LA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
(02/09/2003) Gianfranco Peracin - Cortellazzo & Soatto (Articolo estratto da "C&S informa n.5 -2003") Il 26 marzo 2003 è stato approvato dal Parlamento il disegno di Legge della Commissioni Vietti (Legge n. 80 del 7.04.2003; G.U. n. 91 del 18.04.2003) per la riforma del sistema fiscale statale. La legge delega si propone di ristrutturare e migliorare il nostro ordinamento tributario, recependo la normativa comunitaria e tenendo in considerazione l’esperienza maturata da altri Paesi, nell’intento di favorire l’integrazione fra i vari sistemi economici, fondamentale in un mercato sempre più integrato. Il disegno di legge in commento muove dalla considerazione che il sistema fiscale italiano ha raggiunto un grado di complessità tale da rendere del tutto inutili ulteriori interventi correttivi della mappa legislativa esistente. Per tale ragione è stata prevista l’adozione di un unico codice che riguarderà tutti i tributi. La scelta di adottare un solo codice è finalizzata a garantire per il futuro, una stabilità nella normativa fiscale che dovrà avere i caratteri della semplicità, effettiva conoscibilità e irretroattività. Si tratta di principi già presenti nello Statuto del Contribuente, ma che uno volta inseriti in uno specifico codice assumeranno certamente più forza, costituendo un effettivo fondamento dell’ordinamento tributario. Il Codice Tributario, oltre ai richiamati principi che disciplinano la produzione normativa, informerà il sistema fiscale sulla base degli ulteriori seguenti principi generali: - legalità, capacità contributiva, uguaglianza; - adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario e non pregiudizio delle vigenti convenzioni internazionali; - prevenzione della doppia imposizione giuridica, economica, internazionale, la prima in relazione al principio che non devono essere pagate le medesime imposte e/o per il medesimo presupposto, la seconda per evitare che l’imposta pagata vari a seconda dei passaggi degli utili da un soggetto all’altro; la terza al fine del riconoscimento delle imposte pagate all’estero per singola entità legale o stabile organizzazione; - divieto di applicazione analogica delle norme che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell’obbligazione fiscale, delle esenzioni e delle agevolazioni; - tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti Fisco e contribuente; - disciplina, uniforme per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell’obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo, nonché, in materia di obbligazione tributaria, una disciplina che stabilisca principi e regole comuni a tutte le imposte in tema di dichiarazione, accertamento e riscossione; minimo sacrificio fiscale del contribuente, con coincidenza pressoché assoluta e concentrazione della sanzione fiscale all’effettivo beneficiario degli effetti della violazione; - applicabilità della sanzione penale ai soli casi di frode fiscale e di rilevante danno per l’Erario; - immodificabilità del sistema e sua inderogabilità, se non mediante previsione legislativa e mai, comunque, mediante leggi speciali. Il codice prefigurato dal disegno di legge racchiuderà inoltre tutte le imposte statali, che saranno solo cinque: l’imposta sul reddito, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sui servizi e l’accisa. Tra i vari principi in precedenza elencati, va rimarcata, per la sua rilevanza dal punto di vista procedurale, quello che mira ad una disciplina unitaria per tutte le imposte nelle regole generali e nella struttura degli adempimenti, anche se, comunque, ciascuna imposta avrà una propria sfera di applicazione. Imposta sul reddito delle societàL’imposta sul reddito delle società è stata elaborata al fine di sostituire l’Irpeg, con Tale imposta colpirà i soggetti di cui all’attuale art. 87, comma 1, lett. a) e b) T.U.I.R. e quindi sia le società di capitali sia gli enti commerciali. Gli elementi chiave di tale tributo sono delineati come segue: - aliquota al 33%; - determinazione del reddito imponibile sulla base delle disposizioni del reddito d’impresa che saranno inserite in tale parte del codice; - nascita come soggetto passivo del gruppo e del reddito imponibile fiscale a livello di consolidato di gruppo nazionale ed estero. La società capogruppo, esclusivamente soggetto passivo in Italia e con stabile organizzazione in Italia, determinerà il reddito imponibile fiscale di gruppo e la relativa imposta dovuta attraverso la somma degli imponibili delle società appartenenti al gruppo, quelle società nei confronti delle quali sussiste una partecipazione non inferiore a quella determinante un controllo di diritto. . L’opzione per il consolidato nazionale avviene da parte delle singole società e vincola per un triennio, salvo la perdita del requisito del controllo, generando per le società del gruppo un’obbligazione solidale nell’adempimento degli obblighi tributari della società controllante. Restano escluse da tale facoltà le controllate non residenti e l’eventuale controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. . Le disposizioni riguardanti il consolidato fiscale nazionale trovano applicazione anche nell’ambito del consolidato estero (cioè esteso alle società estere partecipate appartenenti al Gruppo con alcune opportune modifiche. L’opzione deve essere obbligatoriamente