i principi contabili la cui adozione è obbligatoria da parte delle società quotate.
Il nostro Legislatore, come è noto, con il decreto 38 del 2005 ha disciplinato la situazione, prevedendo obblighi e facoltà nell’adozione degli IAS-IFRS a partire dal 2005.
L’utilizzo su base facoltativa è oggi possibile sia per il bilancio civilistico che per quello consolidato di società che fanno parte di gruppi.
Per chi non usa gli IAS, per facoltà o per divieto di utilizzo, si annunciano modifiche alle normative applicabili a seguito dell’emanazione delle Direttive Comunitarie n.ro 65 del 2001 e 51 del 2003 che toccano in più punti le Direttive Quarta e Settima che, come è noto, sono oggi alla base della normativa civilistica del nostro Paese in materia, rispettivamente, di bilancio di esercizio e bilancio consolidato.
I cambiamenti previsti in tali direttive vanno in buona parte nella direzione della introduzione del fair value nelle valutazioni e nella informativa di bilancio. Alcune variazioni al Codice Civile in applicazione delle Direttive citate sono già avvenute, per le altre bozze di decreti di modifica alle disposizioni del Codice Civile si susseguono in questi mesi.
Il nostro Organismo Italiano di Contabilità (OIC), l’organo tecnico nazionale in materia contabile, ha messo a punto un progetto di nuovi Principi Contabili destinato alle imprese diverse da quelle quotate e da quelle che decidono di applicare il set completo degli IAS – IFRS, la cui finalità è quella di adeguare la disciplina civilistica in conformità alle previsioni delle citate nuove Direttive Contabili comunitarie. Non è estranea alle finalità del documento anche un progressivo allineamento agli IAS – IFRS.
Il progetto è stato recentemente presentato alla stampa.
Fervet Opus! Da alcuni mesi, infatti, lo IASB ha presentato una bozza di elaborato di principi contabili per le piccole e medie imprese (DRAFT), la quale prevede per le SME principi più semplici rispetto a quelli previsti per le società quotate.
Vi è quindi da parte dell’autorevole organismo contabile internazionale l’intenzione di porsi come standard setter anche dei principi per le entità minori e ciò nel chiaro intendimento di attuare, da un lato, delle semplificazioni per tale categoria di utilizzatori mantenendo, dall’altro, unitarietà e coerenza nel sistema.
La concorrenza nell’affrontare il tema da parte di legislatori (comunitario e nazionale) ed organismi tecnici (IASB ed OIC) non contribuisce certo a fare chiarezza tra gli operatori, al contrario alimentando un senso di confusione che certamente non favorisce la transizione ai nuovi principi contabili.
La disamina di tutti i documenti citati e delle relative differenze richiederebbe una trattazione piuttosto lunga e dettagliata di documenti ancora soggetti a modifiche ed integrazioni.
In questa sede riteniamo opportuno limitarci ad evidenziare le principali differenze tra quanto previsto nella DRAFT dello IASB per le piccole e medie aziende rispetto al corpus completo degli IAS-IFRS applicabile alle società quotate.
La bozza dei principi per le piccole e medie imprese (DRAFT) si compone di una prefazione, 39 sezioni ed un glossario.
Il documento oggi è pubblico per scopi di informazione, ma non ancora di discussione, non essendo definitivo e completo.
Ulteriori modifiche sono già state annunciate; una volta inserite il documento sarà pronto per ricevere i commenti della platea degli interessati.
La lettura della DRAFT consente di individuare qua e là le principali differenze tra il corpus degli IAS – IFRS e la versione semplificata.
Anzitutto la definizione di piccole e medie entità, definite come entità che a) non hanno una public accountability, b) rendono pubblico il bilancio per obbligo di legge e la finalità di fornire un’informativa al pubblico degli azionisti, creditori, clienti, finanziatori e dipendenti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Un’entità è definita “public accountable” sé ha presentato od è in corso di presentazione il proprio bilancio ad un’Autorità ai fini dell’emissione di strumenti finanziari in un mercato finanziario regolamentato.
Ancora, nella nozione rientrano entità che detengono in via fiduciaria attività per conto di banche, assicurazioni, fondi pensione, brokers, fondi comuni di investimento.
La DRAFT non definisce i parametri dimensionali delle SME e demanda tale compito ai legislatori nazionali, indicando parametri diversi ai fini della valutazione, quali l’entità dell’attivo, la dimensione degli utili, il numero dei dipendenti, l’entità dell’indebitamento, etc.
La DRAFT si pone come documento unitario per le SME. I richiami a singole parti dei principi IAS – IFRS avvengono con la tecnica del cross reference, ovvero richiamando di volta in volta il paragrafo interessato del singolo documento.
Con riferimento ai concetti generali, si fa largo ricorso a quelli contenuti negli IAS – IFRS, in particolare a quelli espressi nel framework.
Uguali sono anche i concetti di Attività, Passività e Patrimonio netto, nonché quelli di ricavi e di costi.
I concetti di probabilità del verificarsi dei benefici economici e di attendibilità della valutazione sono alla base delle rilevazioni, così come previsto nel corpus principale.
Anche per i principi SME valgono i concetti di prospettiva di funzionamento, completa conformità del bilancio ai principi espressi nel documento, impossibilità di applicazione parziale.
Il bilancio delle SME è composto di Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Prospetto di variazione dei conti di patrimonio netto, Note.
Con riferimento agli schemi ed al contenuto informativo delle note, le diversità rispetto al corpus principale non sono di particolare rilievo pratico, risolvendosi perlopiù in semplificazioni di modesta portata o in una minore intensità di raccomandazioni.
