Base imponibile consolidata europea: un sogno che si avvicina?

Temi e Contributi
30/05/2011

È stata presentata il 16 marzo scorso dalla Commissione UE al Consiglio UE una proposta dalla portata potenzialmente dirompente in termini di impulso alla creazione di un mercato interno europeo.

Gli Stati facenti parte dell’Unione Europea sono attualmente 27 e, naturalmente, altrettanti sono i sistemi fiscali. Le imprese, e i professionisti che le supportano, sanno bene che laddove si avvii un processo di internazionalizzazione occorre immediatamente fare i conti con un grado crescente di complessità, non solo sotto il profilo operativo ma anche sotto quello normativo / fiscale.

I gruppi, grandi o piccoli che siano, attivi a livello transnazionale sono giocoforza costretti a misurarsi, in campo fiscale, con complessità legate alla corretta individuazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, vale a dire con la spinosa materia, spesso foriera di problemi con le diverse Amministrazioni,  nota come “transfer pricing”. Le Amministrazioni Fiscali di tutto il mondo, consce che una percentuale elevatissima degli scambi internazionali avviene nelle transazioni infragruppo, negli anni hanno concentrato una crescente attenzione alla materia, spesso con buoni risultati, dal proprio punto di vista. Per quanto concerne l’Italia, lo scorso settembre è stato emanato il provvedimento Ministeriale che ha definito la documentazione che i gruppi operanti a livello transazionale devono predisporre per soddisfare le esigenze di compliance in materia. Lo sforzo richiesto, in termini di risorse ma anche di costi, è tutt’altro che trascurabile, traducendosi in attività che richiedono il contributo di molte persone e dedizione.

La proposta di direttiva in commento mira ad eliminare, o quantomeno a ridurre drasticamente, le problematiche sopra accennate mediante l’introduzione, del tutto facoltativa, della cosiddetta base imponibile consolidata europea, in sigla CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). Le imprese, appartenenti ad un gruppo e facenti parte di diversi paesi comunitari, potranno determinare un’unica base imponibile, con un sistema di regole comuni, compensando utili e perdite fiscali delle une e delle altre. La base imponibile verrà poi ripartita, in forza di criteri più avanti esposti, mentre non si assiste, per esplicita scelta strategico / politica, ad alcun intervento finalizzato ad armonizzare le aliquote di imposizione fiscale dei diversi Paesi. Si tratta, in sintesi, di un’ interessantissima operazione di semplificazione. I documenti di accompagnamento al progetto in esame offrono alcuni dati interessanti circa la riduzione di costi che l’adozione della CCCTB comporterebbe: nelle varie componenti e con tutta la prudenza del caso, vengono stimate riduzioni di costi per circa 3 miliardi di euro.

Vediamo ora alcune caratteristiche tecniche della proposta di direttiva.

Sotto il profilo soggettivo le disposizioni in esame saranno applicabili alla società degli Stati UE individuate nell’allegato I alla proposta di direttiva, a condizione che siano soggette alle imposte sul reddito societario; per quanto concerne l’Italia, l’allegato include S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative, società di mutua assicurazione ed “enti pubblici e privati che esercitano prevalentemente attività di tipo commerciale”. Fanno inoltre parte del gruppo le stabili organizzazioni situate in Stati membri.

Laddove si opti per l’applicazione della CCCTB, sarà necessario includervi, secondo quanto disposto dall’articolo 55 della proposta di direttiva, tutte le società appartenenti al gruppo (principio all in – all out, esplicitamente previsto quale scelta di politica fiscale nella parte introduttiva della proposta).

Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, infine, gli articoli 54 e 58 della proposta di direttiva prevedono che facciano parte del gruppo, ai fini qui rilevanti, le società partecipate, in via diretta o indiretta, per almeno del 75% o nelle quali la società controllante eserciti almeno il 50% dei diritti di voto. Tali condizioni, peraltro, devono sussistere per almeno 9 mesi consecutivi, altrimenti non viene a realizzarsi, nella previsione del legislatore comunitario, quella stabilità di rapporto che legittima l’applicazione della normativa.