esercitata da tutte le società estere e genera un impegno irrevocabile per cinque anni. E’ prevista, obbligatoriamente, la revisione del bilancio, sia della controllante residente, sia delle controllate estere. L’imponibile di gruppo fiscale estero è determinato sulla base della somma algebrica della quota di reddito delle controllate proporzionale alla partecipazione in esse posseduta (anziché sull’intero imponibile). - Tassazione del reddito per trasparenza in capo alle società di capitali. Tale opzione, facoltativa, è prevista, per le società di capitali, solo nel caso in cui il capitale sia posseduto per intero da società di capitali residenti aventi ciascuna partecipazioni non inferiori al 10%. L’opzione è garantita anche nel caso in cui uno o più soci siano soggetti non residenti purché non si applichi in capo ad essi alcun prelievo in Italia sugli utili distribuiti. Posso avvalersi dell’opzione, infine, anche le società a responsabilità limitata a base ristretta azionaria i cui soci siamo esclusivamente persone fisiche purché la società rientri nell’ambito di applicazione di studi di settore; - Determinazione forfetaria dell’imposta o del reddito solo nel caso in cui derivi dall’utilizzazione delle navi di cui all’art. 8-bis, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72 (navi destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare escluse le unità da diporto di cui alla L. n. 50/71). La finalità di tale regime forfetario è quella di rendere il prelievo fiscale su tali attività equivalente a quello di un’imposta sul tonnellaggio. - abolizione dell’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs n. 358/97, della DIT di cui al D. Lgs. n. 466/1997 e la graduale eliminazione dell’IRAP attraverso la progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. In merito alla determinazione del reddito d’impresa imponibile ai fini fiscali, la legge delega ridelinea l’attuale normativa apportandovi modifiche di carattere sostanziale: - esclusione dalla base imponibile delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società (con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti) con la correlata indeducibilità delle minusvalenze, delle svalutazioni e dei costi ad esse collegati (partecipation exemption). La non imponibilità è vincolata al possesso ininterrotto da almeno un anno, all’iscrizione in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione, all’effettivo svolgimento da parte della società partecipata di attività commerciale e alla sua localizzazione in un Paese non a fiscalità privilegiata, salvo il caso in cui ricorrano le cause di disapplicazione della disciplina CFC. Le svalutazioni eventualmente dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della legge verranno recuperate a tassazione in sede di realizzo della plusvalenza non imponibile; - abolizione del meccanismo del credito d’imposta sui dividendi. Gli utili distribuiti da società con personalità giuridica (sia residenti sia non residenti) saranno esclusi dalla base imponibile per il 95% del loro ammontare; - rideterminazione del pro-rata di indeducibilità degli oneri finanziari (art. 63 T.U.I.R.) nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi; - limitazione nella deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti alla società erogati o garantiti da soci che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società non inferiore al 10% del capitale sociale (thin capitalization). Il vincolo scatterà quando si verrà a superare il rapporto fiscalmente consentito fra l’indebitamento erogato dal socio o sue parti correlate e la quota ascrivibile al socio del patrimonio netto contabile. In tali condizioni gli oneri finanziari verranno assimilati alla distribuzione di utili divenendo indeducibili. L’esclusione da tale disposizione è ammessa quando gli oneri finanziari vengono tassati come reddito imponibile, in Italia, del socio o quanto la società provi che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità propria di credito e non da quella del socio o infine quando il fatturato dei contribuenti non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore; - deduzione delle componenti negative di reddito determinate (rettifiche dell’attivo e accantonamenti a fondi) anche se non transitate in conto economico. Tale norma garantisce la deducibilità di tali componenti negativi anche nel caso in cui la destinazione avvenga in sede di riparto dell’utile d’esercizio. La norma prevede inoltre la possibilità, nel caso in cui l’utile della società non sia capiente, che tali componenti siano portati in deduzione dell’imponibile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo (consolidato fiscale). Con apposite normative verranno delineati i meccanismi per procedere al recupero delle imposte differite; - rielaborazione della disciplina sulle Controlled Foreign Companies al fine di assoggettare a tale regime anche le società collegate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In assenza del requisito del controllo l’utile delle società estere localizzate nei Paesi a fiscalità privilegiata sarà determinato sulla base del maggior valore fra: utile ante imposte risultante dal bilancio della società estera e utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale; - Determinazione di meccanismi di forfettizazione sui ricavi ai fini di determinare l’ammontare