La revocatoria degli atti pregiudizievoli ai creditori

Temi e Contributi
09/12/2013

Il presente articolo vuole proporre una breve panoramica degli atti potenzialmente pregiudizievoli agli interessi dei creditori, posti in essere dall’imprenditore in situazione di crisi aziendale e oggetto di successiva revocatoria fallimentare.

Come noto, la sentenza dichiarativa di fallimento produce, sul patrimonio del debitore, gli effetti del pignoramento generale, determinando la perdita della materiale disponibilità dei beni dedicati all’attività d’impresa e della loro amministrazione. La gestione si trasferisce quindi in capo al curatore che, nell’interesse collettivo della massa dei creditori, procede all’individuazione e alla liquidazione degli asset aziendali.

Diversamente da quanto accade nelle azioni esecutive individuali, il fallimento coinvolge l’intero patrimonio del soggetto fallito, che a norma dell’art. 2740 c.c. sappiamo rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Sul piano giuridico, la necessità di conservare il patrimonio aziendale nell’interesse primario del ceto creditorio, quale inevitabile conseguenza del cosiddetto “spossessamento”, si traduce a norma dell’art. 44 L.F., nell’immediata inefficacia degli atti disposti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Ma cosa accade agli atti eseguiti dall’imprenditore nel momento in cui erano già evidenti i segni dello stato di insolvenza e che abbiano conseguentemente compromesso l’integrità dell’azienda?
Gli strumenti, finalizzati al ripristino del diritto di natura economico-patrimoniale a garanzia dell’interesse dei creditori sociali (art. 2740 c.c.), trovano massima espressione nell’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, di cui rispettivamente agli art. 2901 – 2904 c.c. e 67 L.F..
La prima, generalmente azionata dal singolo creditore (al di fuori delle procedure concorsuali), consente di ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti posti in essere dal debitore, in pregiudizio del proprio diritto; la revocatoria fallimentare, per contro, viene esperita dal curatore con il preciso intento di ristabilire pari condizioni tra i creditori concorsuali (par condicio creditorum), a fronte degli atti dispositivi con cui l’imprenditore abbia consapevolmente (consilium fraudis) determinato o aggravato il proprio stato d’insolvenza.

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE
Tralasceremo in questa sede, l’analisi della revocatoria ordinaria, per concentrare l’attenzione sugli aspetti più rilevanti dell’azione in sede fallimentare.
La legge indica una prima netta distinzione nella tipologia degli atti revocabili: quelli a titolo gratuito di cui all’art. 64 L.F. e quelli a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, richiamati dall’art. 67 L.F..
La natura propria dell’atto, diviene quindi l’elemento distintivo in grado di condizionare gli effetti per i creditori: se da un lato, l’inefficacia assume carattere pressoché automatico, direttamente imputabile alla gratuità dell’atto, dall’altro necessità sempre e comunque di un accertamento giudiziale, su iniziativa di parte.

GLI ATTI A TITOLO GRATUITO
Ai sensi dell’art. 64 L.F., gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, sono privi di effetto rispetto ai creditori. Rimangono esclusi, i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, nei limiti in cui la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
L’ambito di applicazione della norma, non è limitato al semplice trasferimento della proprietà senza corrispettivo, ma coinvolge fattispecie giuridiche più ampie, quali la donazione, le garanzie su debiti altrui, l’estinzione di posizioni debitorie di soggetti terzi, per le quali l’inefficacia interviene ex lege, non necessitando di ulteriori elementi probatori di natura soggettiva o oggettiva, come invece richiesto nella revocatoria di cui all’art. 67 L.F..
Perché possa operare tale automatismo, non è tuttavia sufficiente il richiamo alla generica definizione di gratuità del negozio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 6538 del 18.03.2010, ha definitivamente ricondotto la natura onerosa o meno dei cosiddetti “negozi astratti” -in quanto tali mancanti della funzione predeterminata, che tradizionalmente collega il fine del contratto con la sua causa economico giuridica- allo scopo pratico degli stessi (“causa concreta”) quale sintesi di interessi a cui sono concretamente diretti.
Il medesimo negozio giuridico, quale l’adempimento di un debito altrui (società che estingue il debito del socio verso l’istituto di credito), può quindi configurarsi alternativamente come oneroso o gratuito, in ragione della causa concreta, da verificarsi necessariamente caso per caso. L’operazione potrà definirsi gratuita e come tale soggetta ad inefficacia ai sensi dell’art. 64 L.F, qualora il solvens poi dichiarato fallito, non ne tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale diretto o indiretto; diversamente, se alla prestazione senza corrispettivo segue, anche indirettamente, un beneficio economico.
La Suprema Corte ritiene altresì che, nel caso di specie, mancando il rapporto sinallagmatico tipico del contratto a prestazioni corrispettive, il curatore potrà assolvere all’onere della prova ricorrendo ad elementi presuntivi, a fronte dei quali, spetterà al creditore beneficiario dimostrare un riflesso patrimoniale diretto o indiretto, anche in capo al soggetto disponente.

