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IL DISINQUINAMENTO FISCALE DEL BILANCIO
(29/12/2004)
Giuseppe Perencin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.7 -2004")

La dibattuta questione delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio è stata risolta nell'ambito della recente Riforma del Diritto Societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

La Riforma, tra le varie modifiche apportate alla disciplina del bilancio di esercizio, in proposito è intervenuta abrogando il secondo comma dell’art. 2426 del c.c. il quale consentiva di “inquinare” il bilancio civilistico con poste di natura fiscale dal momento che prevedeva la possibilità di “effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”.
Conseguentemente il D.Lgs. n. 6/2003 modifica anche in modo completo il punto 14) della nota integrativa che richiedeva la spiegazione degli accantonamenti e delle rettifiche di carattere unicamente fiscale.
La modifica introdotta ha rimosso quindi la possibilità, precedentemente prevista, di appostare in bilancio voci che non trovano alcuna giustificazione nei principi civilistici, ma che vengono introdotte esclusivamente per esigenze di natura fiscale.
Viene quindi riaffermato il principio base che i bilanci devono essere redatti seguendo esclusivamente le regole del codice civile.
Al fine di coordinare la riforma del diritto societario con la normativa fiscale, è stata introdotta una lettera b) al quarto comma dell’art. 109 (già art. 75) del TUIR con un duplice obiettivo:
- consentire la deduzione di componenti negative di reddito, senza che queste debbano necessariamente essere state imputate a conto economico, a condizione che venga indicato in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi il loro importo complessivo nonchè i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi fondi; nella sostanza il prospetto contabile fungerà da “raccordo” tra i valori civilistici e quelli fiscali dei quali si intenderà beneficiare in dichiarazione dei redditi;
- evitare che, a seguito dell’utilizzo di detta disposizione, possano affluire ai soci utili non tassati in capo alla società, prevedendo che, laddove esistono utili o riserve, questi debbano essere mantenuti nell’economia dell’impresa, e cioé non distribuiti, fino a concorrenza del maggior valore fiscalmente dedotto rispetto a quanto stanziato a conto economico; viene esclusa da ogni limitazione la riserva legale a motivo della sua funzione di garanzia; nella sostanza si andrà a vincolare quella quota di utile che di fatto non ha scontato imposizione a fronte di una deduzione fruita extracontabilmente in dichiarazione dei redditi.
Le componenti di reddito che potranno essere dedotte con l’iscrizione nell’apposito prospetto saranno costituite da tutti gli ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti, effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie e che dovevano ritenersi imputabili a conto economico in forza dell’abrogato comma 2 dell’art. 2426 del c.c.. A titolo meramente esemplificativo, potranno pertanto essere dedotti in via extracontabile, oltre agli ammortamenti anticipati, anche gli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, le svalutazioni dei crediti, le svalutazioni per rischio contrattuale delle rimanenze relative ai lavori di durata ultrannuale, gli accantonamenti per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio - beninteso per la parte in cui la relativa misura ecceda quella civilisticamente necessaria.
Va inoltre precisato che i benefici fiscali delineati possono essere forniti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare (società in perdita, imprese che non redigono il bilancio, ecc.) attraverso l'esposizione dei costi stessi nell'apposito prospetto.
Va sottolineato che la sospensione d'imposta, a differenza di quanto avveniva in passato, è realizzata "per massa" e cioè senza apporre vincoli specifici alle riserve espresse in bilancio.
Per la maggior parte delle società (quelle con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) le nuove disposizioni per la redazione del bilancio d'esercizio hanno avuto decorrenza a partire dal 1° gennaio 2004 e quindi andranno concretamente ad interessare il bilancio 2004 e la dichiarazione dei redditi Unico 2005.
Al fine di coordinare l'abrogazione civilistica del secondo comma dell'art. 2426 del c.c. con le disposizioni del quarto comma dell'art. 109 del TUIR, l'art. 4 lett. h) del D.Lgs. n. 344/03 prevede che in sede di stesura del primo bilancio redatto secondo il D.Lgs 6/03, al fine di depurarlo da poste pregresse e di natura fiscale, si dovranno rettificare contabilmente le voci patrimoniali riferite agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi passati in ossequio a disposizioni fiscali.
Con riferimento al trattamento contabile da adottare per consentire l'eliminazione della pregressa interferenza tra disposizioni civilistiche e fiscali, la nuova norma fiscale non dà indicazioni in merito, nè allo scopo soccorre l'art. 223 undecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile il quale sul punto si limita ad affermare che "i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni".
Le soluzioni contabili sono sostanzialmente due:
1) imputazione dell'eliminazione ad una riserva di patrimonio netto: tale soluzione è imposta dai principi contabili internazionali (IAS n. 8);
2) imputazione dell'eliminazione al conto economico.
Sul punto è di recente intervenuto l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il quale nel proprio documento n. 1 del 18 maggio 2004 ha inteso riassumere in forma sintetica le modifiche e le integrazioni ai principi contabili resesi necessarie a seguito della Riforma del Diritto Societario.
In particolare sul punto il documento dell'OIC raccomanda l'imputazione a conto economico degli effetti pregressi del disinquinamento, con l'iscrizione dell'ammontare ad una specifica voce dei proventi straordinari.
Va, peraltro, segnalato come la soluzione contabile da ultimo data dall'OIC non sia pienamente condivisa in Dottrina.






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