IL RIMPATRIO E LA DISMISSIONE DI HOLDING ESTERE
(27/11/2005) Gianfranco Peracin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.8 -2005") A seguito dei recenti cambiamenti nella disciplina fiscale italiana in materia di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni, con l’introduzione del regime della partecipation exemption (PEX), i Gruppi societari italiani operanti in ambito internazionale si sono trovati nella condizione di valutare l’opportunità dell’accorciamento della catena di controllo, mediante il trasferimento in Italia e/o l’eliminazione di società sub-holding partecipate dall’Italia o di holding con partecipazioni in società del Gruppo italiane. Con riferimento alle società holding estere si è utilizzato spesso il termine “rimpatrio” per significare indistintamente il trasferimento della sede della società estera in Italia o la cancellazione mediante scioglimento o fusione della stessa ed intestazione diretta delle partecipazioni della holding in capo alla società assegnataria o incorporante. La valutazione se attuare tale processo di dismissione non è semplice, deve necessariamente partire dal riesame di tutte le motivazioni, anche di quelle non strettamente di natura tributaria, assunte originariamente, e deve tenere conto delle strategie di sviluppo futuro del Gruppo, così come della prevedibile evoluzione normativa nel nostro Paese e nei Paesi in cui le holding sono localizzate. Con riguardo agli aspetti meramente fiscali, da alcuni anni anche all’interno della Comunità europea, ed in particolare nei Paesi di più recente ingresso nella UE, si è assistito ad una significativa proliferazione di norme agevolative, spesso finalizzate all’attrazione dei capitali esteri, a cui si aggiunge l’esistenza di Convenzioni contro la doppia imposizione che creano veri e propri rapporti privilegiati tra Paesi e che sono sempre più di frequente oggetto di ratifica con modifiche generalmente migliorative rispetto agli accordi originari. Ne è un esempio il Protocollo alla Convenzione Stati Uniti – Olanda, entrato in vigore con decorrenza dal 1º Febbraio 2005, che ha parzialmente modificato l’art. 10 (Dividendi) della Convenzione, introducendo la possibilità di beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte, al ricorrere di determinate condizioni. Sono invece da tempo in essere favorevoli convenzioni che intercorrono tra l’Austria ed i principali Paesi dell’Est Europa. In questo contesto, caratterizzato dalla continua evoluzione dei sistemi tributari, il legislatore italiano si è allineato ad una tendenza ormai diffusa, introducendo, tra gli altri, l’istituto della Partecipation Exemption, che agevola i trasferimenti di partecipazioni esentando, a certe condizioni, il capital gain che ne deriva. Parallelamente è stata introdotta l’esenzione da imposta nell’ammontare del 95% (100% nel caso di utilizzo da parte del Gruppo del cosiddetto “consolidato nazionale”) degli utili distribuiti da società di capitali ed enti assimilati, equiparando nella sostanza la posizione delle holding interne a quella delle holding localizzate nei Paesi dotati di meccanismi di esenzione nella tassazione dei dividendi. Il regime agevolativo PEX trova applicazione alle partecipazioni che abbiano i seguenti requisiti : a) siano detenute per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi; b) siano classificate nella categoria delle “immobilizzazioni finanziarie” c) non riguardino società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata d) sia relative a società esercenti attività commerciali, con presunzione assoluta di non “commercialità” per le società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili “merce” e da quelli con uso strumentale diretto. Nel caso di società holding, i requisiti di cui ai punti c) e d) si riferiscono alle società da queste partecipate e solo se queste partecipazioni “pesano” nel patrimonio della holding in modo prevalente. L’esclusione dall’agevolazione PEX relativamente a partecipazioni, anche indirette, in società immobiliari, già presente nella attuale normativa, è quindi un elemento da tenere presente in sede di valutazione dei rimpatri o della dismissione di holding estere. La limitazione richiamata non trova infatti di regola applicazione nei Paesi in cui le holding sono tipicamente localizzate, mentre in caso di rimpatrio in Italia della holding o di sua eliminazione con l’intestazione a società italiane di quote di società immobiliari di gestione, può comportare la perdita del vantaggio agevolativo della PEX. Un’altra problematica che generalmente non è riscontrabile, almeno ai fini delle imposte dirette, nei Paesi in cui le società holding vengono collocate riguarda la disciplina delle società non operative (“società di comodo”), contenuta nell’art. 30, commi da 1 a 7, della Legge 724/1994. Il rischio in questo caso è che la holding eventualmente rimpatriata non soddisfi i requisiti per essere considerata operativa e sia soggetta alla tassazione sulla base di un reddito minimo presunto, determinato sulla base di coefficienti applicati al valore degli assets patrimoniali in carico (partecipazioni, immobili, crediti etc.). La mancanza di stabilità delle norme in materia tributaria è un altro elemento negativo, che purtroppo caratterizza il nostro Paese, impedendo nel medio periodo una pianificazione fiscale efficiente. Ne è una chiara dimostrazione la normativa sulla PEX che la prossima Finanziaria 2006 prevedibilmente andrà a modificare, aumentando il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni ed introducendo una parziale tassazione dei capital gains (si ipotizza il 5% del plusvalore realizzato). Le modifiche suddette porteranno