home



BILANCIO CONSOLIDATO: NOVITA' DAGLI IAS
(25/08/2005)
Armando Grigolon - Cortellazzo & Soatto Articolo estratto da "C&S informa n.5 -2005")

La adozione dei principi IAS/IFRS comporterà alcune novità anche nella redazione del bilancio consolidato.
Non si intende fare riferimento a modifiche di specifici principi contabili che riguardano singole attività e passività, le quali rilevano nella più parte dei casi anche ai fini delle valutazioni per il bilancio consolidato, quanto a tematiche proprie di tale documento, legate in particolare all’area di consolidamento.


La novità riguarda il superamento di concetti previsti dalla vigente normativa, legati all’esclusione ed all’esonero dal bilancio consolidato o alla applicazione di norme che ne semplificano la predisposizione.
In sintesi:
- la eterogeneità delle imprese appartenenti ad un gruppo è fattore che determina la non significatività dei valori espressi dal consolidato, rendendo il documento inidoneo a conseguire le finalità di chiarezza e verità. La presenza di controllate che svolgono attività particolari, aventi caratteri tali da rendere il documento inidoneo ai fini cui è preposto, costituisce una ragione di esclusione dal consolidamento linea per linea delle società controllate “anomale”, le quali sono conseguentemente valutate come partecipazioni, applicando il metodo del patrimonio netto (art.28 d.lgs 127/91);
- la ridotta dimensione del gruppo in termini di valore dell’attivo, di volume di ricavi e di numero di dipendenti, parametri che se inferiori a valori fissati dalla legge costituiscono un motivo di esonero dall’obbligo della redazione del bilancio consolidato (art.27 d.lgs. 127/91);
- la ridotta entità di talune partecipazioni - tale per cui le stesse possano considerarsi irrilevanti per il conseguimento delle finalità del bilancio consolidato - è motivo sufficiente non solo per escluderle dal consolidamento linea per linea, ma anche dalla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto, potendosi applicare il criterio del costo (art.36 d.lgs.127/91).

Le ragioni dell’esclusione dal consolidato delle partecipazioni che svolgono un’attività “anomala” è apparentemente chiara nelle finalità, ma assai meno chiara nell’applicazione.
Si suole citare come esempio il fatto che consolidare in un unico bilancio imprese che esercitano attività bancaria con altre che svolgono attività industriale può dare una rappresentazione di grandezze economico - patrimoniali e, soprattutto, di equilibri di bilancio in termini di consistenza del circolante, entità e natura degli investimenti, margini economici, etc. meramente virtuale ed a volte addirittura fuorviante. Si tratta di concetti intuitivi, ma le cui regole di applicazione sono assai incerte.

La scelta dello IAS 27 è stata radicalmente diversa; la omogeneità dell’attività delle partecipazioni consolidate non è stata ritenuta una causa idonea e sufficiente a giustificare l’esclusione dal bilancio consolidato di società del gruppo che svolgono attività “anomale”.
Lo IAS 27 prevede, infatti, non già l’esclusione dal consolidato delle partecipazioni che svolgono attività eterogenea, ma la loro inclusione linea per linea, privilegiando l’esigenza che il perimetro del consolidato sia il più ampio possibile, evitando che ragioni di eterogeneità ed anomalia di talune attività, la cui individuazione è caratterizzata da ampia discrezionalità, possano determinare delle esclusioni e fornire in tal modo una visione forse più chiara, ma certamente parziale, della situazione del gruppo.

Alle esigenze di chiarezza è stata data risposta attraverso l’accentuazione della informativa di settore, alla quale è dedicato uno specifico documento, lo IAS 14, la cui applicazione è stata resa obbligatoria in un novero assai più ampio di casi rispetto alla versione precedente del documento ed i cui contenuti sono stati notevolmente rafforzati, costituendo oggi un corpus di regole analitico e preciso per fornire un’adeguata informativa dell’attività svolta da un gruppo, suddivisa per settori.

La inclusione nel bilancio consolidato anche delle attività eterogenee ottiene l’effetto di costringere il redattore del documento non già ad escludere dati ed informazioni in forza di ragioni di chiarezza, ma, al contrario, ad includerli per poi suddividerli e spiegarli secondo i criteri dell’informativa di settore.

