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RIFORMA SOCIETARIA: I PATTI PARASOCIALI
(02/02/2004)
Antonio Cortellazzo - Cortellazzo & Soatto
(Articolo estratto da "C&S informa n.10 -2003")

E’ ben noto che i patti parasociali regolano rapporti tra soci al di fuori dell’atto costitutivo e statuto della società. Costituiscono un contratto che non coinvolge la società anche se la sua vita può esserne fortemente influenzata e condizionata.

La pratica societaria definisce spesso tali accordi con il termine “sindacato” quale espressione equivalente ad “associazione” o simili.
Il contenuto degli accordi pattizi può essere il più vario, riconducibile sostanzialmente a tre finalità tipiche:
a) per assicurare uniformità di voto nelle assemblee (sindacato di voto);
b) per vincolare il trasferimento di azioni o quote (sindacato di blocco);
c) per influenzare la gestione (sindacato di consultazione e/o di gestione).
Nel caso a) i soci si obbligano ad esprimere il voto in assemblea sulla base di prestabilite determinazioni assunte normalmente da un “direttivo” del patto.
Nel caso b) il trasferimento delle azioni o quote è soggetto a vincoli di varia natura: dal divieto assoluto, al divieto temporaneo, alla prelazione, etc..
Nel caso c) i soci si obbligano alla preventiva consultazione su determinati aspetti della gestione, possono prevedere i loro diversi ruoli nella conduzione dell’impresa anche attraverso disposizioni da impartire agli Amministratori.
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Non è questa la sede per ripercorrere le vicende giurisprudenziali e dottrinarie in merito alla legittimità o efficacia dei patti parasociali, basterà ricordare che la Suprema Corte con le sentenze del 20 settembre 1995 e 23 novembre 2001 ha delineato un quadro di riferimento accogliendo sostanzialmente il principio della compatibilità con l’ordinamento societario.
I patti sulla gestione interferiscono nella operatività degli amministratori confliggendo anche con le loro dirette responsabilità. Di conseguenza, in più occasioni, sono stati ritenuti illegittimi, o quantomeno non vincolanti quando sia previsto l’obbligo di imporre agli Amministratori determinati comportamenti o, obbligo a fare quanto necessario affinchè essi agiscano in conformità ad indicazioni dei soci assunte nell’ambito del “direttivo” del patto parasociale.
In proposito, ha fatto un pò di chiarezza una sentenza del Tribunale di Milano del 2 luglio 2001 che ha affermato la legittimità dell’impegno dei soci a fare in modo che gli Amministratori si adeguino alle loro indicazioni. Tale accordo non costituirebbe pregiudizio all’autonomia degli Amministratori, liberi di agire come credono anche se il loro comportamento, non coerente con le indicazioni dei soci, può costituire inadempimento agli obblighi assunti nel patto parasociale, come “fatto di un terzo” (art. 1381 c.c.).
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I patti parasociali, ben noti nella pratica societaria, sono stati trascurati dal legislatore fino al 1998 allorchè, nell’ambito del Testo Unico della Finanza (Legge Draghi), ha previsto per le società per azioni quotate in Borsa una regolamentazione che, sostanzialmente, è imperniata su obblighi di pubblicità e trasparenza.
Ora, la riforma societaria se ne occupa con gli artt. 2341 bis e ter dettando una normativa stringata e non confliggente con quella prevista appunto dall’art. 122 del Testo Unico della Finanza e si rivolge a tutte le società per azioni, anche non quotate, pur differenziando la disciplina, in relazione agli obblighi di pubblicità, a seconda che la società faccia ricorso o meno al mercato del capitale di rischio.
Va ricordato che tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono incluse anche le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Un primo interrogativo riguarda la valenza delle norme in discorso per le altre forme di società diverse dalla società per azioni.
L’applicabilità è richiamata per la società in accomandita per azioni, mentre, in assenza di esplicito richiamo e data la collocazione degli articoli 2341 bis e ter nel capo V dedicato alla società per azioni, è da ritenere la non applicabilità agli altri tipi di società, particolarmente alla società a responsabilità limitata, nelle quali permane ampia libertà di stipulazione di accordi tra soci nei soli limiti dei principi generali sulla tutela dei diritti di tutti i soci. Tra questi la illiceità di “patti” di durata indeterminata e ciò per il “generale atteggiamento di disfavore legislativo verso le obbligazioni di durata indeterminata” (Cassazione).
Tornando agli articoli 2341 bis e ter previsti dalla riforma societaria, in essi vengono considerati i patti parasociali in qualunque forma stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società e sono esclusi dalla normativa gli accordi inerenti la collaborazione tra imprese possedute interamente dai soci pattisti.
Questa ipotesi di esclusione, implicitamente, riconosce l’applicabilità della disciplina a qualsiasi accordo di governo o strategico o di mera collaborazione concluso tra azionisti che non rappresentino la totalità della proprietà.
L’art. 2341 bis fissa una durata massima di cinque anni di validità dell’accordo parasociale con possibilità di rinnovo alla scadenza e, se le parti hanno previsto un termine maggiore, i patti si intendono stipulati per questa durata.
Per i patti parasociali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della riforma societaria (1 gennaio 2004) il quinquennio decorre da tale data (art. 223 unvicies delle norme transitorie).
L’art. 2341 ter si riferisce esclusivamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
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In sintesi, il quadro normativo è il seguente:
- se i patti si riferiscono a società per azioni non quotate, l’unico vincolo è costituito dal limite quinquennale di durata;
- se i patti di riferiscono a società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, oltre al limite quinquennale di validità, i patti devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale che deve essere depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.
In caso di violazione di tali prescrizioni i possessori delle azioni non possono esercitare il diritto di voto e se la delibera assembleare è stata adottata con il loro voto determinante, questa è impugnabile;
- se i patti si riferiscono a società quotate, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, devono essere comunicati a Consob entro cinque giorni dalla stipulazione; devono essere pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; devono essere depositati presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla stipulazione.
L’inosservanza di questi obblighi di pubblicità comporta la nullità dei patti.
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La struttura del patto parasociale, qualunque sia la sua tipologia, dovrebbe prevedere anche l’ipotesi dell’inadempimento con l’indicazione convenzionale del danno da risarcire, dato che può essere particolarmente difficile la prova della sua entità e, in ogni caso, il giudizio civile per la sua determinazione può presentarsi lungo e complesso.
Poichè l’eventuale inadempimento, anche se sanzionato, può comportare pregiudizio per il buon andamento della società vi è interesse che esso sia tecnicamente impedito, soprattutto nei sindacati di voto e di blocco.
Lo scopo può essere raggiunto con una sorta di blindatura del “patto” che tolga ai soci contraenti la disponibilità delle azioni e dei relativi voti in assemblea.
Un modo efficace per attuare tale blindatura può essere raggiunto con il trasferimento delle azioni sindacate ad una società fiduciaria, con mandato irrevocabile ad agire in conformità a quanto previsto nel patto parasociale.
Altre forme meno drastiche possono impedire l’inadempimento, o comunque renderlo più difficile, con l’intervento di un professionista di comune fiducia al quale affidare la custodia fiduciaria delle azioni con mandato ad amministrarle sulla base di istruzioni impartite dal direttivo del patto.





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