IFRS: PRIMA APPLICAZIONE CRITERI IAS E FUTURI IFRS
(16/10/2003) Armando Grigolon - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.7 -2003") E’ iniziato il conto alla rovescia per il cambiamento dei principi contabili di riferimento. I principi cui tradizionalmente facciamo riferimento, quelli dei Dottori Commercialisti e Ragionieri sono, infatti, destinati ad essere sostituiti nei prossimi anni dai principi contabili internazionali detti IAS e ridenominati IFRS (International Financial Reporting Standards), emanatati dallo IASB (International Accounting Standard Board). L’adozione dei nuovi principi avviene nell’ambito di un processo di armonizzazione a livello europeo che prende le mosse da direttive comunitarie che hanno modificato le direttive quarta e settima in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato e dal Regolamento comunitario n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Le vecchie direttive e le loro applicazioni nelle normative dei diversi paesi sono oggi valutate insufficienti a garantire quel quadro di riferimento comune, omogeneo e di elevato standard qualitativo nella informazione contabile cui tende il legislatore comunitario. L’adozione di principi contabili comuni all’interno della comunità è parso quindi il passaggio obbligato per il raggiungimento degli obiettivi cui si è fatto riferimento, con lo scopo dichiarato di conseguire l’accettazione dei principi stessi a livello mondiale in modo che i criteri adottati dalle imprese comunitarie possano essere riconosciuti ai fini delle quotazioni delle nostre società nelle borse di tutto il mondo, evitando l’attuale situazione che comporta per le nostre società l’obbligo di redigere i bilanci secondo principi contabili diversi da quelli normalmente adottati, al fine di ottenere la quotazione presso le borse di altri paesi. L’uso dei principi IFRS è obbligatorio per le aziende comunitarie quotate in mercati borsistici. L’obbligo si applica a partire dal bilancio consolidato relativo all’anno 2005. Gli stati membri possono prescrivere che tale obbligo si applichi anche al bilancio d’esercizio delle singole società, anche non quotate. Il processo può apparire lento ed ancora di là da venire, visto che inizia dal 2005 e si applica solo ai bilanci consolidati e, allo stato, solo per le società quotate. In realtà, visto che i bilanci sono ormai sempre comparativi e contengono le cifre dell’anno precedente è chiaro che anche il bilancio consolidato 2004 dovrà essere redatto secondo i nuovi principi e posto che importanti differenze possono riguardare i saldi di apertura, ecco che il problema si pone già per le valutazioni di apertura 2004. Il fatto poi che la prima applicazione riguardi i soli bilanci consolidati non depone certo nel senso di allontanare l’adozione dei nuovi criteri nella redazione dei bilanci ordinari. Pochi, mi auguro, saranno disposti a gestire sistematicamente variazioni tra bilanci ordinari delle singole società e bilanci consolidati dovute all’applicazione di principi contabili diversi nei due documenti. Sarà quindi giocoforza estendere l’applicazione dei nuovi principi da subito anche ai bilanci ordinari. Per le società quotate di fatto i problemi cominciano da quest’anno. I principi IFRS diventano quindi principi di riferimento anche per le società non quotate, per le quali, quindi, al di là della stretta obbligatorietà giuridica, si porrà il problema della correttezza dei propri comportamenti contabili ogni volta che gli stessi dovessero risultare non conformi ai nuovi criteri. Qualsiasi operazione di raffronto tra i dati di società diverse risulterebbe inoltre difficoltoso in caso di applicazione di principi difformi. Sarà quindi il sistema stesso ad orientarsi rapidamente verso l’applicazione dei nuovi principi anche nei confronti delle società non quotate. L’attenzione si sposta quindi all’aspetto sostanziale del problema, ovvero quello di valutare la numerosità e la portata delle variazioni alle valutazioni di bilancio che i nuovi principi comporteranno, in particolar modo in termini di impatto sul patrimonio netto della società (potrebbe anche scendere al di sotto del minimo di legge o diventare negativo) e di eventuali riflessi di carattere fiscale. I nuovi principi manifestano certamente una sensibilità diversa rispetto agli stessi postulati generali di bilancio propri dell’ordinamento italiano e recepiti dai principi contabili nazionali. E’ una costante del nostro ordinamento quella di assumere il costo storico come criterio di valutazione e privilegiare la prudenza rispetto alla capacità del bilancio di rappresentare valori correnti dei beni. Il principio di prudenza è oggi prevalente anche rispetto allo stesso principio di competenza. I nuovi principi appaiono decisamente orientati in tanti casi verso criteri di valutazione in grado di cogliere il valore di mercato delle attività od il valore attuale delle passività, come avviene per la valutazione delle attività finanziarie, degli investimenti immobiliari, delle stesse immobilizzazioni immateriali o per la determinazione della passività per trattamento di fine rapporto, mediante applicazione di criteri di attualizzazione. Ciò può avvenire anche attraverso la previsione di criteri di deprezzamento degli asset che non fanno riferimento al tradizionale criterio dell’ammortamento, la ripartizione cioè del costo lungo una determinata vita utile, ma piuttosto alla rideterminazione annuale del valore del bene adeguandone il valore contabile al valore corrente, sia esso un valore d’uso o di mercato. La diversa sensibilità si esprime, esemplificando, anche in relazione ai diversi criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali, ove criteri più restrittivi rispetto a quelli presenti nel nostro ordinamento in relazione alla possibilità di capitalizzazione di costi di impianto ed ampliamento, di ricerca, di pubblicità, si affiancano a criteri che prevedono il non ammortamento del valore di avviamento, qualora si valuti che tale attivo conservi il proprio valore, o la possibilità di valutazione delle medesime attività sulla base del fair value, del valore cioè a cui quell’attività può essere scambiata tra parti consapevoli ed indipendenti con riferimento a valutazioni fornite da un mercato attivo ed effettivo. Il fair value come criterio di valutazione principale (nel caso, ad esempio, delle valutazioni delle attività finanziarie possedute a scopo di rivendita) o alternativo al costo (utilizzabile, ad esempio, per la valutazione di investimenti immobiliari) costituisce la novità di maggiore impatto e la più “dirompente” rispetto agli attuali principi. La sua applicazione richiederà certamente l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei valori correnti delle attività. Maggiori capacità valutative saranno richieste ai redattori dei bilanci anche per l’effettuazione degli impairment tests, valutazioni in ordine al valore recuperabile delle immobilizzazioni, da effettuare al fine di determinare la presenza di perdite di valore durevoli, con frequenza addirittura annuale nei casi di attività oggetto di ammortamento in periodi superiori ai vent’anni o per valori, come gli avviamenti, non soggetti ad ammortamento. Per l’effettuazione di questi test è richiesta la stima dei flussi finanziari futuri che la singola attività oggetto di valutazione è stimata generare. La combinazione dell’applicazione di criteri che fanno riferimento a valutazioni fondate su valori correnti (fair values) ed a deprezzamenti derivanti da valutazioni di impairment, renderanno assai più elevata la presenza in bilancio di valori stimati. Non è certo questa la sede per passare sistematicamente in rassegna tutte le variazioni nei criteri di valutazione che l’applicazione dei diversi principi comporterà. Un incontro specifico che ci proponiamo di tenere nei prossimi mesi sarà certamente una sede più adeguata per valutare appieno le possibili implicazioni. Vale certo la pena di acquisire fin da ora dimestichezza con i nuovi principi per valutare, in sede di formazione del bilancio 2003, l’opportunità o meno di appostare in bilancio valori che non potranno in futuro essere mantenuti applicando i nuovi criteri. ![]() |
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