Anche con riferimento all’esonero dal consolidato per carenza dimensionale, previsto dal citato art. 27 d.lgs. 127/91, lo IAS 27 non concedere deroghe né esclusioni. L’obiettivo di elevata qualità nell’informativa che gli IAS vogliono conseguire non può armonizzarsi con esclusioni le cui ragioni non sono di carattere tecnico, ma eminentemente politico.
La ridotta dimensione può costituire un motivo per agevolare i gruppi di minori dimensioni, ma non trova una particolare giustificazione sotto il profilo della completa e corretta rappresentazione dell’andamento economico e della consistenza patrimoniale del gruppo.
Lo IAS 27 lascia quindi al legislatore la scelta sul tema specifico attraverso la adozione di soglie di ingresso che potrà stabilire. In proposito occorre considerare che la normativa sul punto, ancorché non conforme agli IAS, non pare destinata ad essere modificata; al contrario la direttiva 2003/38/CE una volta attuata innalzerà ulteriormente i limiti oggi in vigore come definiti dall’articolo 27 del d.lgs. 127/91.

Con riferimento al terzo dei temi citati in premessa, ovvero la possibilità di valutare nel bilancio consolidato talune partecipazioni al costo, non vi è traccia nello IAS 27 di tale possibilità.
Esso contiene, al contrario, la previsione secondo cui il bilancio consolidato della capogruppo comprende tutte le controllate, estere e nazionali, con la sola esclusione:
- delle partecipazioni acquistate e possedute esclusivamente in funzione di una dismissione nei dodici mesi successivi alla data di bilancio, evidenziate in bilancio come partecipazioni possedute per la negoziazione. La detenzione della partecipazione deve essere finalizzata ad una rapida vendita della partecipazione fin dal momento dell’acquisto, il realizzo deve essere imminente e la direzione aziendale impegnata attivamente alla ricerca di un acquirente;
- di società partecipate che operino in presenza di gravi e durature restrizioni che di fatto ne fanno perdere il controllo, pur in presenza della proprietà della partecipazione, come avviene nei casi di controllo governativo o di nomina di un commissario.
Sempre nell’ottica di contenere al minimo la esclusione di partecipazioni di controllo dall’area di consolidamento, lo IAS 27 non prevede neppure la possibilità di escludere le partecipazioni genericamente destinate alla vendita, ad esempio quelle acquisite da merchant banks.
Tali partecipazioni devono quindi essere consolidate, salvo decidere come valutare nel consolidato le rispettive attività e passività, adottando i criteri, piuttosto articolati previsti dal recente IFRS 5 i quali variano in funzione anche di quanto è lontano il momento di vendita della partecipazione e delle modalità di acquisizione delle stesse.

Sul punto si deve quindi concludere che la facoltà di valutare al costo tutta una serie di partecipazioni di minori dimensioni, avvalendosi del disposto del secondo comma dell’art. 36 del d.lgs 127/91, ampiamente utilizzata nei bilanci consolidati dei nostri gruppi, non è prevista dallo IAS 27 e non è conforme ai principi in esso esposti.
Tale mancata previsione è coerente con la logica generale che ispira i criteri di valutazione delle partecipazioni nei principi IAS. In proposito occorre considerare come proprio con specifico riferimento alla valutazione delle partecipazioni si manifesti lo stretto rapporto tra bilancio della controllante e bilancio consolidato previsto dallo IAS 27 .
In tale documento, infatti, è stabilito che la valutazione delle partecipazioni effettuata nel bilancio cosiddetto “individuale” - quello redatto da una società non tenuta alla redazione del bilancio consolidato - o nel bilancio “separato” - quello redatto da una società controllante tenuta alla redazione del bilancio consolidato – sia in funzione proprio della esistenza o meno di un bilancio consolidato nel quale le attività e le passività della singola partecipazione affluiscono linea per linea.
Così, nel bilancio individuale le partecipazioni in collegate si valutano con il metodo del patrimonio netto, nel bilancio separato, proprio in virtù dello loro inclusione in un consolidato, le partecipazioni in controllate si valutano al costo od al fair value.






home

Lo Studio
L'Attività
La struttura
Network
Professionisti
Dove siamo
News
Links
Intranet
Contattaci
Convegni
Corsi
Opportunitą di lavoro
Scarica brochure