Tra gli atti a titolo gratuito, potenzialmente lesivi dell’interesse dei creditori, non possiamo non menzionare la donazione, definita dall’art. 769 c.c. come “il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di quest’ultima di un proprio diritto o assumendo, verso la stessa, un’obbligazione”.
Nei casi più frequenti, a seguito del fallimento del donante, il curatore potrà quindi sollevare l’inefficacia della donazione di un immobile disposta dall’imprenditore in situazione di evidente difficoltà economica, a favore di un parente (Cassazione 11924/2009), piuttosto che la donazione di quote e azioni sociali o le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte nell’ambito di accordi di separazione coniugale. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 8678 del 10.04.2013, ha precisato come tali assegnazioni, per le particolari e non generalizzabili circostanze in cui hanno luogo, possono assumere le caratteristiche di atti a titolo oneroso piuttosto che gratuito a seconda che trovino giustificazione nel dovere di compensare o di ripagare il coniuge, per quanto svoltosi nel corso della vita matrimoniale. La Corte, ritiene pertanto fondata la richiesta della curatela in ordine all’inefficacia dell’atto con cui l’imprenditore poi fallito, attribuì l’unico immobile di proprietà alla moglie, già destinataria di assegno di mantenimento.

GLI ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE
La revocatoria degli atti a titolo oneroso è regolata dall’art. 67 L.F. ed è finalizzata a reintegrare, a favore della massa dei creditori, le garanzie patrimoniali venute meno per effetto degli atti posti in essere dall’imprenditore nei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.
Affinché il Giudice Delegato possa disporre la revocabilità di tali atti, è tuttavia necessaria un’attenta verifica dei presupposti di carattere oggettivo e soggettivo.
Il curatore non potrà quindi prescindere dall’accertamento del reale pregiudizio delle ragioni dei creditori (eventus damni/presupposto oggettivo), piuttosto che della conoscenza, in capo al soggetto terzo, dello stato d’insolvenza del debitore (consilium fraudis/scientia decoctionis/presupposto soggettivo). Diversamente da quanto accade nella revocatoria ordinaria, il curatore potrà tuttavia basarsi su presunzioni di legge, assolute o relative, in grado di assicurare l’assolvimento dell’onere probatorio.
Quanto alla prova del danno (eventus damni), la stessa norma ne conferisce un diverso peso, in funzione del momento in cui l’atto è stato compiuto. Mentre per gli atti di cui all’art. 67 comma 1 (atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento, nell’anno anteriore; pegni e ipoteche volontarie, costituiti nell’anno anteriore al fallimento, per debiti preesistenti non scaduti; pegni, ipoteche giudiziali e volontarie, costituiti entro i sei mesi anteriori, per debiti scaduti), l’elemento oggettivo è quantitativamente determinabile (si pensi alla locuzione “prestazioni eseguite o obbligazioni assunte dal fallito che sorpassano di oltre un quarto, ciò che a lui è stato dato o promesso”), per gli atti eseguiti nei sei mesi precedenti, richiamati dal comma 2, la prova del danno perde di qualsiasi valenza, ritenendosi implicitamente assunta per presunzione legale assoluta, nella pura e semplice lesione della par condicio creditorum, conseguente al mero compimento di un atto vietato nell’arco temporale di riferimento.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 7028 del 28.03.2006 e ormai consolidato in giurisprudenza (Tribunale di Padova sez. II 23.10.2010; Cassazione Civile 26.02.2010 n. 4785; Cassazione Civile 17.12.2010 n. 25571; Tribunale di Trento 28.01.2013), al curatore spetterà la sola prova della conoscenza, in capo al soggetto terzo, dello stato di insolvenza del debitore, a nulla rilevando la circostanza che il pagamento sia intervenuto per soddisfare un credito assistito da privilegio generale o speciale, la cui piena soddisfazione avrebbe comunque trovato compimento in sede fallimentare. Viene pertanto ribadito, ad esempio, l’interesse del curatore ad esperire sempre e comunque l’azione revocatoria, tenuto conto che l’accertamento del pregiudizio alle ragioni dei creditori, potrà definitivamente quantificarsi solo al momento del riparto finale. Diviene così revocabile, la vendita dell’immobile di proprietà del fallito, intervenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, con soddisfazione anticipata (rispetto al riparto fallimentare) del creditore munito di privilegio ipotecario.
Gli atti potenzialmente lesivi dell’interesse dei creditori, oggetto di revocatoria, possono essere molteplici. Volendo delimitare l’indagine alle situazioni più frequenti, anche alla luce delle difficoltà imprenditoriali che possono conseguire all’attuale congiuntura economica, ci soffermeremo brevemente su tre casi.

