LEGGE "TUTELA DEL RISPARMIO": QUOTAZIONE DELLE PMI
(13/09/2006) Antonio Cortellazzo - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.4 -2006") Dopo una gestazione lunga e tormentata le “disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (Legge 28 dicembre 2005 n. 262) hanno integrato e modificato: - il Testo Unico della Finanza che disciplina, tra l’altro, le società per azioni quotate su mercati finanziari; - le disposizioni del codice civile in materia di limiti all’emissione di obbligazioni, responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili ed altre responsabilità penali; - le disposizioni della legge bancaria con la istituzione del reato di mendacio bancario. Il provvedimento era da tempo atteso a seguito dei ben noti abusi compiuti da parte di esponenti di società quotate con rilevanti danni ai risparmiatori e pregiudizio all’immagine del sistema economico-finanziario italiano nel contesto internazionale. Da più parti sono state avanzate riserve e critiche sull’impianto generale del provvedimento e su alcune specifiche norme introdotte senza valutarne compiutamente gli effetti applicativi e senza alcuna distinzione relativa alla dimensione delle società destinatarie, presumibilmente a causa di immancabili compromessi e fretta legislativa. Prescindendo dai rilievi di carattere tecnico-giuridico, è opportuno svolgere qualche riflessione sugli effetti delle innovazioni per quelle società di contenuta dimensione (PMI) che intendano avviarsi sulla strada della quotazione in Borsa per sostenere finanziariamente piani di sviluppo strategico e acquisire il necessario prestigio nel contesto economico finanziario, così come da tempo si va auspicando lamentando la scarsa propensione dell’impresa famigliare ad aprire la proprietà a terzi e al mercato finanziario. Una prima serie di norme si riferisce alla nomina e alla composizione del Consiglio di Amministrazione di tutte le società quotate; è previsto lo scrutinio segreto e la elezione dei Consiglieri dovrà avvenire sulla base di liste di candidati proposte da soci che rappresentino una certa quota di partecipazione, determinata dallo statuto ma, in ogni caso, non superiore al 2,5% del capitale sociale. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere eletto dalla lista della minoranza che ha ricevuto più voti. Altra innovazione a tutela delle minoranze prevede che il Presidente del Collegio Sindacale (nel sistema di amministrazione tradizionale) sia espressione della minoranza (Consob dovrà stabilire le modalità di elezione che, presumibilmente, indicheranno lo stesso limite di possesso azionario previsto per la presentazione delle liste dei candidati Amministratori). In sostanza, uno o più azionisti, che dispongano di un numero di voti superiore ad una soglia piuttosto esigua, hanno diritto a designare un Amministratore e il Presidente del Collegio Sindacale. E’ evidente che la partecipazione del 2,5% al capitale della società ha una valenza correlata alla dimensione della società e del suo capitale. L’impegno finanziario per detenere tale partecipazione minima è ben diverso tra una “ grande” e una “piccola” società, tanto più che il possesso di tale partecipazione è necessario solo alla presentazione delle liste e al momento della delibera assembleare e che la tecnica borsistica può attribuire diritti di voto temporanei, come nel caso di prestito di azioni e di usufrutto. In una “grande” società l’Amministratore rappresentante della minoranza ha indubbiamente un ruolo di vigilanza integrativo di quello esercitato dagli organi istituzionali; la complessa struttura manageriale della società e l’articolazione delle deleghe operative rendono poco praticabile l’eventuale utilizzazione di notizie riservate per scopi diversi dall’interesse sociale. Diversamente, nelle società di contenuta dimensione, la struttura dirigenziale, generalmente famigliare e concentrata su pochi soggetti, può porre l’Amministratore a conoscenza di ogni aspetto operativo della gestione con l’evidente pericolo di ingerenze o di divulgazioni non sempre coerenti con gli interessi della società. Al di là delle responsabilità a carico di coloro che assumono la carica di Amministratore, questo sistema di tutela delle minoranze, uniforme per ogni dimensione di società, non può che generare un elemento di dissuasione e di perplessità per il piccolo e medio imprenditore. Ancora, a tutela delle minoranze, il nuovo articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza prevede che i soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possano chiedere l’integrazione degli argomenti posti all’ordine del giorno nelle assemblee. Di conseguenza, una esigua minoranza può concertare azioni di disturbo a seguito di litigiosità anche banali tra azionisti, tutt’altro che rare nelle società a gestione famigliare. Un’ulteriore incombenza prescritta per tutte le società quotate (articoli 165 ter e seguenti del Testo Unico della Finanza) è costituita dagli obblighi connessi ai rapporti di controllo con società aventi sede in stati che non garantiscono la trasparenza societaria. In attesa che l’elenco di questi stati venga emanato con decreti dei Ministri della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze va osservato che, presumibilmente, i rapporti di controllo di questo tipo sono piuttosto frequenti in relazione al fenomeno della delocalizzazione produttiva e all’esigenza di attuare legittime politiche fiscali di carattere internazionale. Senza addentrarci sull’analisi specifica di tali incombenze basti ricordare che il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società italiana, attestando anche la veridicità e correttezza dei dati e allegando pure il parere dell’organo di controllo. Quanto succintamente sopraindicato va ad integrare un quadro normativo di per sé già pesantissimo sul piano delle formalità e dell’onerosità; basti ricordare a titolo esemplificativo: - l’obbligo di redazione dei bilanci con applicazione dei principi contabili internazionali IFRS; - le rigorose norme inerenti la prevenzione degli abusi di mercato; - gli obblighi procedurali e i vincoli connessi alle operazioni con parti correlate; - le procedure e i vincoli nella negoziazione delle azioni della società da parte di persone rilevanti (internal dealing). Tutto ciò implica l’adozione di adeguate strutture per i servizi amministrativi, legali, di controllo interno, per le relazioni con gli organi di vigilanza e con il mercato. L’onerosità che ne consegue è ingente e talvolta difficilmente sopportabile così come può divenire insopportabile il cumulo degli adempimenti e formalità. Non può che derivarne uno scoraggiamento e una inversione nella tendenza che si stava manifestando a favore dell’accesso ai mercati finanziari. Sia ben chiaro che le disposizioni alle quali si è fatto cenno, prescindendo dalle critiche tecniche su alcuni specifici aspetti, rappresentano un quadro necessario per il buon funzionamento dei mercati e per la tutela dei risparmiatori. Ma, il quadro andrebbe adattato alle diverse esigenze determinate dalle diverse dimensioni. Non è il caso forse di rivangare passati progetti di borse locali per le PMI che qualche anno fa apparivano quali promettenti prospettive per lo sviluppo delle economie regionali ma, appare sempre più necessario un percorso particolarmente semplificato per le PMI, anche se ciò può rappresentare in qualche caso l’accentuazione di rischi per i risparmiatori, rischi dei quali, peraltro, essi devono essere edotti fin dalle fasi iniziali di offerta sul mercato. ![]() |
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