AMPLIAMENTO UE: NUOVI ORIZZONTI NEL TAX PLANNING
(05/07/2004) Gianfranco Peracin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.5 -2004") Dal 1 maggio 2004 è entrato in vigore il Trattato firmato ad Atene il 16 aprile 2003, con il quale Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Cipro e Malta, hanno aderito all’unione europea. L’entrata nella Comunità di dieci nuovi Paesi porta con sé l’eliminazione delle formalità doganali negli scambi con questi Stati e l’estensione dell’ambito di applicazione del regime IVA intracomunitario. L’attribuzione di specifici codici identificativi (codici iso), l’introduzione delle regole relative alla trasmissione dei dati a valenza fiscale/doganale (modelli intrastat) e l’individuazione dei casi particolari di esclusione dal regime intracomunitario, sono stati già oggetto di circolari e decreti emanati in aprile dalle competenti autorità nazionali. L’impatto dell’ampliamento della UE è significativo però anche con riguardo alle opportunità connesse all’apertura per gli investitori di nuove giurisdizioni, che offrono possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali e contributive e di altri vantaggi particolarmente rilevanti in un’ottica competitiva. Fino al 30 aprile 2004 tra i Paesi della UE, l’Irlanda era il Paese con il più basso livello di tassazione del reddito d’impresa attestandosi ad un’aliquota del 12,5%. Ora, alcuni dei nuovi Paesi membri (Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta e Repubblica slovacca), possono vantare un regime fiscale equiparabile e, in taluni casi, più conveniente di quello irlandese, cui si aggiunge la possibilità di godere di agevolazioni connesse alla localizzazione in aree tax free e sotto forma di incentivi fiscali agli investimenti. In Estonia, ad esempio, le società non sono soggette ad imposizione fiscale sul reddito non distribuito, mentre a Cipro le imposte sul reddito scendono ad una aliquota del 10%, cui si abbinano esenzioni con riguardo a dividendi e redditi di capitale. E’ opportuno sottolineare che spesso alle agevolazioni statali o locali, si accompagnano costi della manodopera inferiori alla media europea ed interessanti opportunità di investimento immobiliare. L’applicazione ai nuovi stati delle direttive comunitarie comporta in molti casi l’assenza di ritenute d’acconto su dividendi, interessi e royalties alle condizioni previste dalle normativa UE. La possibilità di usufruire della nota Direttiva “Mare/Figlia” (dividendi) e della più recente Direttiva 2003/49/CE riguardante il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi, favoriscono la localizzazione in tali Paesi di società che, a determinate condizioni e per particolari categorie di redditi (es. i dividendi percepiti da società holding cipriote, maltesi o slovacche) sono integralmente esenti da imposta. La direttiva europea 434/90, riguardante il regime fiscale comune nelle operazioni transnazionali di fusione, scissione, scambio d’azioni etc., in presenza di normative interne armonizzate, può consentire la realizzazione di operazioni societarie straordinarie internazionali in regime di neutralità fiscale, favorendo il riposizionamento di precedenti investimenti e la realizzazione di fasi di concentrazione o riorganizzazione d’impresa. E’ opportuno infine ricordare che, le norme dedicate alla regolamentazione della tassazione del risparmio in ambito comunitario ed all’assistenza reciproca tra Autorità fiscali, contenute nella Direttiva n. 48 del 2003, con probabile decorrenza dall’1 gennaio 2005, riguarderanno anche i nuovi Stati che hanno aderito alla UE. ![]() |
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