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RIFORMA BIAGI: IL PUNTO SUL LAVORO A PROGETTO
(17/11/2003)
Giovanni Tagliavini - Cortellazzo & Soatto Area Legale
(Articolo estratto da "C&S informa n.8 -2003")

Con l’approvazione, in data 31.7.2003, del decreto attuativo della legge delega 14.2.2003, n. 30, il processo di riforma del nostro mercato del lavoro, avviato nell’ottobre del 2001 con la pubblicazione del Libro Bianco, giunge ad un punto decisivo.

Il decreto delegato è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi, pur essendo possibile che vengano introdotte modifiche, l’impianto generale della riforma è ormai delineato nella sua struttura fondamentale.

Il decreto delegato contiene notevoli innovazioni sia con riferimento alla disciplina del mercato del lavoro in senso stretto, relativamente al sistema del collocamento pubblico e privato, sia con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro, rimodellando sostanzialmente ex novo tra l’altro, il contratto di lavoro interinale (sostituito dal nuovo modello della somministrazione di lavoro), l’appalto e il distacco, il lavoro accessorio, il lavoro intermittente o a chiamata, il lavoro a tempo parziale (che va letto in combinazione con la recente nuova regolamentazione dell’orario di lavoro di cui al decreto legislativo 66/2003), l’apprendistato, il contratto di inserimento (che andrà a sostituire il vecchio contratto di formazione e lavoro) ed il lavoro a progetto.

Una delle novità operative più rilevanti per il sistema imprenditoriale è rappresentata dalla riforma contenuta nel Capo I del Titolo VII dello schema di decreto legislativo di riforma, con cui il legislatore intende introdurre una nuova regolamentazione delle collaborazioni continuative e coordinate, attraverso il nuovo istituto del lavoro a progetto.

Il primo punto da affrontare riguarda la disciplina transitoria. Al riguardo, l’art. 86 dello schema di decreto dispone che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina attualmente vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma. Termini diverso potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime.

Il secondo aspetto preliminare concerne il campo di applicazione della nuova disciplina. Lo schema di decreto delegato, infatti, dispone che resta ferma l’attuale disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, ed esclude dal proprio campo di applicazione le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.

Vengono altresì esclusi dal campo di applicazione della nuova disciplina sul lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Per i soggetti sopra elencati, dunque, il nuovo decreto non introduce alcuna novità, lasciando ferma la vecchia disciplina e prassi contrattuale, mentre, per tutti i casi che non sono stati espressamente esclusi dovrà applicarsi il nuovo regime del lavoro a progetto. Consistenti dubbi residuano, peraltro, con riferimento ad alcune zone grigie, relative soprattutto a quei consulenti aziendali che non siano iscritti ad albi professionali ma che siano in possesso di posizione IVA, che non è chiaro se possano continuare ad essere trattati come lavoratori autonomi, legati al committente da uno specifico contratto d’opera, o se, invece, ricadano nel campo di applicazione del Titolo VII.

L’art. 66 dello schema di decreto delegato disciplina i diritti dei collaboratori a progetto. In particolare, la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Mentre per il caso di malattia ed infortunio la norma prevede che la sospensione del rapporto, salva diversa previsione del contratto individuale, non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (e salvo il diritto di recesso del committente se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile), in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale .

Rispetto alla cessazione del rapporto di collaborazione, i contratti a progetto si risolvono al momento della realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Il recesso prima della scadenza del termine è possibile solo in presenza di una giusta causa o secondo le diverse causali e modalità stabilite dalle parti stesse nel contratto di lavoro individuale. Va precisato che, salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. I diritti derivanti dalle disposizioni di cui allo schema di decreto possono in ogni caso essere oggetto di rinunzia o transazione tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro, e questo anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2113 c.c.

La norma prevede, poi, l’applicazione ai collaboratori a progetto, oltre alle disposizioni sul processo del lavoro, e delle disposizioni di cui all’art. 64 del d.lgs. 151/2001 (in materia di tutela della maternità delle collaboratrici), l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo 626/1994, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e le norme di cui all’art. 51, comma 1 della legge 488/1999 e del decreto del Ministero del Lavoro 12.1.2001.

Con riferimento ai doveri del collaboratore a progetto, lo schema di decreto si limita a precisare che, rispetto alla disciplina comune di cui al Libro IV del codice civile, il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi mopdo, atti in pregiudizio dell’attività dei committenti medesimi.

Per quanto concerne la tipologia contrattuale, la norma di cui all’art. 61, comma 1, dello schema di decreto, prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nel campo di applicazione della riforma, devono necessariamente essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.

Inoltre, questi progetto o programmi di lavoro o fasi di esso, dovranno essere determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, ma comunque indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Quest’ultima precisazione assume il significato di una migliore caratterizzazione e differenziazione del lavoro a progetto dal contratto di lavoro a tempo determinato, evidenziando che, nel caso del lavoro a progetto la prestazione assume un carattere necessariamente temporaneo, non però in funzione delle concrete modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, rispetto alle quali il tempo non rileva, quanto, più semplicemente, in ragione del risultato dedotto in contratto, e cioè in funzione dell’esecuzione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso che, in quanto tale, non può che essere delimitato nel tempo.

Lo schema di decreto prevede la forma scritta del contratto di lavoro a progetto. La forma è richiesta ad probationem con riferimento ai seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro, da cui si desume l’impossibilità di stipulare collaborazioni a progetto a tempo indeterminato;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso; che deve essere individuato nel suo contenuto caratterizzante;
c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese;
d) forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
e) eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, ferma restando l’operatività del decreto legislativo n. 626, come sopra precisato.

A garanzia dell’impostazione generale fatta propria dal nuovo modello normativo, lo schema di decreto prevede alcune misure sanzionatorie. In primo luogo si stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto là dove manchi uno specifico progetto ovvero non sia stato identificato o, comunque, non sia possibile identificare un programma di lavoro o una fase di esso. In secondo luogo, qualora venga accertato dal Giudice che il rapporto di lavoro a progetto configuri o sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si convertirà in un rapporto di lavoro subordinato.




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