FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA’ : LE NOVITA'
(27/11/2005) Antonio Cortellazzo - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.7 -2005") Il sostegno finanziario all’impresa-società da parte dei propri soci è di frequente attuato, in alternativa al conferimento di mezzi finanziari a titolo di capitale, con finanziamenti onerosi o non onerosi che costituiscono, per la società, passività patrimoniali, stante l’obbligo del loro rimborso. La legge bancaria riserva alle banche la “raccolta del risparmio tra il pubblico” e affida al “Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio” (CICR), il compito di stabilire limiti e criteri affinchè i finanziamenti dei soci alle società di cui fanno parte non costituiscano “raccolta del risparmio tra il pubblico”. Il “CICR”, anche a seguito delle nuove norme introdotte dalla riforma societaria in materia di strumenti finanziari e in relazione a esigenze che in più occasioni le imprese hanno manifestato, è intervenuto nella materia con un decreto del 30 agosto 2005 che parzialmente modifica ed integra le indicazioni già fornite con un precedente decreto del 1994. Di fatto risulta confermato che non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” quella effettuata presso i soci purchè: - la facoltà sia prevista nello statuto della società; - non si tratti di raccolta a vista o collegata all’emissione o gestione di mezzi di pagamento. Per raccolta a vista deve intendersi ogni forma di versamento alla società da parte dei propri soci con emissione di strumenti “a vista”, tipici dell’attività bancaria, com’era meglio precisato nel precedente decreto del 1994. La nuova formulazione sembra estenda il concetto di “raccolta a vista” anche in assenza di emissione di strumenti specifici; - le società di capitale non cooperative possono ricevere finanziamenti da soci che singolarmente detengano almeno il 2% del capitale sociale e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Tali vincolo quindi sussistono solo per le società di capitale non cooperative; - qualora si tratti di società cooperative con più di cinquanta soci, l’ammontare complessivo della raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili salvo che la raccolta sia assistita per almeno il 30% da specifiche garanzie. In tal caso il limite risulta elevato al quintuplo di capitale e riserve. Va sottolineato che il nuovo decreto (art. 6 comma 2) escludendo le società di persone dal rispetto dei limiti del possesso del 2% del capitale e dall’iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi, conferma l’esigenza che la facoltà di raccolta presso i soci sia prevista nello statuto di ogni tipo di società. Nell’ambito dei gruppi di società la raccolta di finanziamenti non ha vincoli se essi provengono da società controllante, controllate, collegate o da controllate da una stessa società controllante. Nella sostanza il decreto conferma le limitazioni già presenti nella precedente normativa del 1994, introducendo però una indicazione innovativa che dà soluzione ad alcuni aspetti problematici inerenti il finanziamento della società di capitale nei primi tre mesi della sua vita o nell’ipotesi in cui il socio non possieda almeno il 2% del capitale sociale. Il nuovo decreto prevede esplicitamente che non costituisce “raccolta del risparmio tra il pubblico” quella deriva da finanziamenti “sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento” (art. 2 comma 2). Pur essendo questa una indicazione che si riferisce a finanziamenti ricevuti da qualsiasi soggetto anche non socio, è ovviamente applicabile anche al socio della società. Peraltro, il decreto non ha colto l’occasione per meglio inquadrare il concetto di “raccolta tra il pubblico” quando si tratti di raccolta presso soci in società con un esiguo numero di partecipanti, rendendo quindi rischiosa ogni forma di finanziamento dei soci qualora non risultino rispettate le condizioni sopra illustrate. Non vanno dimenticate le gravi sanzioni anche di carattere penale previste dalla legge bancaria. Il decreto in discorso prevede anche alcune norme sugli “strumenti finanziari di raccolta” che la riforma delle società di capitale ha introdotto nel nostro ordinamento nell’intento di facilitare e regolare il reperimento di mezzi finanziari con forme tecniche innovative. Si tratta di strumenti che si differenziano dalle “obbligazioni” soprattutto per la rilevante variabilità dei diritti patrimoniali e amministrativi che possono esservi incorporati. Il decreto assimila gli strumenti alle obbligazioni quando per essi sia previsto l’obbligo del rimborso. Così, le società per azioni devono rispettare nella emissione di tali strumenti i limiti previsti dall’art. 2412 del c.c. per le obbligazioni (importo massimo pari al doppio del capitale sociale e riserve se non destinate alla quotazione sul mercato). Se gli strumenti sono emessi da società a responsabilità limitata o da cooperative a responsabilità limitata il decreto ribadisce l’obbligo di rispetto degli art. 2483 del c.c. (previsione statutaria, sottoscrizione solo da investitori professionali) e per le cooperative il rispetto dell’art. 2526 del c.c.. Il decreto stabilisce anche che gli strumenti finanziari non destinati alla quotazione sul mercato debbano essere emessi con un taglio minimo unitario non inferiore ad € 50.000. Infine, le disposizioni transitorie rinviano ad istruzioni applicative che Banca d’Italia dovrà emanare nell’ambito del suo ruolo di vigilanza sulle riserve di attività a favore delle banche. ![]() |
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