TRASFERIMENTO D’AZIENDA: PROFILI GIUSLAVORISTICI
(16/05/2003) Giovanni Tagliavini - Cortellazzo & Soatto Area Legale (Articolo estratto da "C&S informa n.3 -2003") La cessione di ramo d’azienda alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle modifiche normative contenute nella legge delega n. 30/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il trasferimento d’azienda da un imprenditore a un altro è oggetto non solo della generale disciplina civilistica (artt. 2556 e ss. cod. civ.), ma anche di un’apposita normativa lavoristica (artt. 2112 cod. civ. e 47 legge n. 428 del 1990, già novellati dal d.lgs. n. 18 del 2001, di attuazione della direttiva comunitaria n. 50 del 1998, di modifica della direttiva n. 187 del 1977), volta a tutelare, sotto diversi aspetti, la posizione dei lavoratori occupati nell’azienda ceduta. Appena un mese dopo la promulgazione del d.lgs. n. 18/2001, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la direttiva n. 23 del 12.3.2001 (abrogativa della direttiva 1977/178/CEE, come modificata dalla direttiva 1998/50/CE) che il Governo italiano è stato delegato a recepire entro un anno dall’entrata in vigore della legge comunitaria 2001 n. 39. Successivamente, la recentissima legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvata il 14.2.2003 (legge n. 30, collegato alla finanziaria 2002), ha prospettato una significativa “revisione” del decreto legislativo n. 18/2001, con riferimento alla cessione del ramo d’azienda. Con il d.lgs. 18/2001, il legislatore ha sostituito interamente il testo dell’art. 2112 e modificato l’art. 47 della legge 428/1990, apportando rilevanti modifiche all’assetto precedente soprattutto relativamente all’ambito di applicazione della normativa, alla nozione di trasferimento di azienda, agli obblighi di informazione e consultazione dei sindacati, mentre non è intervenuto sugli ultimi due commi dell’art. 47 che disciplinano l’ipotesi in cui oggetto di trasferimento sia un’azienda per la quale sia intervenuto un provvedimento dichiarativo di crisi aziendale o sottoposta a procedura concorsuale, disinteressandosi di quella parte della direttiva del 1998 (poi confluita nella vigente direttiva 2001/23/CE) relativa a tale materia. Il panorama normativo attuale, dunque, con riferimento specifico al tema del trasferimento d’azienda, per quanto concerne i profili giuslavoristici, sta attraversando una fase di cambiamento in attesa dell’emanazione dei segnalati decreti delegati, la cui portata potrebbe non essere di poco conto. L’aspetto principale da prendere in considerazione concerne la nozione di trasferimento d’azienda che il nuovo quinto comma dell’art. 2112 cod. civ. definisce per la prima volta - ai fini e per gli effetti della norma medesima - come “qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”, e ciò “a prescindere dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda”. Dopodiché, la norma definisce, per applicarvi le medesime disposizioni, il trasferimento di una “parte dell’azienda”, intendendo questa come una “articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata … preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”. Con questa definizione il legislatore sembra voler dare ingresso, nel nostro ordinamento, ad una nozione di trasferimento d’azienda nuova ed autonoma rispetto a quella che era stata ricavata dalla normativa commercialistica, ed in particolare dall’art. 2555 cod. civ., verso la quale il vecchio testo dell’art. 2112 era largamente tributario. Di tale collegamento si era dubitato, soprattutto di recente, nel tentativo di costruire una nozione di azienda a misura del diritto del lavoro e delle peculiari finalità della norma speciale, svincolando quella nozione dal rigido nesso con i profili oggettivi degli elementi materiali dell’azienda, valorizzando le potenzialità dell’elemento organizzativo e proiettando la nozione stessa verso un uso assai ampio della tecnica normativa di tutela, tale da potersi adattare ai profondi mutamenti intervenuti nelle realtà economiche e negli assetti produttivi. Nell’interpretazione della nuova definizione normativa la maggior parte degli interpreti ha ritenuto necessario prendere come punto di riferimento la disciplina comunitaria, come fissata nella direttiva e nella lunga elaborazione della Corte di Giustizia, chiamata a chiarire, nel corso degli anni, l’ambito di applicazione della