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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E CAPITAL GAIN
(30/09/2006)
Giuseppe Perencin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.5 -2006")

Quale rischio fiscale a fronte della dichiarazione di un corrispettivo non in linea con il valore normale del bene?

Com’è noto, sotto il profilo dell’imposizione reddituale la cessione di partecipazioni sociali da parte di persone fisiche può comportare l’emersione di una plusvalenza tassabile ovvero di una minusvalenza a vario modo spendibile per l’abbattimento di plusvalenze similari, come previsto nelle varie fattispecie delineate dalla normativa tributaria. In particolare l’art. 67, comma 1, lett. c), c-bis) e c-ter) del TUIR, annovera tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni ed altri strumenti similari. Il successivo art. 68, comma 6, del TUIR, stabilisce che le suddette plusvalenze tassabili “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di acquisto ...".
Dalla lettura della norma si evince, pertanto, come l'unica base imponibile per la tassazione del capital gain derivante da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali sia rappresentata dalla plusvalenza realizzata, determinata sulla base dei corrispettivi percepiti, ossia in base al criterio di cassa.
A prescindere dalle problematiche connesse alla corretta determinazione del costo o valore d’acquisto della partecipazione nelle varie casistiche, su cui si è espressa di recente e a più riprese tanto la Dottrina quanto l’Amministrazione Finanziaria, qui interessa svolgere una breve riflessione focalizzando l’attenzione sulla questione della determinazione del corrispettivo della cessione. In effetti, non esiste nell’ambito della disciplina del capital gain una norma a portata generale atta ad attribuire un valore fiscale minimo alla partecipazione ceduta, che prevalga automaticamente sull’eventuale minor corrispettivo ai fini del calcolo dell’imponibile, come nel caso della disciplina del transfer pricing di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR; non esiste neppure una norma che ponga il contribuente al riparo dall’accertamento purché dichiari un determinato valore da assoggettare a tassazione, in analogia al meccanismo previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 in materia di imposta di registro. A differenza dell'imposizione indiretta, che colpisce il valore venale dei beni oggetto di trasferimento, l'imposizione diretta è unicamente riferibile alla contrapposizione tra costi e ricavi effettivamente sostenuti/percepiti, (Cfr. ad es. Cassazione civile, sez. Tributaria, 08-08-2005, n. 16700 in tema di plusvalenze patrimoniali da cessione immobiliare nell’ambito del reddito d’impresa) in ossequio al principio della capacità contributiva che impone di tassare redditi effettivi e non fittizi.
Tuttavia, si deve rimarcare che con la previsione dell’art. 9 nel corpo normativo del TUIR il legislatore fiscale si è comunque posto il problema della determinazione del valore normale delle partecipazioni, seppur applicabile nel caso di cessioni con corrispettivi in natura, conferimenti in società ed altre fattispecie che rimandano esplicitamente a tale norma, individuandolo, per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, nella media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese e per le altre nella corrispondente frazione del valore del patrimonio netto della società od ente.
Senza addentrarsi nelle problematiche relative alla valutazione del patrimonio netto, che non corrisponde più alla relativa posta contabile come nella precedente formulazione della norma, e che pertanto dovrebbe correttamente ricomprendere una stima dell’avviamento e dei plus/minusvalori latenti riferiti agli asset della società, è pur vero che nell’ambito delle trattative che portano alla determinazione del prezzo di vendita di una quota partecipativa entrano in gioco fattori che possono portare ad un disallineamento in negativo del corrispettivo pattuito rispetto al valore normale ad essa attribuibile, legati ai soggetti che partecipano alla trattativa, quali, ad esempio, pressanti esigenze di liquidità dell’alienante o rapporti parentali o di altro genere di collegamento tra le parti, ovvero connessi alle caratteristiche stesse della quota alienata e del mercato di riferimento; si pensi a tal proposito, ad una partecipazione di minoranza in una società chiusa o a ristretta base familiare per cui si profilano esigue possibilità di vendita e margini di guadagno, nonché, da ultimi ma non meno importanti, fattori di risparmio d’imposta nell’ambito di una più ampia pianificazione fiscale.
