La responsabilità solidale negli appalti dopo la riforma del 2012

Temi e Contributi
12/12/2012

Il legislatore è nuovamente intervenuto in ordine al regime di solidarietà passiva operante tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è dunque nuovamente mutato.

La norma fondamentale in materia è l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 che, attualmente, dispone quanto segue: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

Il c.d. decreto semplificazioni (art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 2012), ha circoscritto con maggior precisione la solidarietà del committente, prevedendo che essa:

  • opera soltanto con riferimento al periodo di esecuzione dell’appalto;
  • comprende anche le quote di trattamento di fine rapporto maturate nel predetto periodo;
  • non riguarda le sanzioni civili per omissione contributiva, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

In sede di conversione del detto decreto legge è stata introdotta la possibilità per il committente di eccepire il beneficio di preventiva escussione

La Riforma Fornero (legge n. 92/2012), infine, è intervenuta ad imporre il litisconsorzio necessario di tutta la filiera dell’appalto: i lavoratori e gli enti previdenziali dovranno convenire in giudizio per i crediti di propria competenza “il committenteunitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori”. Il beneficio dell’escussione a favore del committente è stato confermato ed esteso anche ai rapporti di quest’ultimo con i subappaltatori, da eccepirsi nella prima difesa, e quindi nella memoria difensiva di costituzione.

Infine, l’ultimo capoverso dell’articolo 29, prevede la possibilità, da parte del committente, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l’azione di regresso. La disciplina in discorso non si applica qualora “il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”. 

Il decreto sviluppo (art. 13 ter del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, come inserito dall’allegato alla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134), infine, ha sostanzialmente reintrodotto, sotto il profilo fiscale, il meccanismo di controllo a catena previsto in passato dalla c.d. legge Bersani (art. 35, commi 28 – 34, del d.l. n. 223 del 2006 convertito dalla l.n. 248 del 2006 ed entrato in vigore soltanto in minima parte a fronte della abrogazione parziale intervenuta ad opera del d.l. n. 97 del 2008).

In sostanza: ogni imprenditore della filiera è tenuto a controllare il precedente anello della catena. In particolare:

  • l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno soltanto se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli accennati adempimenti, scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei Caf Imprese o dei professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro). L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
  • il committente, a sua volta, provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 200.000,00 se gli adempimenti in commento non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore; 
  • sono escluse le stazioni appaltanti dei contratti pubblici.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/e dell’8 ottobre 2012 ha fornito le seguenti direttive sul descritto meccanismo di controllo a catena: 

  • si applica soltanto ai contratti di appalto stipulati a far data dal 12 agosto 2012;
  • la certificazione circa la correttezza degli adempimenti deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a far data dall’11 ottobre 2012 (trattandosi di adempimenti tributari, in forza dello Statuto del contribuente essi si considerano esigibili soltanto dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma);
  • l’attestazione dell’avvenuto adempimento può essere assolta non solo a mezzo delle asseverazioni prestate dai Caf imprese e dai professionisti abilitati, ma anche attraverso un’apposita dichiarazione sostitutiva resa dall’appaltatore/subappaltatore (cosa questa, peraltro, non prevista dalla lettera della legge).

a cura di: 

Avv. Andrea Sitzia

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 7 anno 2012