Anche con riferimento alla informativa vengono di fatto ripresi tutti i paragrafi dello IAS 1, i quali con riferimento alle note hanno un contenuto generale. Limitazioni, anche sostanziali, rispetto agli obblighi informativi previsti nei singoli documenti IAS – IFRS sono stabilite nella DRAFT con riferimento alle singole aree di bilancio nelle diverse sezioni del documento.
Con riferimento ai bilanci consolidati vi è una maggiore apertura rispetto allo IAS 27 nel caso di diversità delle date delle società incluse nel consolidato.
Sono previsti nella DRAFT i bilanci “combinati”, la cui redazione è possibile (ma non obbligatoria) da parte degli investitori che possiedono “orizzontalmente” più entità.
Entrando più nello specifico dei criteri di valutazione, si sottolineano alcune differenze:
strumenti finanziari: sono consentiti due criteri di valutazione, quello del costo o costo ammortizzato e del fair value a conto economico. Non è previsto quindi l’uso del fair value a patrimonio netto, previsto nella IAS 39 per gli strumenti finanziari destinati alla vendita. Le categorie di tali strumenti si riducono quindi per le SME da quattro a due.
Una volta scelto un criterio non è consentito il cambiamento, salvo il caso in cui il fair value non sia più misurabile.
Per tutti gli strumenti non valutati a fair value è previsto a fine esercizio l’impairment test.
La disclosure per le SME è alquanto ridotta rispetto alle disposizioni dell’IFRS 7. Essa richiede peraltro una indicazione che appare esaustiva delle casistiche che normalmente si ritrovano nelle entità di dimensioni medie e piccole.
Rimanenze: i criteri sono del tutto simili a quelli del corpus principale.
Partecipazioni in collegate: la relativa valutazione può essere effettuata, alternativamente, al costo o col metodo del patrimonio netto. A differenza dello IAS 28 che prevede il patrimonio netto come metodo di valutazione si consente quindi una maggiore possibilità di scelta ed una indubbia semplificazione.
Investimenti immobiliari: sono previsti il criterio del costo e del fair value, come per lo IAS 40. Chi applica il costo lo potrà applicare secondo i dettami della sezione 17 della DRAFT la quale non diverge sostanzialmente dallo IAS 16.
Chi valuta al fair value si rifarà integralmente allo IAS 40.
Immobili, impianti e macchinari: non vi sono divergenze sostanziali rispetto allo IAS 16, inclusa la possibilità dopo la rilevazione iniziale al costo di rideterminare il valore utilizzando il fair value.
Attività immateriali diverse dall’avviamento: rispetto allo IAS 38 è da segnalare per i costi di sviluppo la possibilità di imputarli a conto economico al momento del sostenimento, criterio non previsto dallo IAS 38 che prevede come unico criterio la capitalizzazione degli stessi.
Valgono anche per le immobilizzazioni immateriali le possibilità di rideterminazione dei valori al fair value nei limiti consentiti dallo IAS 38.
Anche per le SME è previsto l’impairment come unico criterio per la riduzione del valore dei beni intangibili a vita utile indefinita e dell’avviamento.
Alleggeriti gli obblighi informativi.
Leasing: viene sostanzialmente confermato lo IAS17 per quanto concerne il trattamento dei leasing e dei lease-back. A differenza dello IAS 17, in sede di prima applicazione è richiesto di indicare il fair value del bene e non il valore attuale dei pagamenti minimi, quando il fair value sia inferiore a quest’ultimo valore.
Accantonamenti e passività potenziali: la DRAFT anziché esporre sul punto dei principi e criteri generali segue piuttosto un approccio per casi, indicando una serie di eventi tipici e le relative modalità di trattamento; queste ricalcano peraltro quelle desumibili in applicazione dello IAS 37. Vengono, infatti, confermati i principi che vogliono la rilevazione della passività ancorata al legame ad eventi passati (per cui non si rilevano le perdite future) e l’esistenza di un’obbligazione sottostante per la rilevazione delle passività connesse a ristrutturazioni aziendali.
Benefici per i dipendenti: la DRAFT non esamina questa tipologia di poste, il cui trattamento per le SME è quindi ancora in via di elaborazione. Semplificazioni in proposito sono auspicabili con riferimento alla metodologia di rilevazione del trattamento di fine rapporto rispetto a quella prevista dallo IAS 19.
Imposte sul reddito: la DRAFT, a differenza dello IAS 12, non contiene disposizioni in merito alla rilevazione delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati. La effettiva portata di tale mancanza va peraltro chiarita, non dovendosi ritenere precluse alle SME le possibilità previste in proposito dallo IAS 12.
Informativa di settore: non è richiesta come obbligatoria, ma, a differenza di quanto stabilito nello IAS 14, costituisce una facoltà.

Come risulta dalle brevi note sopra indicate, la DRAFT dello IASB per le piccole e medie imprese non contiene stravolgimenti, né con riferimento ai principi generali, né con riferimento ai singoli criteri di valutazione, risolvendosi quindi in un documento semplificato nella forma, di più agevole consultazione rispetto al complesso corpus principale, con un approccio in alcuni casi di tipo casistico piuttosto che teorico, nello studio del quale il riferimento al corpus principale è sempre possibile, in modo naturale, senza “salti” concettuali o semplificazioni che finiscano per confondere le idee.
Lo studio della DRAFT, in conclusione, è un’ ottima opportunità per un approccio meno pesante e problematico agli IAS-IFRS da parte delle nostre imprese, tante delle quali certamente rientrano nella definizione di SME e potranno trovare quindi in questo documento la loro guida per l’applicazione dei nuovi principi.






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