Ci si domanda quali implicazioni di natura fiscale possa comportare un’operazione di questo genere. Infatti è evidente che, proprio la discordanza tra corrispettivo/prezzo e il valore normale del bene, potrebbe rappresentare per il Fisco il primo campanello d'allarme, idoneo ad innescare ulteriori controlli sulle operazioni di natura privatistica poste in essere dai contribuenti. Vanno svolte differenti considerazioni in relazione alla riconducibilità del caso in esame al concetto di evasione ovvero di elusione d’imposta.
Per quanto attiene il primo profilo, risultano utili a comprendere quali siano le linee guida seguite dagli uffici per la programmazione ed esecuzione degli accertamenti, le prime indicazioni operative fornite dal Ministero delle Finanze con la nota del 5 novembre 1999, protocollo 185903, (riferita ai redditi del 1993, ma non prive di rilevanza attuale). Tale nota suggerisce agli operatori dell'Amministrazione di operare delle scremature delle posizioni da esaminare sulla base dei seguenti elementi: costo dichiarato; rischiosità delle posizioni in base al rapporto tra plusvalenza e corrispettivo dichiarato; controlli da eseguirsi tenendo conto degli elementi specifici che possono aver influenzato la cessione (valore dell'azienda, redditività attesa, realizzo per necessità, tempo intercorso tra acquisto e cessione, eventuale distribuzione di utili). Particolare riguardo è posto al caso di cessioni avvenute tra soggetti collegati da rapporto di parentela o compartecipazione nella società oggetto di transazione, e dunque maggiormente esposti al rischio di distorsioni nella formazione del prezzo dichiarato, in un ottica di differimento dell’emersione di plusvalenze imponibili.
È da segnalare anche l’attenzione posta al tema del controllo in caso di cessione di partecipazioni per evitare occultamento di materia imponibile nella Circolare Comando Generale Guardia di Finanza 20-10-1998, n. 1/360000. In tale sede si precisa infatti che “nel caso di cessione della partecipazione, sia che essa dia luogo a plusvalenze, sia, soprattutto, nel caso in cui la vendita generi minusvalenze, deve essere esaminata l'intera operazione allo scopo di accertare se il prezzo praticato sia congruo. Ciò non significa, naturalmente, che i verbalizzanti possono sindacare il corrispettivo praticato dalle parti in regime di libera contrattazione ma soltanto che il prezzo fatturato e contabilizzato sia quello effettivamente pagato dall'acquirente. A tal riguardo, può essere appurato, ad esempio, se il compratore è in qualche modo collegato all'impresa verificata ovvero legato da vincoli di parentela o affettivi con la controparte, le modalità di pagamento, acquisendo, per quanto possibile, i relativi mezzi (copie di assegni, bonifici, ecc.) - salvo il ricorso agli accertamenti bancari in caso di elementi indiziari "di sospetto" - gli effetti sui rispettivi redditi imponibili … , i tempi della vendita, le motivazioni della stessa come risultanti dagli atti societari, il lasso di tempo intercorso tra l'originario acquisto e la vendita”.
Di conseguenza, si deve evidenziare che quanto più è rilevante, in termini sia assoluti che relativi, la discordanza tra corrispettivo per la cessione della partecipazione e corrispondente frazione del patrimonio netto, tanto più tale elemento rappresenta un indizio importante cui l'Amministrazione Finanziaria può appoggiarsi per ricercare ulteriori prove che giustifichino un eventuale accertamento di valore ai fini del recupero a tassazione di corrispettivi non dichiarati. Tuttavia, assunto che è il prezzo, effettivamente corrisposto o versato, a costituire la base imponibile ai fini dell'imposizione diretta, la sua rettifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria è possibile solo se, in fase di accertamento analitico del reddito (effettuato ai sensi dell'art. 38, commi 1, 2 e 3, nei confronti delle persone fisiche non titolari di reddito d'impresa) si sia in presenza di fatti certi o di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti idonee a provare che il corrispettivo dichiarato non corrisponde a quello effettivamente percepito. Nell’ambito di un ragionamento presuntivo, la possibilità di rettificare corrispettivi contrattuali sulla base di valori normali evidentemente non opera con il medesimo grado di automatismo proprio dell’applicazione di una norma sostanziale come l’art. 9 del TUIR, con ciò che ne consegue in tema di onere della prova. È pertanto necessario che il Fisco disponga di prove concrete e dettagliate relative all’occultamento del corrispettivo, non essendo sufficienti ai fini dell’accertamento nel caso in questione generici riferimenti a sostanziali differenze rispetto al valore normale della partecipazione (Cfr. ad es. Sentenza Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. IV, 23-06-2005, n. 58 in tema di plusvalenza da cessione d’azienda e Sentenza Commissione tributaria regionale Liguria, sez. XV, 11-03-2005, n. 6 in tema di plusvalenza da cessione di immobile).
