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CONSOLIDATO FISCALE: GLI ACCORDI DI CONSOLIDAMENTO
(20/05/2005)
Anna Domenighini - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.2 -2005")

Il nuovo meccanismo opzionale di tassazione del reddito nazionale su base consolidata, introdotta dalla normativa fiscale in vigore dal periodo di imposta 2004, comporta la stipula di un contratto tra le società che aderiscono all’istituto, contenente la regolamentazione dei rapporti intersocietari.

La società capogruppo, infatti, viene di fatto a sostituirsi all’Erario nei confronti delle controllate, con conseguenti meccanismi di compensazioni redditi/perdite e, di conseguenza, crediti/debiti tributari che possono coinvolgere anche soggetti estranei al gruppo, in presenza di eventuali soci di minoranza.
Tralasciando la parte di norme che mutuano i loro contenuti dalla legge (trasmissione di informazioni, atti notificati, compilazione dei modelli di dichiarazione, ecc.), soffermeremo l’attenzione su alcuni aspetti degli accordi in oggetto, con particolare riguardo alle regole dalla cui adesione può dipendere la contabilizzazione di alcune poste.

1. La contabilizzazione delle imposte.
La società consolidata trasferisce il proprio imponibile alla consolidante.
L’onere fiscale relativo all’imponibile trasferito dovrebbe rimanere in capo alla società che lo ha prodotto: normalmente gli accordi di consolidamento, infatti, prevedono che la società che trasferisce al gruppo imponibile, trasferisce contestualmente anche la relativa fiscalità, pari all’aliquota IRES sull’imponibile trasferito.
Contabilmente, la registrazione avverrà mediante utilizzo del conto “Debiti verso consolidante” in luogo della voce “debiti tributari”.
E’ chiaro che, se per qualche ragione gli accordi di consolidamento prevedessero clausole diverse, anche la relativa contabilizzazione cambierebbe.
Ad esempio, normalmente gli accordi di consolidamento prevederanno che al trasferimento della perdita fiscale dalla controllata al gruppo, il credito d’imposta corrispondente originerà un credito verso la controllante in luogo del credito per imposte anticipate, movimentando il conto “Crediti verso consolidante”, esso sarà registrato nella misura del 33% della perdita stessa, alla data di trasferimento della perdita al gruppo.
Tuttavia, se gli accordi di consolidamento prevedessero che l’imposta risparmiata dal gruppo sia attribuita alla controllata soltanto nel momento e nella misura in cui la perdita sia effettivamente utilizzata dal gruppo, la contabilizzazione dell’evento economico sarebbe diverso nell’an e nel quantum.
In tal caso, nell’esercizio in cui avviene il trasferimento, la controllata non realizzerà il provento, che resta teorico fino al momento dell’effettiva compensazione in seno al gruppo e, pertanto, nessun credito verrà registrato nei confronti della controllante.
All’atto dell’utilizzo fiscale, la controllata annoterà una sopravvenienza attiva.

2. La forma del contratto
La norma fiscale non prevede l’obbligo di redigere accordi, tanto meno in forma scritta.
La necessità di approntare strumenti negoziali si riscontra, tuttavia, indirettamente, in diverse disposizioni sia degli articoli del TUIR che nel D.M. 9 giugno 2004 (contenente le regole applicative del consolidato fiscale), nelle quali il Legislatore fa riferimento a facoltà e/o scelte di regolamentazione dei rapporti tra le società partecipanti al consolidato, con ciò lasciando intendere l’opportunità di formalizzare tali pattuizioni, al fine di provarne la valenza intragruppo e, quindi, nei confronti del Fisco.
Tanto premesso, è di tutta evidenza che la forma scritta degli accordi di consolidamento non è prevista ad substantiam : anzi, non è nemmeno prevista la forma scritta, tant’è che le pattuizioni in argomento potrebbero, in linea teorica, anche essere verbali.
Stante la valenza probatoria che lo strumento negoziale assume tra più soggetti (tra le controllate e la controllante, tra il gruppo ed i soci di minoranza terzi, verso il Fisco stesso), appare conveniente la sua stipula in forma scritta.
Il contratto non deve essere necessariamnete unico, potendo essere pattuiti diverse condizioni negoziali tra diversi soggetti, in relaizone a singole esigenze, soprattutto in presenza di soci di minoranza.
Qualora le parti optino per la predisposizione di un accordo scritto, trattandosi di negozio consensuale, occorrerà tener presente che l’eventuale inserimento di clausole vessatorie dovrà soggiacere a quanto previsto dall’art. 1341 del C.C. in tema di limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso dal contratto, e così via.

3. Organi competenti ad approvare l’accordo di consolidamento
La sottoscrizione delgi accordi di consolidamento rientra nella gestione sociale e, pertanto, spetta all’organo amminsitrativo.
In particolare, nella società per azioni, a seguito della riforma societaria in vigore dal 1.1.2004, tutti gli atti gestori, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sono sottratti all’assemblea, che non può più essere convocata per decidere sul compimento di atti degli amministartori.
Tale competenza trova conferma nelle società a a responsabilità limitata, dove il potere gestorio spetta per sua stessa natura agli amminsitratori.

4. Accordi di consolidamento e attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 C.C.
Il C.C., all’art. 2497 disciplina l’attività di direzione e coordinamento che la capogruppo potrebbe esercitare sulle proprie controllate.
La sottoscrizione degli accordi in oggetto rientra nel potere di controllo e coordinamento esercitato dalla capogruppo, per consenso negoziale, finalizzata com’è l’attività di redazione di una dichiarazione fiscale di gruppo all’accrescimento del valore delle singole società attraverso l’ottimizzazione delle attività svolte all’interno del gruppo stesso.
Per tali considerazioni, si ritiene che l’opzione per il consolidato fiscale debba trovare adeguata motivazione nella relazione sulla gestione della capogruppo, con la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che l’organo amministrativo ha valutato a supporto della decisione.




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