Le novità 2013 in tema di fatturazione

Temi e Contributi
05/04/2013

Con il recepimento della Direttiva 2010/45/UE da parte della legge di Stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012) il legislatore ha introdotto numerose e significative novità in materia di fatturazione riguardanti le operazioni soggette all’obbligo di emissione della fattura, il contenuto del documento, le modalità e i termini di emissione dello stesso; la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

Con il recepimento della Direttiva 2010/45/UE da parte della legge di Stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012) il legislatore ha introdotto numerose e significative novità in materia di fatturazione riguardanti le operazioni soggette all’obbligo di emissione della fattura, il contenuto del documento, le modalità e i termini di emissione dello stesso; la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013. [1]
L’attività di revisione della normativa IVA comunitaria di cui al c.d. VAT Package, da cui le recenti modifiche interne discendono, ha come principale obiettivo l’armonizzazione delle legislazioni IVA nazionali al fine di facilitare il controllo sulle operazioni intracomunitarie. [2]
Le modifiche in vigore da quest’anno possono distinguersi in modifiche relative a “profili meramente formali” e modifiche che, invece, hanno impatti sostanziali.

Contenuto della fattura
Le principali novità di natura formale riguardano il contenuto della fattura ed in particolare:

  • la numerazione: è necessario che sia adottata una numerazione progressiva, che consenta di identificare il documento in maniera univoca; [3]
  • gli elementi essenziali: diventa obbligatorio indicare il numero di partita IVA (numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato estero di stabilimento per i soggetti passivi stabili in altri Stati comunitari) ovvero il codice fiscale del cessionario / committente; 
  • l’indicazione della tipologia di operazione, identificata non solo mediante la norma di riferimento (diventata facoltativa) ma mediante una specifica dicitura (esente, regime del margine, non soggetta, non imponibile, inversione contabile, autofatturazione);
  • la possibilità di emissione della fattura semplificata (ossia che riporti il solo numero di partita IVA, di identificazione IVA, o il codice fiscale del cessionario / committente, descrizione generica dei beni e servizi, l’ammontare del corrispettivo e dell’imposta, o dell’aliquota applicata); [4]
  • la possibilità di emettere la fattura elettronica “in un qualunque formato elettronico” [5]; il soggetto passivo, per effetto della modifica, può scegliere liberamente quale formato elettronico adottare purché garantisca l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità del documento “dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”. [6]

Estensione obbligo di fatturazione
La prima novità con “impatto sostanziale” è l’estensione dell’obbligo di fatturazione in relazione alle operazioni prive del c.d. “presupposto territoriale” [7].
Prima delle modifiche in oggetto l’obbligo di emissione della fattura riguardava solamente le prestazioni di servizi “generici” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari, sebbene fosse prassi comune emettere fattura anche con riferimento alle altre operazioni non territoriali. Oggi l’obbligo di fatturazione è disciplinato nel decreto IVA anche per le seguenti fattispecie:
a) operazioni da individuare in fattura come “non soggette”:

  • cessioni di beni effettuate fuori dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 7-bis DPR n. 633/1972, indipendentemente dalla qualifica del cliente come soggetto passivo d’imposta o privato;
  • prestazioni di servizi rese fuori dell’Unione Europea ai sensi dell’artt. 7-ter ss. DPR n. 633/1972, indipendentemente dalla qualifica del cliente come soggetto passivo d’imposta o privato;

b) operazioni da individuare in fattura come “inversione contabile”: 

  • cessioni di beni effettuate, ai sensi dell’art. 7-bis DPR n. 633/1972, nei confronti di soggetti debitori d’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea; [8] 
  • le prestazioni di servizi rese, ai sensi dell’artt. 7-ter ss. DPR n. 633/1972, nei confronti di soggetti debitori d’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea. [9]

Ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, la verifica della sussistenza della soggettività passiva del committente /cessionario comunitario non può essere effettuata in astratto ma determina la necessità di approfondire la disciplina IVA in vigore nello Stato comunitario “di destinazione”.

Volume d’affari
Altra modifica rilevante riguarda le modalità di calcolo del volume d’affari: ai sensi del nuovo art. 20, co. 2, DPR n. 633/1972, non sono più escluse dalle operazioni rilevanti “le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in altri stati UE non soggette ai sensi dell’art. 7-ter”. Si ritiene [10] che in assenza di una specifica esclusione, tutte le operazioni per le quali opera il nuovo obbligo di emissione della fattura contribuiscano alla determinazione del volume d’affari, in quanto “effettuate, registrate o soggette a registrazione” ai sensi dell’art. 20, co. 1, DPR n. 633/1972.
L’ampliamento delle operazioni da considerare al fine del calcolo del volume d’affari ha ricadute anche sull’esercizio dell’opzione per il regime di liquidazione trimestrale, sul calcolo della soglia di 50.000 euro per la presentazione mensile / trimestrale della c.d. “comunicazione black list”, sull’accesso al nuovo regime dell’IVA “per cassa”, sul calcolo del presupposto per il diritto al rimborso d’imposta di cui all’art. 30, co. 2, lett. b), DPR n. 633/1972 (effettuazione di cessioni all’esportazione e assimilate in misura superiore al 25% del volume d’affari). [11]
L’estensione del volume d’affari non esplica invece effetti sull’acquisizione / mantenimento dello status di “esportatore abituale” dell’operatore: il parametro utilizzato (rapporto tra operazioni non imponibili e volume d’affari) è stato, infatti, modificato nel senso di escludere, dal volume d’affari, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del presupposto territoriale ma comunque soggette all’obbligo di fatturazione.

