Processo Civile: Semplificazione e Riduzione dei Riti

Temi e Contributi
09/03/2012
Il decreto legislativo n. 150 del 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2011 e recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) ha notevolmente semplificato la geografia del sistema processuale civile, nel segno degli obiettivi perseguiti dalla legge delega del 18 giugno 2009 n. 69, art. 54. 
 
Ormai da qualche tempo, nel quadro dell’introduzione di sempre più incisive misure deflattive del contenzioso civile (si pensi, per rammentare un esempio certamente noto ai più, alla legge sulla mediazione obbligatoria entrata in vigore a marzo 2011 in virtù della legge n. 28 dell’anno prima, o anche al crescente innalzamento degli importi da pagare all’erario a titolo di contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause civili,  raddoppiati per i ricorsi in cassazione e addirittura quadruplicati per le controversie societarie), si avvertiva la necessità di procedere in parallelo ad un riordino del fin troppo complicato panorama processuale, caratterizzato infatti dalla presenza di un numero ingiustificato di “riti”, quasi che, parafrasando il noto motto latino,  l’imperativo dell’ordinamento processuale fosse quello di “unicuique rituum suum tribuere”. 
 
Il disegno del legislatore sotteso all’intervento in commento – in riforma delle scelte passate - è, di conseguenza, quello di plasmare un nuovo e più razionale sistema processuale per le cause di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale (o delle Corti di appello), organizzato tendenzialmente su tre modelli di processo, ciascuno funzionale a determinate esigenze: il rito “ordinario” di cognizione,  operante per la generalità dei casi e scaglionato in più udienze a contenuto tipizzato, ossia strutturato in più fasi di esplicazione dell’attività difensiva (atti inziali e successive memorie ex art. 183 c.p.c., poi comparse conclusionali e repliche), il rito del “lavoro”, da tempo collaudato in quanto  operante dal 1973, informato ai principi di oralità, concentrazione e speditezza; infine il rito “sommario” di cognizione, quest’ultimo introdotto nell’ambito della mini-riforma processuale del luglio 2009 (intesa per lo più allo snellimento dei tempi processuali, quasi geologici in Italia rispetto alla media UE), rito utilizzabile quando il Tribunale giudichi in composizione monocratica, anziché collegiale, e non si debba dare corso, per la decisione della lite, a una istruttoria di particolare complessità.   
 
Le norme introdotte dal decreto legislativo si applicano ai soli procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, mentre le norme da esso abrogate o modificate continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di sua entrata in vigore, corrispondente al 6 ottobre 2011.    
 
Nei limiti di cui sopra, l’opera del legislatore è consistita, per il momento, nell’abolire all’incirca una trentina di riti speciali, facendo rifluire le relative casistiche nell’alveo dei tre modelli principali, divenuti il riferimento obbligato di fattispecie prima non uniformi sul piano delle modalità di accesso alla giustizia e delle regole di svolgimento fra le parti del contraddittorio.   
 
Sono stati attratti al rito del lavoro, pur con l’introduzione di alcuni istituti differenziali rispetto alla disciplina delle cause di lavoro in senso stretto e previdenziali, i procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione amministrativa (devoluti salvo deroga alla competenza del GdP), di opposizione a verbali di accertamento violazioni del codice della strada, di opposizione a sanzioni amministrative in materia di stupefacenti, di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato, le controversie in materia di applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, le controversie agrarie, nonché le impugnazioni aventi ad oggetto il registro dei protesti e la riabilitazione del protestato (queste ultime di competenza della Corte appello).   
 
In base all’art. 447 bis c.p.c. erano già soggette al rito di lavoro le controversie relative a rapporti di locazione o comodato di immobili urbani, nonché di affitto di aziende o loro rami.
 
Per converso, sono state attratte al cd rito sommario ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. le controversie in materia di liquidazione delle competenze di avvocato, le opposizioni a decreti di pagamento di spese di giustizia, le controversie in materia di soggiorno di cittadini UE e loro familiari, di allontanamento ed espulsione dei medesimi dal territorio nazionale, quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale, le opposizioni ai provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare e alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio, le controversie relative alla eleggibilità, decadenza e incompatibilità nell’ambito degli enti territoriali quali Comuni, Provincie e Regioni, Parlamento europeo e l’elettorato attivo, le controversie per la riparazione da illecita diffusione di intercettazioni telefoniche, l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, dei provvedimenti del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, in materia di discriminazione di genere, quelle di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, attuazione di sentenze straniere (Corte di appello).   
 
Vengono invece a essere disciplinate dal rito ordinario di cognizione, perdendo in tal modo il carattere di controversie a rito speciale, i procedimenti relativi alle controversie per la rettificazione dell’attribuzione di sesso, le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato e le controversie in materia di liquidazione degli usi civici.  
 
In attesa che l’opera di semplificazione e razionalizzazione del processo civile prosegua, sfoltendo ulteriormente il numero dei “riti” concepiti e dedicati a singole tipologie di controversia, attraverso l’eliminazione di differenze di regolamentazione non giustificate da effettive esigenze, si registra la soddisfazione degli addetti ai lavori per questo importante passo compiuto nella direzione di una maggiore uniformità e riduzione dei dubbi applicativi. 


a cura di: 

Avv. Giovanni Tagliavini

pubblicato su:  

C&S Informa, volume 13, numero 1 anno 2012