Il legislatore è nuovamente intervenuto in ordine al regime di solidarietà passiva operante tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è dunque nuovamente mutato.
La norma fondamentale in materia è l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 che, attualmente, dispone quanto segue: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il c.d. decreto semplificazioni (art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 2012), ha circoscritto con maggior precisione la solidarietà del committente, prevedendo che essa:
In sede di conversione del detto decreto legge è stata introdotta la possibilità per il committente di eccepire il beneficio di preventiva escussione.
La Riforma Fornero (legge n. 92/2012), infine, è intervenuta ad imporre il litisconsorzio necessario di tutta la filiera dell’appalto: i lavoratori e gli enti previdenziali dovranno convenire in giudizio per i crediti di propria competenza “il committente … unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori”. Il beneficio dell’escussione a favore del committente è stato confermato ed esteso anche ai rapporti di quest’ultimo con i subappaltatori, da eccepirsi nella prima difesa, e quindi nella memoria difensiva di costituzione.
Infine, l’ultimo capoverso dell’articolo 29, prevede la possibilità, da parte del committente, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l’azione di regresso. La disciplina in discorso non si applica qualora “il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Il decreto sviluppo (art. 13 ter del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, come inserito dall’allegato alla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134), infine, ha sostanzialmente reintrodotto, sotto il profilo fiscale, il meccanismo di controllo a catena previsto in passato dalla c.d. legge Bersani (art. 35, commi 28 – 34, del d.l. n. 223 del 2006 convertito dalla l.n. 248 del 2006 ed entrato in vigore soltanto in minima parte a fronte della abrogazione parziale intervenuta ad opera del d.l. n. 97 del 2008).
In sostanza: ogni imprenditore della filiera è tenuto a controllare il precedente anello della catena. In particolare:
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/e dell’8 ottobre 2012 ha fornito le seguenti direttive sul descritto meccanismo di controllo a catena:
a cura di:
Avv. Andrea Sitzia
pubblicato su:
C&S Informa, volume 13, numero 7 anno 2012