La riforma del codice del consumo – principali novità e disciplina attuale

Temi e Contributi
26/06/2014

Il D.Lgs. 21.2.2014 n. 21, pubblicato in G.U. 11.3.2014 - di recepimento della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (“consumer rights”) - è intervenuto in maniera incisiva sul Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2205), riscrivendone l’intero capo I del titolo III, Parte III, originariamente dedicato ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed ai contratti a distanza. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 13 giugno.

Fra le principali novità rispetto alla presente stesura si possono evidenziare le seguenti:

  • nel capo è stata inserita, accanto alla disciplina delle particolari forme contrattuali che già ne formavano oggetto, anche una disposizione di carattere generale, valevole cioè per tutti i contratti da concludere con i consumatori, anche se negoziati in forma diversa dalla contrattazione a distanza o al di fuori dei locali commerciali; si tratta dell’art. 48, che – nell’intento di dare concretezza al principio di buona fede, correttezza e lealtà contenuto nell’art. 39 del Codice - prevede per il professionista (cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) obblighi di informazione assai dettagliati e gravosi (relativamente, ad esempio, alle caratteristiche principali dei beni o servizi offerti al consumatore; all’identità del professionista stesso, alla sua sede e numero di telefono; al prezzo totale dei beni o servizi offerti o ai criteri di calcolo degli stessi; alle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; al trattamento degli eventuali reclami; all’esistenza della garanzia legale di conformità dei beni, del servizio post-vendita e delle altre garanzie commerciali, se applicabili; alla durata del contratto etc.). Provvidenzialmente, tale norma (con tutto il carico di informazioni, e conseguente macchinosità, che comporta) viene espressamente dichiarata inapplicabile ai contratti “che implichino transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione” (quali ad es. gli acquisti al supermercato, nei negozi di vendita al dettaglio etc.);
  • con specifico riferimento ai contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali, si prevede ora espressamente a carico del professionista - salvo specifiche eccezioni - l’obbligo di forma scritta (non è specificato se ai fini della validità o della prova) e di linguaggio chiaro e comprensibile;
  • il termine per esercitare il c.d. diritto di ripensamento nei contratti a distanza e conclusi fuori dai locali commerciali viene esteso dai precedenti 10 giorni agli attuali 14;
  • il consumatore, sempre per i contratti a distanza e per quelli conclusi fuori dai locali commerciali, una volta esercitato il diritto di ripensamento, ha la possibilità di restituire il prodotto anche se deteriorato, essendo responsabile solo per la diminuzione di valore (mentre nella disciplina precedente la sostanziale integrità del bene era condizione essenziale per l’esercizio del recesso);
  • nel concetto di contratto negoziato fuori dai locali commerciali viene ora fatta rientrare anche l’ipotesi in cui il contratto venga concluso nei locali del professionista, ma “immediatamente dopo” che il consumatore sia stato avvicinato “personalmente e singolarmente dal professionista” in un luogo diverso dai locali commerciali (viene in sostanza dato rilievo anche alla fase pre-contrattuale, di aggancio del cliente);
  • viene proposto, in allegato al decreto, un modulo o fac-simile di comunicazione di recesso, che il consumatore può utilizzare in alternativa ad altra comunicazione da cui risulti esplicita dichiarazione in tal senso.

Evidenziate tali più significative novità, si può ora dar conto della disciplina dei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali quale risultante dal nuovo articolato.

È innanzitutto previsto che il professionista dia al consumatore, oltre alle informazioni previste in via generale per tutti i contratti di consumo (di cui si è detto sopra), ulteriori informazioni aggiuntive fra le quali: l’indirizzo cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami, se diverso dalla sede del professionista; le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali; l’esistenza del diritto di recesso, i suoi termini e modalità di esercizio e le sue conseguenze; la possibilità, se esistente, di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo.

In linea generale, tali informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole prima che il consumatore sia vincolato dal contratto.

