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RIFORMA SOCIETARIA: PRIME ESPERIENZE NELLE PMI
(21/02/2005)
Antonio Cortellazzo - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.11 -2004")

Da un anno le società per azioni e a responsabilità limitata sono regolate da un quadro normativo profondamente innovato da una riforma varata con un Decreto Legislativo del gennaio 2003.
Gli imprenditori, sia pure con le dovute eccezioni, non hanno ancora dimostrato rilevante interesse alle caratteristiche di adattabilità e flessibilità delle nuove regole che governano il veicolo societario con il quale si realizzano e si finanziano iniziative economiche anche con il concorso di più soggetti.

Il mondo professionale – economisti e giuristi – ha dedicato grande impegno nell’interpretare, commentare e divulgare la nuova disciplina, di contro, gli imprenditori che ne sono i principali destinatari, spesso percepiscono le novità quali apportatrici di ulteriori formalità e oneri connessi ai necessari adattamenti da apportare agli statuti sociali e al funzionamento degli organi della società.
E’ ben noto che la riforma ha introdotto una più ampia libertà nella costruzione del “contenitore giuridico” delle attività di impresa, con una più ampia articolazioni dei possibili rapporti tra i soci, con un più razionale e semplificato funzionamento degli organi sociali. Ne risulta un soggetto giuridico più duttile e pronto a soddisfare le esigenze di “joint venture” tra imprenditori e predisposto a ricevere sostegno finanziario da parte di investitori o soci non gerenti.
Uno degli aspetti più innovati riguarda il modo di governare e controllare la società (corporate governance). Nella società per azioni, oltre al tradizionale sistema caratterizzato da Consiglio di Amministrazione e da Collegio Sindacale, è previsto, in alternativa, un sistema denominato dal legislatore “monistico”, ove all’interno del Consiglio di Amministrazione viene isolato un “comitato per il controllo sulla gestione” sostitutivo del Collegio Sindacale e sostanzialmente con le sue medesime funzioni.
Ancora in alternativa, il legislatore ha previsto un sistema denominato “dualistico”, con la gestione operativa affidata ad un “Consiglio di Gestione” e la presenza di un “Consiglio di Sorveglianza” le cui funzioni di controllo sono ben più ampie di quelle tipiche del Collegio Sindacale, in quanto ad esso vengono attribuiti, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Gestione e l’approvazione del bilancio.
I suddetti due sistemi alternativi, l’uno di derivazione anglosassone, l’altro di estrazione tedesca-francese, se adottati, mutano radicalmente l’architettura del vertice gestorio della società.
In un precedente scritto in questo notiziario, veniva indicato il rilevante interesse per le PMI ad un’eventuale adozione del sistema “monistico” che prevede appunto la presenza di Amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione, i quali, oltre al compito della vigilanza sulla gestione, concorrono alle scelte strategiche e di indirizzo.
Nelle PMI il ricambio generazionale sta avvenendo con lentezza o non avviene affatto talvolta per mancanza, nell’ambito della famiglia, di una nuova generazione interessata all’azienda dei padri.
I padri difficilmente concepiscono la condivisione delle scelte imprenditoriali con amministratori esterni alla proprietà e al management e non dimostrano in genere di apprezzare il ruolo che può essere svolto da soggetti indipendenti che, oltre all’apporto di esperienza e professionalità, possono contribuire a svincolare l’impresa da logiche esclusivamente familiari, spesso generatrici nel tempo anche di conflittualità più o meno latenti. Il sistema di governo “monistico” è un punto di arrivo di una maturazione che stenta a realizzarsi.
Con una certa insofferenza è vissuta anche la nuova struttura dei controlli contabili e sul bilancio che vede un più diffuso e rilevante coinvolgimento del revisore contabile o della società di revisione o del Collegio Sindacale, quando ad esso la Legge consenta di attribuire questo compito.
Le professioni commercialistiche e contabili stanno profondendo grande impegno nell’acquisire e migliorare le professionalità idonee a svolgere i compiti di vigilanza e controllo, consapevoli che su questo fronte è in gioco l’affidabilità dell’informazione economica.
Un altro aspetto della riforma societaria, che allo stato attuale non ha ancora ricevuto l’attenzione che merita, è quello inerente la molteplicità degli strumenti finanziari che possono essere emessi e destinati a coinvolgere nelle iniziative imprenditoriali investitori e prestatori d’opera, attribuendo ad essi risultati della gestione o parte di essa.
In proposito le nuove norme hanno previsto:
- Azioni correlate (art. 2350 commi 2-3 del c.c.): con le quali è possibile attribuire al socio l’utile derivante da un settore dell’attività sociale e non dell’intera impresa (tracking stocks). Il settore potrebbe essere anche rappresentato dall’attività di una società controllata (subsidiary shares).
- Azioni riscattabili (art. 2437 sexies del c.c.): con le quali si può realizzare una maggiore possibilità di ingresso e uscita nella società da parte di soci d’opera o finanziatori.
- Azioni con diritti diversi anche in relazione alla sopportazione delle eventuali perdite (art. 2348 del c.c.): con le quali è possibile attrarre risorse finanziarie in aumento del capitale sociale con un più rilevante sovrapprezzo, data la limitazione dei rischi.
- Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro e azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (artt. 2349 e 2351 del C.C.): con le quali si possono creare sistemi di incentivazione a favore di dipendenti e managers.
Le piccole e medie imprese hanno consapevolezza dell’esigenza di agevolare forme di crescita dimensionale attraverso aggregazioni, nonchè della necessità di conferire alla gestione più spiccate caratteristiche manageriali; il nuovo quadro giuridico in materia di società commerciali offre numerose indicazioni per consentire e incoraggiare tale evoluzione. Il mondo professionale non mancherà di insistere sulla divulgazione del nuovo quadro giuridico, augurandosi che gli imprenditori ne apprezzino i vantaggi, enormemente più rilevanti rispetto agli immancabili oneri di riorganizzazione giuridica del governo dell’impresa.











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