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THIN CAPITALIZATION
(10/05/2004)
Franco Di Ciaula - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.1 -2004")

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore l’imposta sul reddito delle società: alla luce dell’approvazione definitiva della riforma fiscale torniamo a parlare di deducibilità degli interessi passivi.

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 98, rubricato “Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione”, 97 “Pro rata patrimoniale” e 96 “Interessi passivi” introdotti nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi dal D.Lgs. n.344 del 12 dicembre 2003: essi contengono le nuove regole da applicare nella sequenza sopra esposta per determinare in step successivi l’ammontare di interessi passivi deducibili per ogni periodo d’imposta.

In questa sede ci occuperemo di approfondire la prima fase di calcolo disciplinata dall’art.98 ed ormai in gergo ribattezzata thin capitalization (o thin cap). La ratio della norma è quella di disincentivare la distribuzione degli utili prodotti dalle società, attraverso forme “occulte” che soggiacciono ad un trattamento tributario più favorevole. Parliamo dei finanziamenti erogati da parte dei soci alla società, posti in essere per remunerare i soci stessi sotto forma di interessi in luogo di dividendi, che sono colpiti da un carico fiscale più pesante. Nell’allineamento agli standard europei la riforma ha travolto la DIT, che nel vecchio regime si prefiggeva lo stesso scopo, premiando il conferimento di mezzi propri anziché penalizzare gli apporti a titolo di finanziamento come ora accade.

Il meccanismo della thin cap ruota attorno al rapporto tra i finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate e il patrimonio netto di pertinenza degli stessi: in estrema sintesi quando questo rapporto eccede il limite di quattro a uno considerato fisiologico dal legislatore (cinque a uno per il primo periodo d’imposta, secondo le norme transitorie), scatta l’indeducibilità degli interessi passivi. In caso di squilibrio tra finanziamenti e mezzi propri, infatti, al verificarsi di determinate condizioni oggettive e soggettive la società non potrà dedurre dal proprio reddito imponibile gli interessi passivi relativi ai finanziamenti eccedenti questo rapporto.

Requisito necessario per l’applicazione della norma è il superamento dei 5.164.569 euro di ricavi: sono quindi escluse da questa disciplina, in linea di massima, le società a cui si applicano gli studi di settore, salvo il caso particolare delle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni per le quali per espressa previsione normativa la thin cap si applica sempre.

In via preliminare ci soffermiamo su alcune definizioni:
- Socio qualificato: è tale il soggetto che controlla la società ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile oppure che detiene, da solo o assieme alle sue parti correlate, almeno il 25% del capitale sociale.
- Parti correlate al socio qualificato: società da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 e, se persona fisica, anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
- Finanziamenti erogati o garantiti: mutui, depositi di denaro ed ogni altro rapporto di natura finanziaria erogati alla società da soci qualificati o loro parti correlate oppure erogati da un soggetto terzo e garantiti con garanzie reali, personali e di fatto da soci qualificati o loro parti correlate.
- Patrimonio netto di pertinenza del socio: per determinare questa entità si prende come dato di partenza il patrimonio netto contabile relativo all’esercizio precedente, comprensivo dell’utile; a questo si apportano delle rettifiche volte ad evitare distorsioni applicative della disciplina, elencate al comma 2 lettera e) dell’articolo in commento. Scendendo in dettaglio, si dovranno portare:
§ in diminuzione i crediti per conferimenti ancora dovuti, il valore delle azioni proprie in portafoglio e il valore delle partecipazioni in controllate e collegate;
§ in aumento le perdite subite nella misura in cui non siano state coperte entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono.
- Consistenza media dei finanziamenti: somma dei finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati o loro parti correlate al termine di ogni giorno del periodo d’imposta divisa per il numero dei giorni del periodo d’imposta stesso.
- Remunerazione dei finanziamenti eccedenti: è calcolata per ogni singolo socio qualificato applicando ai finanziamenti eccedenti il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio o sue parti correlate e la consistenza media degli stessi (tasso di remunerazione media).

Il procedimento di applicazione della norma è piuttosto complesso. Superata la fase preliminare di individuazione:
- dei soci qualificati e delle loro parti correlate,
- dei finanziamenti erogati o garantiti dagli stessi,
- del patrimonio netto rettificato di pertinenza di ciascuno di essi,
- della consistenza media dei finanziamenti,
si procede verificando il superamento del rapporto di 4 a 1 tra consistenza media complessiva dei finanziamenti e patrimonio netto rettificato complessivo. Nel caso in cui tale soglia non sia superata non si applica la disciplina in commento. In caso contrario sarà necessario procedere alla medesima verifica in capo a ciascun socio qualificato, visto e considerato che tale regola restrittiva si applica solamente con riguardo ai singoli soci qualificati che superano il rapporto di 4 a 1 tra consistenza dei finanziamenti erogati o garantiti e il patrimonio netto rettificato di pertinenza. Per ognuno di questi soci qualificati si passerà quindi a calcolare i cosiddetti finanziamenti eccedenti, quantificati sottraendo alla consistenza media dei finanziamenti quattro volte il patrimonio netto rettificato di pertinenza. L’ammontare degli interessi indeducibili per ciascun socio qualificato che eccede il rapporto è calcolato applicando a detta eccedenza il tasso di remunerazione media sopra definito: la società dovrà quindi riprendere a tassazione tale importo effettuando una variazione in aumento.

E’ previsto un solo caso in cui ciò non si verifica e cioè se la società riesce a provare che i finanziamenti erogati o garantiti dai soci derivano da una effettiva capacità di ottenere credito da parte della società stessa con la sola garanzia del proprio patrimonio netto. Pur essendo contemplata dalla norma, difficilmente sarà possibile esperire tale strada: esperienze si altri sistemi europei in cui la thin cap già da anni esiste insegnano che si tratta, nella sostanza, di una “prova diabolica” difficilmente producibile.

Precisiamo infine che la thin capitalization, norma dettata per la determinazione del reddito imponibile della società, riversa i propri effetti anche sulla determinazione del reddito del socio che percepisce interessi: dalla lettura congiunta dell’art.98 e dell’art. 44 emerge che gli interessi relativi ai finanziamenti eccedenti e indeducibili per la società vengono trattati in capo al percettore come dividendi.

In conclusione il contribuente si deve mettere al riparo da due rischi: subire un appesantimento del carico fiscale in capo alla società e in aggiunta sopportare un aumento della tassazione in capo al socio che vi partecipa. La normativa di nuova introduzione merita quindi un’attenzione particolare.
Tuttavia, come è possibile percepire dalla descrizione del meccanismo sopra tratteggiato, siamo di fronte ad una disciplina di indubbia complessità, che richiede una penetrante analisi preliminare della situazione finanziaria e patrimoniale (si pensi, solo per fare un esempio, al censimento dei finanziamenti garantiti dai soci e da tutte le parti correlate ai soci stessi), un monitoraggio quotidiano della composizione del capitale di debito ed, infine, articolati conteggi di interessi. Per giunta allo stato attuale non è stato dato alcun chiarimento sull’applicazione di questa disciplina: restiamo in attesa di ricevere risposte ufficiali ai molti quesiti che sorgono nell’interpretazione del testo normativo.

Rammentiamo infine che la thin capitalization è applicabile dal primo esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2004: pertanto, pur considerando la lacunosità della materia, già in questi mesi non si dovrà perdere l’occasione di monitorare la composizione delle fonti patrimoniali, allo scopo di pianificare i comportamenti dei soci nel corso del 2004 per limitare gli effetti fiscali penalizzanti che possono scaturire dalla presente disciplina.




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