Il D.Lgs. n. 123/2012 e le novità per fusioni e scissioni

Temi e Contributi
28/01/2013
In attuazione alla Direttiva 2009/109/CE, il Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123 introduce alcune significative semplificazioni in materia di relazioni e di documentazione nell’ambito delle operazioni di fusione e scissione.

Il D.Lgs. n. 123/2012, entrato in vigore il 18 agosto scorso, ha l’intento di semplificare gli adempimenti informativi e la documentazione inerenti le operazioni di fusione e scissione, con lo scopo evidente di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le imprese, pur contemperando tale esigenza con la necessità di fornire un’adeguata informativa a tutte le parti in causa. E questo, esonerando gli amministratori dalla redazione di documenti inessenziali e sfruttando tutti i mezzi di comunicazione oggi a disposizione, favorendo il canale informatico, che ha il pregio di essere veloce e poco costoso sia per chi mette a disposizione i contenuti informativi, sia per chi ne prende visione.

Progetto di fusione
Il testo previgente dell’art. 2501-ter prevedeva la necessità di depositare il progetto di fusione (o di scissione) presso il registro delle imprese ove hanno sede le società partecipanti. La novella offre una seconda soluzione: in alternativa al deposito presso il registro delle imprese, il progetto può essere pubblicato nel sito internet della società. In tal caso, è richiesto che la pubblicazione avvenga con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. La definizione di “sicurezza”, “autenticità” e “certezza della data” non vengono demandate, come forse ci si sarebbe atteso, ad un regolamento attuativo. Starà quindi agli operatori valutare la sussistenza delle predette condizioni. Resta il fatto che la novità va accolta con favore: l’autenticità del documento potrà essere garantita, per esempio, dall’apposizione della firma digitale sul documento stesso. La certezza della data del documento potrebbe essere assicurata dalla marcatura temporale (ma più difficile è capire come garantire la certezza della data di upload nel sito). Qualche dubbio resta anche sul come garantire la sicurezza del sito web. Inoltre in dottrina è stato da più parti sollevato il fatto che manca, ad oggi, un elenco dei siti web ufficiali delle imprese e queste modifiche al codice civile potrebbero essere un motivo in più per dare il via ad un censimento dei siti web delle società attraverso, per esempio, il Registro delle Imprese.

Situazione patrimoniale
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 123/2012, al deposito del progetto di fusione presso la sede sociale si affianca la pubblicazione dello stesso sul sito web della società.
In aggiunta, il novellato art. 2501-quater prevede la possibilità per le società con azioni quotate su mercati regolamentati di sostituire la situazione patrimoniale con la relazione finanziaria semestrale, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito/pubblicazione del progetto di fusione. Analoga semplificazione è stata introdotta per i progetti di scissione.
Un’ulteriore modifica riguarda l’esonero dalla predisposizione della situazione patrimoniale laddove vi rinuncino all’unanimità i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che garantiscono diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Questa facoltà era già prevista dall’art. 2506-ter c.c. per le scissioni e viene ora introdotta anche per le operazioni di fusione.

Informazioni ai soci
Due novità anche per l’art. 2501-quinquies in tema di relazione dell’organo amministrativo: in primis la necessità di segnalare ai soci e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito/pubblicazione del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione; in secundis, l’esonero dalla predisposizione della relazione dell’organo amministrativo laddove vi rinuncino all’unanimità i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che garantiscono diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Deposito degli atti
L’elenco dei documenti che l’art. 2501-septies prevede debbano restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione (progetto, bilanci e situazioni patrimoniali), in alternativa potranno anche essere pubblicati sul sito di ciascuna società partecipante alla fusione. La novella prevede anche che il socio abbia diritto di richiedere che gli vengano trasmesse telematicamente le copie dei documenti in parola, salvo che gli stessi non siano già liberamente reperibili sul sito internet della società.

Scissione
Anche per il progetto di scissione (art. 2506-bis) è prevista la semplificazione della pubblicazione nel sito internet della società, analogamente a quanto stabilito per il progetto di fusione. Per le scissioni proporzionali con beneficiaria di nuova costituzione non sarà più richiesta la redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell’organo amministrativo, analogamente a quanto già previsto per le fusioni semplificate.

a cura di: 

dott.ssa Rita Nalli 

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 8 anno 2012