direttiva comunitaria. In estrema sintesi, la Corte, dapprima, con la sentenza Spijkers, ha posto il principio per cui la normativa comunitaria intende garantire la continuità dei rapporti di lavoro “esistenti nell’ambito di un’entità economica, indipendentemente dal cambiamento del titolare”, a condizione che tale entità conservi la propria identità, ricostruita sulla base di vari indici, quali la cessione di elementi materiali, il valore dei beni immateriali, la riassunzione di buona parte del personale, il trasferimento della clientela; poi, con la sentenza Schmidt del 14.4.1994, ha ritenuto sufficiente, per la configurazione del trasferimento d’azienda, l’identità o anche la sola analogia del servizio svolto dall’acquirente rispetto a quello svolto dall’alienante, senza che occorra necessariamente il trasferimento di elementi materiali e patrimoniali, rilevando, ai fini della conservazione dell’identità dell’entità economica, che essa sia stata proseguita o ripresa anche in forma analoga; fino a ritenere sufficiente, con la sentenza Merckx del 7.3.1996, il mero subingresso di un nuovo soggetto imprenditore, con svolgimento della stessa o analoga attività, indipendentemente da un qualsiasi rapporto contrattuale diretto al trasferimento di gestione, come avviene allorché vi sia il subentro in una concessione di vendita o in un appalto. La più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia è peraltro tornata sui suoi passi, accantonando l’idea che sia sufficiente la mera sostituzione di attività, o avvicendamento nella gestione, valorizzando nuovamente il concetto di entità economica, intesa come organizzazione funzionale di beni e rapporti giuridici finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. Nelle sentenze Suzen del 11.3.1997, Sanchez Hidalgo del 10.12.1998 e Temco del 24.1.2002, la Corte si è richiamata alle precedenti sentenze quanto alla effettiva prosecuzione della gestione come requisito per la conservazione di identità dell’entità economica, ma ha negato l’applicazione della direttiva al caso di successione di due imprenditori nell’appalto di un servizio di pulizia, escludendo che l’entità economica possa essere “ridotta all’attività affidata”, ed ha riproposto una interpretazione oggettiva del concetto di entità economica, nel quale peraltro un ruolo assai importante assumono proprio i rapporti di lavoro, che, se vengono ripresi dal cessionario in termini significativi quanto a numero e competenze professionali, confermano la sussistenza di un trasferimento soggetto alla direttiva. Anche la giurisprudenza italiana mostra un percorso interpretativo piuttosto altalenante con riferimento alla nozione di trasferimento di azienda. I giudici di legittimità, infatti, hanno inteso come possibile oggetto di trasferimento ex art. 2112 cod. civ., sia pure con riferimento alla formulazione previgente, in alcuni casi i lavoratori addetti a specifici servizi, dotati di propria identificabilità e di propria autonomia (Cass. 23 luglio 2002, n. 10761), ed ancora i dipendenti di società, adibiti ad un ramo dell’impresa ed in possesso di nozioni e di esperienze, capaci, quindi, di svolgere autonomamente, e anche senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro ed altri beni, le proprie funzioni pure presso il nuovo datore di lavoro (Cass. 22 luglio 2002, n. 10701); in altri casi, come nelle sentenze nn. 14961 e 15105 del 23 e 25 ottobre 2002, relative al noto caso Ansaldo, ha ritenuto indispensabile per l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., il trasferimento anche della “materialità dell’azienda”, cioè del complesso organizzato dei beni. Le disposizioni del nuovo art. 2112 si applicano anche alle ipotesi di trasferimento di ramo di azienda, la cui autonomia funzionale è stata ravvisata dalla giurisprudenza nella capacità dell’articolazione organizzativa di realizzare in modo autosufficiente un servizio funzionale alle esigenze dell’azienda, ma che può essere oggetto anche di valutazione economica considerato in sé stesso e, quindi, a prescindere dalla funzione che è chiamato ad assolvere all’interno dell’organizzazione dell’impresa. La Cassazione, nella recente sentenza Alcatel del 22.7.2002, n. 10701 ha sottolineato che il d.lgs. 18/2001 contempla una nozione di trasferimento d’impresa con più attenuati caratteri di “materializzazione”, considerando attività economica suscettibile di trasferimento