IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO
(08/03/2006) Giovanni Tagliavini - Cortellazzo & Soatto Area Legale(Articolo estratto da "C&S informa n.10 -2005") In data 23 ottobre u.s. è entrato in vigore il c.d. codice del consumatore (Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, pubblicato sulla G.U. n. 235 8 ottobre 2005 suppl. ordinario, composto da un totale di 146 articoli oltre ad allegati vari), a miglior tutela dei diritti del consumatore o utente persona fisica, ossia di tutti coloro che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il decreto in questione ha la funzione di assicurare in modo organico e tendenzialmente unitario i diritti e gli interessi individuali e collettivi di consumatori e utenti, incluse le relative associazioni, e risponde alla duplice esigenza, da un lato, di accorpare in un unico testo di legge disposizioni in precedenza contenute in un’ampia pluralità di leggi distinte (conseguentemente abrogate), dall’altro, di elevare ove possibile i livelli di tutela con norme e principi di nuova introduzione. Senza alcuna pretesa di completezza, appare dunque opportuno effettuare una sintetica rassegna informativa dei temi che strutturano l’atto legislativo in questione, quale fonte di disciplina di significativi istituti. In particolare il decreto muove dai principi in materia di educazione dei consumatori, orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti ed interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali; passa poi a trattare, relativamente ai prodotti immessi in commercio e fatte salve le previste esenzioni, le indicazioni e informazioni minime che devono esser presenti sulle confezioni/prodotti nel momento di messa in vendita al consumatore, a pena delle prescritte sanzioni amministrative. Quanto alla pubblicità ed altre comunicazioni commerciali in genere, il codice dà le definizioni di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando le condizioni di liceità di quest’ultima, oltre che i criteri di trasparenza cui deve informarsi il messaggio pubblicitario. Uno specifico complesso di disposizioni è dedicato alle iniziative esperibili da singoli, associazioni e pubbliche istituzioni avanti all’Autorità Garante della Tutela e del Mercato, ai fini della repressione di comportamenti in materia pubblicitaria e commerciale non conformi a legge. Il codice contempla altresì una sezione specificamente dedicata al rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite (art. 28 e ss.) e ridisegna, enumerando la relativa casistica, la tipologia delle clausole nei contratti tra “professionista e “consumatore” che si presumono vessatorie, in quanto malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (artt. 33 e ss.). Il codice recepisce inoltre le discipline dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e dai contratti c.d. a distanza, dando le relative definizioni e precisando le categorie di rapporti di vendita esclusi dal suo ambito di operatività; quanto al commercio elettronico, fa integrale rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, attuativo della direttiva UE 2003/31/CE; di seguito tratta poi i requisiti dei contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili nonché quelli aventi ad oggetto servizi turistici. Nella parte finale del decreto si rinvengono le norme in materia di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato o in libera pratica, mediante la definizione dei requisiti del “prodotto sicuro” e la prescrizione degli obblighi gravanti al riguardo sul produttore e sul distributore, con il corollario di norme sulla responsabilità per prodotto difettoso - a carico a seconda dei casi del produttore o del fornitore-distributore – e dei danni risarcibile secondo detta specifica fattispecie di responsabilità. Da ultimo il decreto, recependo le norme sostanzialmente già in vigore in materia di garanzia legale di conformità dei prodotti destinati ai consumatori e garanzie commerciali nella vendita (o nei contratti di permuta, somministrazione, etc.) dei beni mobili di consumo, viene ad abrogare gli artt. 1519 da bis a nonies del codice civile, introdotti con il D.Lgs. n. 24/2002. ![]() |
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