Scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali: novità dall’OCSE

Temi e Contributi
15/09/2014

L’OCSE ha recentemente pubblicato la versione definitiva dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”, che disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati, al fine di individuare le risorse che i contribuenti mantengono all’estero per evitare la tassazione nel loro Paese.[1]

I leader del G8 si sono impegnati a stabilire uno standard globale per lo scambio automatico delle informazioni a luglio 2013, seguiti dai leader del G20 a settembre 2013: l’OCSE ha quindi presentato il modello per lo scambio automatico delle informazioni all’incontro del G20 tenutosi a febbraio 2014, e l’approvazione del Consiglio dell’OCSE è intervenuta a luglio 2014.

Includendo gli Stati del G20, al momento sono 65[2] i Paesi che hanno aderito all’implementazione dello standard, ed è previsto che ulteriori governi vi aderiscano durante l’incontro del “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes” che si terrà a Berlino a fine ottobre 2014 e riunirà 120 Paesi e Ministri delle Finanze.

Applicando lo standard globale, le amministrazioni fiscali ottengono informazioni sulle attività finanziarie dei non residenti ed automaticamente,  con frequenza annuale, le scambiano con gli altri Stati. Il documento descrive le informazioni da trasmettere, le istituzioni finanziarie obbligate a comunicare le stesse, i contribuenti coinvolti e le procedure comuni di due diligence che le istituzioni devono seguire. Non si prevedono soglie quantitative che escludano dallo scambio di informazioni.

Il modello consiste di due parti, precedute dall’introduzione e complete di commentario: il CRS (Common Reporting Standard), che contiene le regole da imporre agli istituti finanziari, ed il modello CAA (Competent Authority Agreement), che disciplina lo scambio di informazioni. Vi sono poi sette allegati che includono i modelli e le specifiche tecniche delle procedure, come le infrastrutture amministrative ed informatiche necessarie ed i meccanismi di protezione della riservatezza dei dati.

Le informazioni oggetto di comunicazione saranno relative a qualsiasi tipologia di reddito di fonte finanziaria, inclusi interessi, dividendi, polizze e saldi dei conti correnti.

Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione delle informazioni non sono solo le banche ed i depositari di attività finanziarie, ma anche i broker, gli organismi di investimento collettivo e le assicurazioni.

I contribuenti oggetto di monitoraggio sono sia le persone fisiche, che le società, e gli enti come trust e fondazioni.

Mentre l’applicazione del CRS (Common Reporting Standard) necessita di una legge nazionale per la trasposizione nei singoli ordinamenti (attualmente non sono state previste scadenze per la sua adozione), il CAA (Competent Authority Agreement) può essere eseguito sulla base dell’articolo 26 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, relativo alle procedure amichevoli tra gli Stati contraenti.

Presumibilmente, il sistema globale dello scambio di informazioni diverrà operativo dal 2017.

Lo “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters” sarà presentato ufficialmente all’incontro dei Ministri delle Finanze del G20 che si terrà in Australia il 20 e 21 settembre 2014. Il gruppo di lavoro OCSE ha aperto il processo pubblico di consultazione sul tema dello scambio di informazioni invitando ad inviare commenti e proposte di miglioramento del programma entro il 12 settembre 2014.

 

[1] OECD (21/07/2014), Automatic Exchange of Financial Account Information – background information brief.  

[2] Alcuni Stati aderenti: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna e Isole Faroe; Guernsey, Isola di Man e Jersey; Anguilla, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Gibilterra, Montserrat, Turks & Caicos.

a cura di: 

dott.ssa Maria Piovan

pubblicato su:

C&S Informa, volume 15, numero 3 anno 2014