ai sensi dell’art. 2112 anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un ramo dell’impresa e per aver acquisito un complesso di nozioni e di esperienza, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi sia pure senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o altri beni - le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro. Le nozioni di trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda, come ad oggi elaborate, sono destinate con ogni probabilità a mutare per effetto dell’ormai prossima riforma prevista dalla recentissima disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lettera p), n. 2 della legge 30/2003, che delega il Governo a realizzare una “revisione” dell’art. 2112 cod. civ., attraverso, tra l’altro, l’introduzione del “requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento”. La modifica dell’art. 2112 cod. civ. è di grande importanza in quanto consente di recuperare il requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda per potersi configurare un trasferimento soggetto alla disciplina di cui al medesimo art. 2112 cod. civ. Tale requisito, però, è richiesto solo al momento del trasferimento, con scomparsa della, attualmente richiesta, necessità della sua preesistenza. Gli orientamenti interpretativi sul punto che al momento si affacciano in dottrina sono essenzialmente tre: secondo il primo la modifica avrebbe un impatto marginale, in quanto il concetto di attività economica organizzata richiede necessariamente il carattere della preesistenza; il secondo evidenzia come tale intervento potrebbe consentire più facilmente la realizzazione di processi elusivi di creazione ad hoc di pretesi rami d’azienda che il decreto legislativo n. 18/2001 aveva inteso vietare (processi che in ogni caso resterebbero soggetti alla disciplina generale antielusiva di cui all’art. 1344 cod. civ.); un terzo orientamento, infine, sostenendo che la modifica normativa violi la disciplina comunitaria (come interpretata dalla sopra richiamata sentenza Temco), ritiene comunque necessario il requisito della preesistenza dell’autonomia funzionale dell’articolazione al momento del suo trasferimento. A prescindere dalla soluzione di tale dibattito, che molto dipende dalle modalità con cui il legislatore darà attuazione alla delega, sembra possibile ritenere che l’innovazione contenuta nella legge delega farà sì che il momento di verifica dell’esistenza del carattere di autonomia sia riferito al momento stesso del trasferimento: in pratica, sarà ramo d’azienda, autonomo e trasferibile, ogni parte dell’azienda che sarà dalle parti definito come tale, purché in grado autonomamente di esercitare l’impresa. L’intervento normativo che si prospetta, pertanto, nonostante l’apparenza di un aggiustamento riferito all’ipotesi particolare del trasferimento del ramo d’azienda, è destinato ad incidere non solo sull’interpretazione della norma codicistica, ma, per gli spazi d’azione che apre alle imprese in materia di organizzazione dell’attività produttiva, anche sulle modalità d’uso e sulle opportunità della norma medesima. Considerando, poi, che la legge delega n. 30/2003 prevede anche, da un lato la previsione di un regime di solidarietà, dall’oggetto ancora indefinito, tra appaltante e appaltatore, per il caso in cui la cessione del ramo d’azienda sia collegata ad un appalto e soggetta ai limiti previsti dall’art. 1676 cod. civ., e dall’altro, un complessivo intervento riformatore in materia di interposizione di manodopera, attraverso l’abrogazione della legge n. 1369/1960 e la sua sostituzione con un diverso regime nel quale la liceità della somministrazione di manodopera è esclusa ove manchino le “ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo”, ne risulta un legame sempre più evidente tra le due fattispecie dell’interposizione lecita e del trasferimento di ramo d’azienda. Un legame siffatto consente di evidenziare come un’eventuale trasferimento di una porzione di azienda non autonoma, laddove anche realizzi un fenomeno interpositorio, non potrà essere considerata necessariamente illecita, posto che il trasferimento di un ramo di azienda non autonomo troverà agevolmente una sua giustificazione di carattere organizzativo. ![]() |
Lo Studio L'Attività La struttura Network Professionisti Dove siamo News Links Intranet Contattaci Convegni Corsi Opportunitą di lavoro Scarica brochure [English]
|