inevitabilmente un disallineamento della normativa PEX rispetto ad altri Paesi della Comunità (Spagna, Gran Bretagna e Olanda) e condizionano in negativo le decisioni in tema di “rimpatrio” delle holding. Passando all’esame delle modalità di dismissione di una società holding estera, gli schemi di più frequente utilizzo sono riconducibili alle seguenti opzioni: 1) trasferimento di sede dall’estero in Italia ed eventuale fusione per incorporazione nella società italiana che partecipa o è partecipata dalla holding; 2) scioglimento con assegnazione ai soci degli assets aziendali; 3) fusione per incorporazione internazionale. La scelta tra le diverse soluzioni comporta l’esame degli impatti fiscali, diversi da Paese a Paese, sia in termini di imposizione diretta, sia con riguardo alle eventuali imposizioni indirette o patrimoniali che possono essere presenti in ordinamenti diversi da quello italiano. Nel caso in cui la società holding estera possieda assets (es. immobili) in Paesi terzi rispetto a quello di sua residenza le problematiche riguardanti gli impatti fiscali coinvolgono anche il sistema impositivo del Paese di localizzazione degli assets stessi. Non di minore rilievo sono poi gli aspetti civilistici e amministrativi, soprattutto per l’influenza che possono avere sulla durata dell’operazione di dismissione. Il trasferimento della sede se può presentare in taluni casi delle semplificazioni operative, può a volte scontrarsi con le regole civilistiche e fiscali applicate nel Paese di residenza della holding. Per quanto riguarda il nostro Paese, nonostante lo scarno schema normativo civilistico in materia di società estere, tale operazione appare realizzabile. Si registra un deciso vuoto normativo invece sul versante fiscale, posto che il legislatore tributario ha concentrato la propria attenzione ed ha disciplinato esclusivamente gli effetti del trasferimento della sede dall’Italia verso l’estero (art. 20 bis del Testo Unico in vigore fino al 31 dicembre 2003 e art. 168 delle nuove disposizioni tributarie sull’IRES). E’ già stato esaminato in un precedente articolo il problema dell’individuazione del momento in cui la società trasferita acquisisce la residenza fiscale in Italia. Un secondo aspetto rilevante dal punto di vista fiscale, anche questo già esaminato in dettaglio in precedenti scritti, riguarda l’individuazione del valore fiscalmente riconosciuto per il patrimonio estero dell’impresa, a seguito del trasferimento nel nostro Paese della sede societaria e ciò sia che la società resti un’autonoma entità giuridica, sia nel caso in cui venga successivamente incorporata in una società italiana. I pochi approfondimenti dottrinali sul tema concentrano l’attenzione sui principi generali del nostro diritto tributario e su quelli enunciati a livello comunitario, ferma restando l’esigenza di una interpretazione che garantisca la certezza della tassazione dei redditi effettivamente conseguiti e l’eliminazione di fenomeni di doppia tassazione internazionale, in assenza di regole di armonizzazione tra gli Stati. Alcuni autori che si rifanno al principio della continuità fiscale e contabile, non configurandosi alcuna operazione avente natura traslativa, sostengono che i beni devono essere presi in carico fiscalmente nel nuovo ordinamento al valore di costo, così come risultante dai documenti contabili tenuti dalla società ante trasferimento di sede. Altri sottolineano l’iniquità di tale intepretazione laddove la normativa del Paese di origine, così come avviene in Italia, preveda la tassazione delle plusvalenze latenti per il solo fatto dello spostamento della sede che, come già visto, è spesso operazione assimilata fiscalmente ad una liquidazione con assegnazione dei beni ai soci. Secondo questa parte della Dottrina, fermo restando il diritto dello Stato di origine di tassare i plusvalori latenti maturati fino al trasferimento, l’”acquisizione” dei beni dell’impresa da parte del Paese di ingresso dovrebbe avvenire al valore di mercato risultante al momento dell’effettiva immissione nel regime nazionale. Problemi fiscali analoghi a quelli evidenziati nel caso del traferimento della sede, soprattutto con riferimento agli aspetti inerenti il costo fiscale riconosciuto dei beni trasferiti, possono sorgere in ipotesi di dismissione della holding estera mediante eliminazione attuata con lo scioglimento e l’assegnazione degli assets ai soci italiani. In questo caso una variante può essere quella di anteporre una cessione di parte o tutte le attività prima di procedere alla fase di liquidazione, che potrebbe avvenire con mera assegnazione successiva delle somme disponibili esistenti. E’ questa chiaramente una ipotesi in cui trova applicazione in fase di cessione degli assets la disciplina sui prezzi di trasferiemento di cui all’art. 110 del T.U.I.R.. Un’altra possibile alternativa è rappresentata dalla fusione attuata mediante l’incorporazione della holding estera nella società italiana, che ne detenga eventualmente il controllo o che da essa sia controllata. Trattasi di fusione “transfrontaliera” prevista a livello Comunitario dalla Direttiva CEE 90/434 e dell’art. 178 del TUIR. I principali problemi nell’attuazione di questo genere di operazione si ricollegano alla maggiore complessità civilistico/amministrativa rispetto alle precedenti opzioni e dalla mancanza in taluni Paesi di una disciplina civilistica in adozione della Direttiva richiamata. Dal punto di vista fiscale la fusione, laddove praticabile, può avvenire in regime di neutralità, alla stregua di quanto accade nelle operazioni che vedono coinvolte società residenti nel nostro Paese. ![]() |
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