Sono tuttavia previste alcune deroghe in relazione a particolari fattispecie che, nella prassi, poco si prestano ad eccessive formalità; ad esempio, nel caso in cui il professionista venga chiamato al domicilio del consumatore per riparazioni o manutenzioni di importo inferiore ai 200 euro (v. ad es. l’idraulico), egli può limitarsi in prima battuta a fornire soltanto alcune delle informazioni di cui si è detto (quali, ad esempio, la sua identità e la sua sede), restando peraltro obbligato ad inserire tutte le medesime informazioni nella successiva conferma di contratto; nel caso in cui le negoziazioni avvengano telefonicamente, il professionista può fornire a voce le informazioni previste dalla normativa (purché con linguaggio semplice e comprensibile), fatto salvo l’obbligo di fornire per iscritto tali informazioni nella successiva conferma del contratto, che deve essere inviata al cliente entro un termine ragionevole dalla negoziazione telefonica, ed al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che abbia inizio l’esecuzione del servizio (è importante sottolineare che, comunque, il cliente è vincolato dal contratto solo dopo avere sottoscritto tale conferma).

Per quanto riguarda il diritto di recesso spettante al consumatore, si è già anticipato che esso può essere esercitato nel termine di 14 giorni (non più 10), decorrenti: a) nel caso di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, dal giorno della conclusione del contratto (che, nel caso di contratto conclusi telefonicamente, si è già detto corrispondere alla sottoscrizione, da parte del cliente, della conferma del contratto concluso a distanza); b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.

Nell’ipotesi in cui il professionista, violando gli obblighi di informazione a suo carico, abbia omesso, nella fase pre-contrattuale, di informare il cliente circa l’esistenza, i termini e le modalità di esercizio del recesso, il termine a disposizione del consumatore viene elevato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale (risultando quindi pari a dodici mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto di servizi o dal ricevimento dei beni acquistati). Se l’informativa in ordine al diritto di recesso viene fornita durante i primi dodici mesi, il periodo a disposizione del consumatore per l’esercizio del diritto è di 14 giorni dal ricevimento delle informazioni.

Il diritto di recesso può essere esercitato, in via alternativa, inviando al professionista il “modulo-tipo” proposto dal D.Lgs. 21/2014, ovvero mediante una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di sciogliersi dal contratto.

Nella pendenza del termine per l’esercizio del recesso, il contratto può naturalmente avere esecuzione: nella vendita di beni, attraverso la consegna degli stessi al consumatore, ed il pagamento del relativo prezzo al professionista; nella prestazione di servizi, attraverso l’attivazione/inizio di tali servizi ed il pagamento del relativo corrispettivo.

Una volta esercitato il recesso da parte del cliente (e comunque entro il termine di 14 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione), il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore ogni pagamento da questi eseguito, comprensivo anche delle eventuali spese di consegna, mentre il cliente (nello stesso termine di 14 giorni) deve restituire i beni, sostenendo solo il costo diretto della restituzione, senza spese o esborsi supplementari; a favore del professionista è peraltro prevista la possibilità di trattenere il rimborso sino a che non gli siano restituiti i beni.

Nel caso di contratto di servizi, di cui già sia iniziata l’esecuzione al momento del recesso, il consumatore deve corrispondere al professionista un importo proporzionale al servizio prestato, calcolato sulla base del prezzo totale stabilito in contratto.

La legge prevede delle eccezioni al diritto di recesso (ossia dei casi in cui tale diritto non spetta al consumatore).

Fra tali eccezioni, si annoverano:

  • la fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati secondo le esigenze del cliente;
  • la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
  • i servizi di riparazione e manutenzione resi dal professionista al domicilio e su invito del consumatore (se il professionista, in occasione della visita, fornisce servizi ulteriori rispetto al motivo della chiamata o fornisce componenti e pezzi di ricambio diversi da quelli necessari per effettuare le riparazioni o manutenzioni richieste, il diritto di recesso si applica solo a tali servizi o beni supplementari).

Infine viene ribadita, per le controversie fra professionista e consumatore inerenti l’applicazione delle nuove disposizioni, la competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Resta quindi da verificare se ed in che misura le nuove disposizioni, caratterizzate da un indubbio aggravio degli obblighi a carico del professionista, si riveleranno adeguate a salvaguardare, in maniera più efficace rispetto al passato, gli interessi del consumatore, che viene tutelato - nell’intenzione del legislatore, comunitario prima ancora che nazionale - quale parte “debole” del rapporto.

 

a cura di: 

Avv. Giacomo Olivati

pubblicato su:

C&S Informa, volume 15, numero 2 anno 2014