Momento di effettuazione delle operazioni comunitarie
Ulteriori modifiche riguardano il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, da cui derivano gli obblighi di fatturazione, di registrazione, dichiarativi, e che si affiancano alle analoghe modifiche relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi di cui alla L. n. 217/2011 (in vigore dal 17 marzo 2012).
Dal 1 gennaio 2013 le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano entrambi effettuati all’inizio del trasporto / spedizione al cessionario; [12] [13] qualora le cessioni o gli acquisti intracomunitari siano effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese, le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese. [14] La fattura relativa alla cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione (con riferimento al mese di effettuazione). La normativa attualmente vigente non distingue più, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione, tra trasporto del bene ceduto con mezzi del cedente (rilevante il momento di consegna) o con mezzi del cessionario (rilevante il momento dell’arrivo nel luogo di destinazione in Italia).
È inoltre importante evidenziare che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione di una cessione di beni intracomunitaria, non rileva più il pagamento di acconti, mentre rileva ancora l’emissione anticipata della fattura: il pagamento di un acconto per uno scambio intracomunitario di beni non determina l’obbligo di emissione della relativa fattura, mentre l’emissione di una fattura anticipata (prima dell’inizio del trasporto / spedizione al cessionario) anticipa l’esigibilità dell’IVA esposta nel documento. [15]

Fatturazione delle operazioni prive del requisito territoriale con soggetti UE
Nuova formulazione anche per l’art. 17 co. 2 DPR 633/1972:  la legge di Stabilità 2013 ha, infatti, esteso l’applicazione degli adempimenti relativi alla fatturazione e registrazione ai sensi della normativa comunitaria a tutte le operazioni (cessioni di beni o di prestazioni di servizi) effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea per le quali il cessionario/committente italiano è soggetto passivo: di conseguenza,  l’integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario (in luogo dell’autofatturazione) diventa il regime ordinario, oltre che per le prestazioni di servizi “generi” [16], anche per:

  • gli acquisti di beni ex-art. 7-bis DPR n. 633/1972;
  • le prestazioni di servizi “specifici” ricevuti.

Con riferimento alle operazioni non territoriali effettuate con controparte comunitaria sarà necessario provvedere all’integrazione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con riferimento al mese di riferimento. Il committente / cessionario dovrà emettere un’autofattura (entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione) nel solo caso in cui la fattura del fornitore comunitario non sia ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione. [17]
Il regime dell’autofatturazione continua invece a trovare applicazione (oltre ai casi di ritardo nella ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario) per tutte le prestazioni di servizi “generici” e “specifici” ricevuti da operatori economici extra-U.E. [18] e per gli acquisti di beni ex-art. 7-bis DPR n. 633/1972 da operatori economici extra-U.E..

Fatturazione differita
Infine, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è stato ampliato l’ambito di applicazione della fatturazione c.d. differita: in deroga al principio generale che dispone l’emissione della fattura al momento dell’effettuazione della dell’operazione, è ammessa la fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione non solo per le cessioni di beni risultanti da DDT, ma anche per le prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione”. La fatturazione differita può riguardare anche le cessioni intracomunitarie di beni, le prestazioni di servizi “generici” resi nei confronti di soggetti passivi UE, le prestazioni di servizi “generici” verso paesi extra-U.E. ed anche l’autofatturazione delle prestazioni di servizi ricevuti da fornitori.

Tabella di riepilogo delle operazioni effettuate da soggetto passivo IVA residente in Italia

(cfr. Zuech, F., “Estensione della fatturazione per le operazioni extraterritoriali: luci e ombre”, in La circolare tributaria, n. 2/2013)

Operazione

Committente

Fatturazione in Italia (e dicitura)

Servizio “generico” (ex-art. 7-ter)

Operatore U.E.

SI (inversione contabile)

Operatore extra-U.E.

SI (operazione non soggetta)

Servizio “specifico” (artt. da 7-quater a 7-septies) territorialmente rilevante in un altro Stato U.E.

Operatore U.E. (debitore nello Stato in cui l’operazione è territoriale)

SI (inversione contabile)

Operatore U.E. (diverso dal precedente)

NO (possibile necessità di identificazione o nomina del rappresentante fiscale nello stato estero).

Operatore extra-U.E.

Privato (IT, U.E., extra-U.E.)

Servizio “specifico” (artt. da 7-quater a 7-septies) territorialmente rilevante in un altro Stato extra-U.E.

Operatore U.E. (debitore nello Stato in cui l’operazione è territoriale)

SI (operazione non soggetta)

Operatore U.E. (diverso dal precedente)

Operatore extra-U.E.

Privato (IT, U.E., extra-U.E.)

