IL TRANSFER PRICE IN CINA: ALCUNE REGOLE OPERATIVE
(22/05/2006) Gianfranco Peracin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.2 -2006") Il panorama economico internazionale è stato caratterizzato, negli ultimi anni, dallo sviluppo e dalla diffusione di gruppi di imprese che operano in Paesi soggetti a differenti regimi tributari. Le autorità fiscali delle Nazioni maggiormente coinvolte in questo processo, si sono quindi trovate a dover affrontare nuove problematiche, anche di natura fiscale, legate alla presenza, nel proprio territorio, di queste importanti realtà economiche. Nell’ambito del processo di internazionalizzazione degli scambi ha assunto, tra le altre, sempre più rilievo la problematica dei così detti “prezzi di trasferimento” (o “transfer price”) . Le criticità legate al fenomeno del “transfer pricing” sorgono ogni qualvolta si pongono in essere operazioni di scambio di beni o servizi fra imprese residenti in Paesi diversi e appartenenti ad un medesimo gruppo o, comunque, aventi connessioni economiche tali da far presupporre l’esercizio unitario del loro governo. L’obiettivo della disciplina in esame, in sintesi, può essere ricondotto all’esigenza di fare in modo che tali scambi avvengano con modalità uguali a quelle che si realizzerebbero fra soggetti indipendenti. Questo perché si teme che, compiendo degli arbitraggi nelle condizioni applicate , possa avvenire uno spostamento di materia imponibile da una giurisdizione tributaria ad un’altra e la conseguente, illegittima, minimizzazione del carico fiscale complessivamente sopportato da un gruppo o da un insieme di imprese giuridicamente indipendenti ma riconducibili ad un unico soggetto economico. Poiché il problema dei prezzi di trasferimento coinvolge le amministrazioni finanziarie di quasi tutti i principali Paesi industrializzati, la disciplina che ne regola i contenuti non può che derivare da impostazioni assunte a livello sovranazionale. Proprio per tale ragione, organismi internazionali quali l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo) hanno definito alcuni principi di comportamento, più o meno stringenti sotto il profilo giuridico, rivolti sia alle amministrazioni finanziarie sia alle imprese interessate, tendenti ad accertare ed eventualmente a riprendere a tassazione quelle quantità frutto di meccanismi elusivi. Per completezza, va comunque precisato che i principi generali dell’Ocse, cui peraltro anche l’amministrazione fiscale italiana fa esplicito riferimento, non rappresentano l’unico tentativo di regolamentazione della materia del transfer pricing. Nella pratica internazionale assumono importanza anche altre regole, e maggiormente quelle di derivazione statunitense, che sebbene presentino numerosi aspetti di coerenza con i principi Ocse, si discostano dagli stessi per alcuni aspetti. Coerentemente a ciò anche in Cina, la graduale apertura del mercato agli investitori esteri e la presenza sempre più importante di gruppi multinazionali nel territorio, ha portato con se i suddetti problemi legati ai prezzi di trasferimento. Ed in un Paese come la Cina, il cui mercato sta gradualmente progredendo verso la trasformazione da un sistema basato su di una economia di Stato ad un sistema di libero mercato “controllato”, le autorità fiscali si sono preoccupate di definire sin da subito regole chiare e particolarmente stringenti che disciplinassero i prezzi di trasferimento negli scambi internazionali. Di seguito verranno analizzati più in dettaglio gli aspetti cardine di detta disciplina applicati in Cina. Le norme La prima e più rilevante norma recante disposizioni antielusive, mirata espressamente alle operazioni sui prezzi di trasferimento tra le società cinesi e le società estere controllate o collegate, risale al 1991: si tratta della Income Tax Law of the People’s Republic of China Concerning Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprises (Enterprise Income Tax Law or EIT Law) e della relativa norma attuativa (EIT Implementing Rules), in vigore dal primo luglio 1991. Più recenti le altre norme, che appare opportuno elencare brevemente di seguito: · The Law of the People’s Republic of China Concerning Tax Collection and Administration (Tax Collection Law), in vigore dal 1 maggio 2001, e la relativa norma attuativa (Tax Collection Implementing Rules), in vigore dal 15 ottobre 2002; · Implementing Measures for Tax Administration of Business Transactions between Affiliated Enterprises (Transfer Pricing Measures), in vigore dal primo gennaio 1993; · ed infine The Rules for Administration of Business Transactions between Affiliated Enterprises (For Trial Implementation - Transfer Pricing Rules), ratificata il 22 ottobre 2004. L’ambito soggettivo Dalla lettura combinata delle suddette norme, si ricava come l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina sul transfer price in Cina si riveli alquanto ampia e ricopra una casistica molto allargata. In primo luogo va segnalato che anche l’ordinamento cinese riconosce due distinte modalità di collegamento tra le società: un collegamento “di fatto”, che quindi presuppone l’esistenza di un gruppo internazionale di imprese legate tra loro da un rapporto partecipativo, ed un collegamento “di diritto” che potrebbe anche non presupporre la presenza di alcun gruppo. Il collegamento “di diritto” si realizza ogni qualvolta il capitale sociale di una società sia detenuto direttamente o indirettamente da un’altra entità, almeno per il 25%, o ancora quando le due società che pongono in essere il rapporto commerciale sono possedute da un soggetto terzo, sempre direttamente o indirettamente, per almeno il 25%. Molto ampi anche i casi di collegamento“di fatto”, ossia indipendenti dal rapporto partecipativo. Si tratta ad esempio del caso in cui una società abbia il potere di nominare più