deducibile delle spese aventi limitata deducibilità fiscale; - inserimento di un sistema agevolativo permanente per le imprese che investono in tecnologia, ricerca e formazione. Imposta sul reddito (Ire) L’imposta sul reddito, sostitutiva dell’Irpef, avrà come soggetti passivi le persone fisiche (non imprenditori) e gli enti non commerciali. I suoi punti salienti sono: - progressività delle aliquote: le aliquote saranno due: 23% fino a 100 mila euro e 33% dai 100 mila in su con la previsione di esenzione fiscale totale fino a una determinata soglia di reddito (no tax area); - sostituzione delle detrazioni con un’articolata serie di deduzioni dal reddito imponibile con particolare attenzione alle famiglie monoreddito e al numero dei familiari a carico; - presenza di deduzioni rilevanti concernenti la sanità, l’istruzione, la formazione, la previdenza, l’assistenza all’infanzia negli asili nido; - introduzione, nell’ambito del lavoro dipendente, di un sistema di determinazione dell’imponibile diverso per la parte dello stesso commisurata ai risultati dell’impresa; - introduzione di regimi fiscali agevolati sia per i risparmi aventi funzione previdenziale sia per quelli destinati all’acquisto della prima casa; - inclusione nell’imponibile, di parte degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate fuori dall’esercizio dell’impresa, su partecipazioni societarie qualificate; - inserimento di clausole di salvaguardia per evitare un aggravamento nel periodo transitorio, del peso impositivo a seguito dell’introduzione del nuovo regime fiscale; - revisione della disciplina dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa; - omogeneizzazione dei redditi di natura finanziaria e loro convergenza sul regime dei titoli del debito pubblico (tutti i proventi finanziari saranno quindi soggetti a imposta sostitutiva proporzionale, via ritenuta definitiva alla fonte, senza più distinzione tra le categorie dei redditi di capitale e redditi diversi). Il sistema di tassazione dei redditi provenienti dalla gestione del risparmio sarà basato sui principi di cassa (si privilegia quindi il criterio dell’effettivo realizzo abbandonando quello della maturazione) e della compensazione; sarà quindi previsto un regime di favore per il risparmio affidato ai fondi pensione ed alle casse di previdenza privatizzate; Imposta sul valore aggiunto In materia di IVA, si è proceduto ad una semplificazione della normativa sulla base dei principi comunitari. In primo luogo, è stata prevista la progressiva riduzione delle ipotesi di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo tale da avvicinare la struttura del tributo a quella propria di un’imposta sui consumi e di rendere coerente la sua struttura con la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. In secondo luogo, sono state elaborate semplificazioni concernenti gli adempimenti formali, le disposizioni relative alla detrazione e alla rettifica della detrazione e i rimborsi. Imposta sui servizi La delega prevede l’istituzione di un’imposta sui servizi in luogo di una serie di imposte indirette e di tributi minori (imposta di registro, ipotecarie e catastali, di bollo, sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, le tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa). In tal caso la semplificazione non si esplicita esclusivamente nella concentrazione di diversi tributi in un’unica imposta denominata “sui servizi”, soprattutto nella previsione di comuni denominatori in ordine al presupposto dell’imposta e alla unicità dell’obbligazione fiscale e delle modalità di prelievo Accisa Il disegno legge contiene, infine, una norma dedicata all’accisa. Con tale disposizione l’imposizione sull’energia viene assimilata a quella di altri prodotti, quali alcoli e spiriti, e coordinata con l’imposta sui servizi. Le finalità della riforma di questo comparto impositivo sono molteplici, e segnatamente: l’eliminazione di duplicazioni d’imposta, la riduzione dell’incidenza dell’accisa sui prodotti essenziali nonché la correzione degli effetti esterni negativi su salute, ambiente e benessere. Conclusioni Come si evince da quanto esposto la riforma del sistema fiscale presenta un impianto complesso ed articolato destinato a investire vari aspetti dell’ordinamento tributario il cui disegno complessivo appare coerente e razionale con il perseguimento degli obiettivi dichiarati: diminuzione della pressione fiscale sui singoli contribuenti, allargamento della base imponibile, eliminazione di regimi di favore, semplificazione normativa (mediante la codificazione fiscale), amministrativa e di gestione (mediante l’eliminazione di obblighi ed adempimenti). A fronte del chiaro equilibrio su cui si regge tutto il sistema dal punto di vista teorico vi è l’incertezza sui tempi e sui modi per renderlo applicabile come si evince anche dalla relazione governativa all’art. 10 della Legge delega nella quale si raccomanda un’attuazione graduale necessaria “ad assicurare coerenza tanto con gli equilibri di finanza pubblica delineati negli strumenti di programmazione finanziaria adottati annualmente, quanto con gli impegni derivanti dai programmi di stabilità concordati con L’unione Europea”. ![]() |
Lo Studio L'Attività La struttura Network Professionisti Dove siamo News Links Intranet Contattaci Convegni Corsi Opportunitą di lavoro Scarica brochure [English]
|