Cessione di beni estero su estero (art. 7-bis) che si trovano e rimangono nello stesso Stato U.E.

Operatore U.E. (debitore nello Stato in cui l’operazione è territoriale)

SI (inversione contabile)

Operatore extra-U.E.

SI (operazione non soggetta)

Operatore U.E. (diverso dal precedente)

NO (possibile necessità di identificazione o nomina del rappresentante fiscale nello stato estero).

Operatore italiano

Cessione di beni estero su estero (art. 7-bis) che si trovano in un paese extra-U.E.

Operatore U.E.

SI (operazione non soggetta)

Operatore extra-U.E.

Operatore italiano


[1] Per la data di entrata in vigore, cfr. art. 1, co. 12, D.L. n. 216/2012. L’Agenzia delle entrate, con riferimento ad una disposizione analoga (art. 8, co. 5, L. n. 217/2011, relativo alla modifica del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter DPR n. 633 del 1972), ha chiarito che le operazioni che si consideravano effettuate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa avrebbero continuato ad essere soggette al regime previgente (cfr. circolare Agenzia delle Entrate, n. 35/2012, risposta al quesito n. 3.2: “Le prestazioni di servizi, la cui ultimazione (o la cui maturazione dei corrispettivi) sia, invece, intervenuta anteriormente al 17 marzo 2012, non potranno essere considerate effettuate a partire da tale data e, di conseguenza, continueranno ad essere assoggettate alla previgente regola generale, di cui al terzo o quarto comma del citato articolo 6, secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di emissione della fattura.”).
[2] Cfr. CENTORE, P., “Le nuove regole temporali delle operazioni intracomunitarie”, in Fiscalità e commercio internazionale, n. 12/2012, pp. 5 ss..
[3] L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 1/2013 ha precisato che, in alternativa all’inizio di una numerazione che prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività fino alla cessazione della stessa “[…] il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare” in quanto l’univocità della fattura è “comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data […]”. È altresì possibile adottare unna numerazione progressiva che indichi numero e anno di fatturazione (es.: 01/2013, 2013/01, etc.).
[4] Di cui all’art. 21-bis DPR n. 633/1972.
[5] Può trattarsi di documento in formato XML, messaggio di posta elettronica con allegato PDF, etc..
[6] Cfr. SCOPACASA, F., “La fattura elettronica, l’inversione contabile e i casi di autofatturazione”, in Corriere Tributario, n. 2/2013, pp. 90 ss..
[7] Si tratta delle operazioni che non si considerano effettuate sul territorio italiano e che, pertanto, non sono soggette ad IVA in Italia.
[8] Le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 D.L. n. 331/1993, pur trattandosi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, continuano ad essere individuate mediante la dicitura “non imponibile” ai sensi dell’art. 46, co. 2, D.L. n. 331/1993.
[9] Risultano escluse dal nuovo obbligo di fatturazione, ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, lett. a), DPR n. 633/1972, le operazioni esenti di cui all’art. 10, co. 1, nn. 1, 2, 3, 4, 9, DPR n. 633/1972 effettuate nei confronti di operatori comunitari.
[10] Cfr., tra gli altri, RICCA, F., 2013, “Dal 1° gennaio 2013 cambiano gli obblighi di fatturazione, i termini di emissione e i contenuti della fattura”, in Corriere Tributario, n. 2/2013, pp. 81 ss., SPERA, M., “Operazioni comunitarie, reverse charge e volume d’affari”, in Pratica fiscale e professionale, n. 3/2013, pp. 45 ss..
[11] Cfr., tra gli altri, RICCA, F., op. cit., SPERA, M., op. cit..
[12] Oltre ad abbandonare, per le cessioni intracomunitarie di beni, il riferimento all’art. 6 DPR n. 633/1972 di cui all’art. 56 D.L. n. 331/1993, sono stati allineati i momenti di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Come confermato da CENTORE, P., “Il (nuovo) momento impositivo (…)”, op. cit., e SPERA, M., op. cit., la ratio della modifica è sincronizzare la presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquisti e cessioni intracomunitari.
[13] Sono comunque mantenute le regole di rinvio dell’effettuazione previste in presenza di condizioni sospensive o in caso di trasferimento di beni mediante contratti estimatori.
[14] Cfr. SPERA, M., op. cit..
[15] A differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi intracomunitari per i quali è rilevante ai fini dell’effettuazione il pagamento anticipato ma non il ricevimento della fattura anticipata; cfr. CENTORE, P., “Il (nuovo) momento impositivo (…)”, op. cit..
[16] Gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi “generici” ricevuti (effettuate a partire dal 17 marzo 2012) erano infatti già soggette al regime dell’integrazione ai sensi degli artt. 46-47 D.L. n. 331/1991.
[17] Diventa pertanto necessario monitorare sia l’arrivo della fattura del fornitore comunitario, sia il momento di “vera” effettuazione dell’operazione (cfr. CENTORE, P., “Il (nuovo) momento impositivo (…)”, op. cit.).
[18] Cfr. SCOPACASA, F., op. cit..

a cura di: 

dott. Mauro Tosato

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 2 anno 2013