del 50% dei membri del consiglio di amministrazione di un’altra società, senza che vi sia alcun rapporto partecipativo tra le due. Ed ancora, in Cina anche un rapporto di finanziamento può costituire un vincolo di controllo. Si pensi al caso in cui vi sia un finanziamento corrisposto pari al 50% dell’ammontare del valore totale dei beni aziendali della mutuataria. Il collegamento può sussistere anche da un punto di vista più strettamente operativo. Ad esempio, si può essere in presenza di collegamento se la produzione di un’azienda dipende totalmente da opere d’ingegno o da materie prime e componenti forniti dall’altra società. Infine il collegamento indiretto può manifestarsi sotto forma di una generale “comunanza di interessi” tra due distinte società, e tale da influenzare reciprocamente o unilateralmente le decisioni aziendali. Riassumendo quindi, da un punto di vista soggettivo, la norma sui prezzi di trasferimento trova applicazione ogni qualvolta: · una società detiene direttamente o indirettamente almeno il 25% di un’altra società; · due società sono partecipate almeno per il 25% del proprio capitale da un soggetto terzo (c.d. società sorelle); · una società finanzia un’altra società per un valore pari almeno al 50% del patrimonio dell’altra; · una società offre garanzie per almeno il 10% dei debiti dell’altra; · più della metà del consiglio di amministrazione di una società è nominato da un’altra società; · la produzione di un’azienda dipende totalmente da opere d’ingegno o dalla fornitura di materie prime, semilavorati o componenti vari forniti dall’altra società; · esiste una dipendenza generale e forte di un’impresa dall’altra per lo svolgimento della propria produzione; · la vendita, la commercializzazione o lo sviluppo del marketing di una società dipende completamente da un’altra; · le società sono legate da un qualsiasi altro interesse che possa riguardare il controllo della produzione, lo svolgimento dell’attività produttiva o commerciale o qualsiasi altro interesse, anche di natura famigliare. Il presupposto oggettivo Da un punto di vista oggettivo, la disciplina antielusiva interessa tutte le operazioni a carattere commerciale che si svolgono intragruppo, in relazione alle quali dovrà essere dimostrata la conformità con i prezzi normalmente applicati sul libero mercato. Ove la società non fornisca tale dimostrazione, o quando i prezzi documentati risultano diversi da quelli correntemente praticati, le autorità fiscali hanno il potere di apportare le necessarie modifiche sulla base dei metodi di confronto previsti dalla legge o utilizzando ogni altro metodo che si dimostri appropriato allo scopo di determinare il prezzo di trasferimento adeguato dell’operazione oggetto di verifica, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori somme accertate. Per questo, tutte le società che abbiano delle società ad esse collegate, devono compilare il così detto “Annual Affiliate Return”. Il modulo deve essere opportunamente compilato entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. In tale particolare documento, dovranno essere indicate operazioni infragruppo quali: · la vendita, l’utilizzo o il trasferimento delle immobilizzazioni materiali, compresi gli immobili, gli automezzi e gli impianti; · l’utilizzo o il trasferimento di immobilizzazioni immateriali quali marchi, brevetti, licenze o altro; · i finanziamenti di ogni genere e natura (comprese le dilazioni di pagamento) concessi a breve e a lungo termine ed ogni forma di garanzia prestata; · e indicazione dei servizi prestati infragruppo, quali i servizi di distribuzione, management, amministrazione, servizi tecnici, consulenza, agenzia, ricerca scientifica, servizi di consulenza legale, commerciale o amministrativa. Tale documento costituisce un importante strumento in forza del quale le autorità fiscali cinesi valuteranno la necessità di intervenire, procedendo con controlli più approfonditi. E’ opportuno segnalare anche che, per le autorità fiscali cinesi, ai fini di un controllo sul rispetto della normativa sui prezzi di trasferimento, alcune situazioni risultano particolarmente delicate. Si tratta più precisamente di quelle fattispecie in cui: – una società cinese del gruppo risulti in perdita per più di due esercizi consecutivi; – una società presenti una situazione reddituale particolarmente incerta; – esistono rapporti commerciali intrattenuti con controllate residenti in paradisi fiscali; – una società produca volumi di redditi significativamente più bassi rispetto alle altre società del gruppo. Metodi per la determinazione dei prezzi Da ultimo riportiamo sinteticamente le diverse metodologie poste in essere dall’accertatore cinese al fine di verificare la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento all’interno del gruppo. · Il metodo della comparazione dei prezzi: si basa fondamentalmente sulla comparazione dei prezzi applicati tra imprese collegate, con prezzi analoghi applicati in libera concorrenza per operazioni similari con società non appartenenti al gruppo. · Il metodo del ricarico del prezzo: si basa sulla valutazione del margine realizzato dalla società che cede i beni all’interno del gruppo, e dalla comparazione di detto margine con quello normalmente applicato in operazioni analoghe ma con soggetti terzi. · Cost-plus method: analogo al precedente, si basa sul confronto del mark-up applicato dalla società che cede i beni all’interno del gruppo con il mark-up medio applicato da società che operano nel medesimo mercato, e cedono prodotti similari. Sebbene questi siano i metodi più comunemente utilizzati, nulla impedisce comunque al verificatore cinese di poter applicare altri metodi diversi dai precedenti, ma sempre finalizzati all’emersione di pratiche elusive. ![]() |
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