L’IPOTECA VOLONTARIA
La Corte di Cassazione si è più volte espressa sulla revocabilità delle ipoteche volontarie iscritte nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 1 L.F.. Il principio assunto dalla Corte, prevede l’inefficacia dei negozi giuridici indiretti, finalizzati all’estinzione di passività pregresse a carattere solutorio.
E’ emblematico il caso esaminato dalla Suprema Corte con sentenza n. 19735 del 17.07.2008. La società debitrice aveva sottoscritto, nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento, un mutuo fondiario con iscrizione ipotecaria a favore dell’Istituto di Credito. Le somme mutuate confluivano sul conto corrente della società e contestualmente girocontate, ad estinzione dei saldi passivi preesistenti. L’operazione, revocabile ai sensi dell’art. 67 c. 1 come mezzo anormale di pagamento in evidente contrasto con il principio della par condicio creditorum, consentiva di fatto il ripianamento delle esposizioni debitorie pregresse di natura chirografaria (prive di garanzia), a fronte dell’accensione di un nuovo mutuo assistito da privilegio ipotecario (dello stesso orientamento anche il Tribunale di Padova con sentenza del 01.03.2002).

LA CESSIONE DEL CREDITO
La fattispecie, assai frequente nelle situazioni di crisi aziendale, può rappresentare un tipico caso di “mezzo anormale di pagamento”, revocabile a norma dell’art. 67 c. 1 n. 2.
La cessione del credito, civilisticamente regolata dall’art. 1260 c.c., si caratterizza per essere un contratto a causa variabile, collocabile all’interno di diversi negozi giuridici, secondo il preciso accordo tra le parti (es. cessione di crediti nell’ambito del contratto di compravendita, piuttosto che nel contratto di finanziamento). L’indagine del curatore dovrà quindi estendersi alla verifica delle specifiche finalità del singolo atto di cessione, il cui carattere solutorio piuttosto che di garanzia, ne condizionerà l’effettiva revocabilità.
Solo nel primo caso infatti, la cessione del credito assume la forma di “mezzo anormale”, rispetto ai pagamenti effettuati con denaro o titoli di credito equivalenti nelle ordinarie transazioni commerciali e come tale, soggetto a revocatoria ai sensi dell’art. 67 c.1 n. 2.
Per contro, ove la cessione del credito venga stipulata a garanzia di un debito sorto contestualmente, con riferimento non tanto all’aspetto cronologico, quanto al nesso di causalità, potrà ritenersi esclusa dalla revocatoria fallimentare, secondo quanto più volte ribadito dall’ormai consolidata giurisprudenza (Cassazione 27.05.2013 n. 13101; Cassazione 10.06.2011 n. 12736; Cassazione 27.04.2011 n. 9388; Cassazione 31.08.2005 n. 17590).  

LA SIMULAZIONE DEL PREZZO
L’art. 67 c. 1 n. 1, sottopone a revocatoria gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento, quando “le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto, quanto a lui è stato dato o promesso”.
L’ipotesi, assai frequente nella compravendita immobiliare, ricorre ogniqualvolta il contratto esponga un corrispettivo inferiore a quanto effettivamente pagato. Dichiarato il fallimento del cedente, il curatore potrà quindi opporre la revocatoria dell’atto di cessione agli acquirenti, su cui graverà la prova l’intervenuta simulazione.
La recente giurisprudenza, richiamando principi di diritto già consolidati, ha confermato come il maggior prezzo corrisposto dall’acquirente, deve trovare inconfutabile supporto in documenti aventi data certa anteriore al fallimento, da cui emerga senza possibilità di equivoco, il collegamento tra atto revocabile e versamento.
La prova della simulazione, non è in realtà così semplice, tenuto conto che gli accordi sul maggior prezzo, seppur in forma scritta, sono spesso privi di certezza temporale. La Cassazione è più volte intervenuta sul punto, ritenendo ad esempio non sufficiente, a riprova del maggior corrispettivo, la sola esibizione documentale dei titoli di credito (es. assegni circolari), se non suffragata da elementi in grado di collegare incontestabilmente il titolo al corrispondente contratto di cessione, a nulla rilevando la sola data certa dello strumento finanziario (Cassazione 25.09.2013 n. 21899; Cassazione 31.01.2013 n. 2315; Cassazione 16.10.2012 n. 17761).

a cura di: 

dott.ssa Lucia Busini

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 6 anno 2013