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NUOVI PAESI NELLA UE: CONSEGUENZE AI FINI IVA
(21/02/2005)
Francesco Zanotto - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.9 -2004")

Dal 1° maggio 2004 l’Unione Europea ha allargato i propri confini in forza del Trattato siglato ad Atene il 16 aprile 2003 a seguito del quale ne sono entrati a far parte dieci nuovi paesi ed in particolare Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.

Tale ampliamento ha ovviamente manifestato i suoi effetti circa l’ambito territoriale di applicazione della disciplina comunitaria in materia di Iva.
Il presente intervento si prefigge di analizzare alcuni aspetti problematici venutisi a manifestare a seguito del predetto allargamento con particolare riferimento alle prime indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria nella Circolare n. 39/E del 5 agosto 2004.

La prima diretta conseguenza dell’adesione all’Unione Europea dei nuovi dieci stati è che a partire dal 1° maggio 2004, gli scambi posti in essere nei confronti di operatori economici ivi residenti, non costituiscono più importazioni od esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, soggetti alla disciplina di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Gli stessi soggetti sono, inoltre, sottoposti alla disciplina che prevede l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.
Una prima problematica al riguardo si riferisce all’individuazione della periodicità con cui gli elenchi riepilogativi devono essere trasmessi ed in particolare come debbano essere considerate, a tali fini, le operazioni poste in essere nei confronti dei nuovi stati membri anteriormente alla data del 1° maggio 2004, tenuto conto che, come noto, detta periodicità viene determinata sulla base dei volumi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari posti in essere.
Al riguardo occorre ricordare che la periodicità degli elenchi è differente a seconda del tipo di elenco. In particolare, per le cessioni intracomunitarie, la periodicità è:
· Mensile, in caso di soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente cessioni intracomunitarie per ammontare complessivo superiore a 200.000 Euro;
· Trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente cessioni intracomunitarie per ammontare complessivo superiore a 40.000 Euro;
· Annuale, per gli altri soggetti.

Con riferimento agli acquisti intracomunitari, invece, la periodicità è:

· Mensile, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente acquisti intracomunitari per ammontare complessivo superiore a 150.000 Euro;
· Annuale, negli altri casi.

Si ricorda, infine, che per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno, la periodicità è determinata in base all’ammontare presunto degli scambi. In tale ipotesi, come chiarito dalla C.M. n. 13/E del 23 febbraio 1994, la frequenza stabilita in via presuntiva, deve essere compatibile con l’effettivo volume degli scambi effettuati nel corso del primo periodo (mese o trimestre).

Ciò premesso la citata circolare n. 39/E del 5 agosto 2004 è intervenuta sul punto precisando che:
· I soggetti che nel corso del 2003 hanno effettuato operazioni intracomunitarie determinano la periodicità degli elenchi senza considerare le “esportazioni” e le “importazioni” effettuate con i nuovi 10 paesi aderenti. Tale precisazione è ispirata, ovviamente, ad esigenze di uniformità tenuto conto che già dall’inizio del 2004, l’operatore comunitario avrà assolto l’obbligo di presentazione degli elenchi secondo una periodicità determinata sulla base degli scambi effettuati nell’anno precedente;
· I soggetti che hanno assunto la qualifica di operatori comunitari a decorrere dall’1 gennaio 2004 devono presentare gli elenchi secondo la stessa cadenza adottata su base presuntiva per il periodo antecedente all’allargamento (1 maggio 2004), anche in questo caso e per i medesimi motivi senza considerare le eventuali operazioni poste in essere con i nuovi 10 paesi aderenti.;
· I soggetti che non hanno effettuato scambi intracomunitari nel 2003 e nemmeno nel periodo 1 gennaio 2004 – 30 aprile 2004, ma che nel medesimo periodo, hanno effettuato operazioni nei confronti dei nuovi 10 paesi aderenti, dovranno presentare gli elenchi su base presuntiva tenendo conto anche dell’ammontare di tali ultime operazioni.

Pertanto solo in tale ultima ipotesi, ovvero nel caso di insorgenza dell’obbligo di presentazione degli elenchi successivamente al 30 aprile 2004, nella determinazione della periodicità su base presuntiva, occorrerà tenere in considerazione anche le operazioni nei confronti dei nuovi 10 paesi aderenti effettuate prima del loro ingresso nella UE.


La Circolare in commento, infine, fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli scambi con operatori economici residenti nei nuovi Stati membri avviati prima dell’allargamento ma perfezionati in data successiva.
I casi analizzati dalla circolare, che senza dubbio possono essere considerati tra le situazioni più frequenti, sono:

· Esportazioni effettuate anteriormente al 1° maggio 2004 con emissione della relativa dichiarazione (modello DAU) presso la dogana di partenza per le quali non sia pervenuto entro la medesima data il terzo esemplare del documento con il “visto uscire”.
In tale ipotesi la circolare afferma che resta ferma l’operazione di esportazione, con l’emissione della fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/1972 ed onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l’uscita delle merci dal territorio dello stato.

· Acquisti di beni introdotti nel territorio dello stato successivamente al 30 aprile 2004, provenienti dai nuovi paesi aderenti, ma pagati o fatturati anteriormente a tale data.
Tali operazioni (art. 60, comma 5 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331) dovranno essere assoggettate alla disciplina degli scambi intracomunitari e quindi, come sottolinea la circolare, in caso di mancanza della fattura del cedente estero, il cessionario nazionale sarà tenuto a regolarizzare l’operazione mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art. 46, comma 5, del D.L. 331/1993 e ad includere l’acquisto negli elenchi riepilogativi.

· Cessione di beni inviati o trasportati nel territorio dei nuovi paesi aderenti successivamente al 30 aprile 2004, ma pagati o fatturati anteriormente a tale data in regime di non imponibilità ex art. 8 D.P.R. 633/1972.
Per tali operazioni (art. 60, comma 6 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331), resta fermo il regime di non imponibilità, a condizione che le stesse risultino non imponibili anche ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993. In ogni caso, ricorrendone i presupposti, tali operazioni dovranno essere incluse negli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie.

Appare opportuno infine segnalare che la circolare in commento non ha affrontato alcune problematiche di sicuro interesse nella comune pratica commerciale ed in particolare quella riferibile al trattamento dei cosiddetti “resi di merce” relativi ad operazioni effettuate prima dell’allargamento nei confronti di operatori economici residenti nei nuovi paesi aderenti.
In tale ipotesi, infatti, il cedente nazionale non è in grado di segnalare con un modello Intra-ter il reso poiché la cessione originaria è stata effettuata con emissione della relativa bolletta doganale e quindi l’eventuale modello ter non ha un precedente modello bis di riferimento. Inoltre, nel caso in cui venga emessa nota di credito senza compilazione del modello Intra ter l’amministrazione finanziaria non sarebbe in grado di effettuare il controllo incrociato tra cedente e cessionario.
Per quanto sopra sembrerebbe opportuno non considerare il reso di merce come tale ma come un vero e proprio riacquisto da effettuarsi con emissione di regolare fattura da parte dell’operatore comunitario. In tale modo l’operatore comunitario che restituisce la merce dovrà compilare il modello Intra di cessione e l’acquirente italiano quello relativo agli acquisti non arrecando, quindi, alcun danno per l’erario ma soprattutto consentendo gli eventuali controlli incrociati.




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