Per quanto, invece, attiene il profilo dell’elusione tributaria si rammenta che la cessione di partecipazioni è un’operazione che rientra nell’ambito di applicazione della norma generale antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, essendo riconducibile all’art. 3 lett. f) di tale disposizione. In realtà l'operazione di cessione di partecipazioni non è di per sé elusiva; lo è il suo impiego, nell'ambito di un disegno non sorretto da valide ragioni economiche e diretto esclusivamente all'ottenimento di un risultato disapprovato dai principi ispiratori dell'ordinamento giuridico tributario. Ciò significa che dare un segnale rilevante quale l’effettuazione di una cessione di partecipazioni a valore in qualche modo non congruo, comporta il rischio che l’Amministrazione Finanziaria tragga spunto dalla suddetta operazione per riqualificare altre operazioni correlate o poste in essere dai medesimi soggetti che abbiano comportato per le parti un vantaggio fiscale disapprovato dal sistema.
Da segnalare sul punto il caso affrontato dal Comitato Consultivo e risolto con parere n. 6 del 10 aprile 2003: nella situazione in esame due soci persone fisiche intendevano cedere partecipazioni di controllo in una società ricevute in donazione ad una società da essi interamente posseduta verso un prezzo corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto, superiore al valore nominale, ma inferiore sia alla attuale quota di patrimonio netto contabile corrispondente sia al relativo valore di mercato, e con dilazione di pagamento sine die, allo scopo dichiarato di fare acquisire alla società acquirente il controllo dell’altra. Il Comitato ha chiarito che “l'intendimento dei soci di cedere le proprie partecipazioni ad un prezzo pari al costo fiscalmente riconosciuto di per sé non è sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria in quanto la determinazione del corrispettivo nell'ambito della libera contrattazione tra le parti risponde ai principi di una piena libertà decisionale”;tuttavia “la cessione, perfezionabile ad un prezzo non congruo rispetto all'effettivo valore delle azioni, è resa di fatto possibile dalla circostanza che i soci intendono vendere a loro stessi” così come “la decisione dei cedenti di garantire una dilazione di pagamento sine die alla società debitrice”; pertanto “le ragioni economiche non appaiono del tutto apprezzabili da un punto di vista economico-gestionale poiché il raggiungimento del controllo della società partecipata poteva essere agevolmente conseguito anche tramite patti tra i soci senza procedere alla cessione delle quote” dal momento che ”finalità ultima dei soci non è tanto quella di percepire un corrispettivo a fronte della consegna di beni, quanto quella di avvalersi della soluzione fiscalmente più vantaggiosa - la mancata emersione di plusvalenze tassabili - con cui conferire alla propria società gli strumenti (le quote di maggioranza) per esercitare a sua volta il controllo ai sensi dell'art. 2359 n. 1 c.c.”; ciò configura “un’ipotesi di aggiramento delle disposizioni di legge che disciplinano il conferimento di beni a valore normale, se effettuato da persone fisiche non esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 9 del TUIR” da cui evidentemente “deriverebbe un indebito vantaggio tributario identificabile nella mancata emersione di una plusvalenza tassabile in capo alle persone fisiche”.
In considerazione di quanto detto, particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di cessione di partecipazioni a prezzo non congruo qualora all’alienazione siano riconducibili altre operazioni, magari poste in essere da parti correlate, tramite le quali si configuri un risparmio d’imposta ritenuto indebito dall’Amministrazione Finanziaria.






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