Una volta correttamente individuato il gruppo, si procede alla determinazione della base imponibile consolidata (che, ricordiamo, avviene con regole uguali per tutte le società degli stati membri). L’articolo 10 della proposta di direttiva stabilisce in modo estremamente sintetico che la base imponibile è calcolata quale differenza tra i ricavi (esclusi quelli esenti definiti al successivo articolo 11) e i costi deducibili. Gli articoli dal 12 al 16 individuano poi criteri e specificità relative alla deducibilità dei costi, affermando in primo luogo che sono deducibili i costi qualora siano certi e sostenuti a fini imprenditoriali: sul punto, sarà interessante verificare, nel tempo, quale sia il grado di sovrapponibilità di tale concetto a quello di “inerenza” noto nel sistema tributario italiano. Vanno eliminate le operazioni infragruppo (articolo 59) e non si applicano ritenute di sorta nelle operazioni intercorse tra soggetti aderenti alla CCCTB (articolo 60).

Il Capitolo XVI, dall’articolo 86 e seguenti, è dedicato alla modalità di ripartizione, tra gli Stati Membri, della base imponibile così determinata. Viene proposta una formula di ripartizione della base imponibile che “pesa” tre fattori, vale a dire il lavoro, il capitale ed il volume delle vendite, in misura tra loro uguale; il fattore lavoro subisce poi una scomposizione tra costo del lavoro e numero dei dipendenti. Il documento di comunicazione che ha accompagnato la proposta della Commissione in esame propone anche un esempio numerico, naturalmente molto semplificato e schematico, che contribuisce a chiarire il meccanismo di applicazione della regola di suddivisione della base imponibile, riportato di seguito:

Le società A, B e C appartengono ad un Gruppo che opta per l’applicazione della CCCTB. La base imponibile consolidata è pari a 900.

I tre fattori di attribuzione della base imponibile, che pesano per 1/3 ciascuno (con l’ulteriore suddivisione a metà per la componente lavoro), sono così quantificati nell’esempio:
 

 

Immobilizzazioni materiali

Costo del lavoro

Numero dipendenti

Vendite

Società A

100

100

1.000

10.000

Società B

200

200

2.000

20.000

Società C

300

300

3.000

30.000

Totale

600

600

6.000

60.000


Applicazione dei fattori di ripartizione alla CCCTB pari a 900:

 

Immobilizzazioni materiali (1/3)

Costo del lavoro (1/6)

Numero dipendenti (1/6)

Vendite (1/3)

Società A

100/600/3

100/600/6

1.000/6.000/6

10.000/60.000/3

Società B

200/600/3

200/600/6

2.000/6.000/6

20.000/60.000/3

Società C

300/600/3

300/600/6

3.000/6.000/6

30.000/60.000/3


Risultato della formula di ripartizione:

 

Immobilizzazioni materiali

Costo del lavoro

Numero dipendenti

Vendite

Totale

Società A

50

25

25

50

150

Società B

100

50

50

100

300

Società C

150

75

75

150

450

 

La normativa in formazione, nel segno della semplificazione, prevede anche che il Gruppo interagisca, quanto agli obblighi dichiarativi, con una sola amministrazione finanziaria ed è pertanto previsto (capitolo XVII) che “il soggetto d’imposta principale” (come definito all’articolo 4.6 della Proposta di Direttiva) sia il soggetto incaricato degli adempimenti fiscali per il gruppo. L’opzione per la tassazione consolidata di Gruppo in esame ha la durata minima di 5 periodi d’imposta, che dovranno essere coincidenti per tutte le società del Gruppo aderenti. 
 
Un aspetto particolarmente delicato, cui è dedicato solamente un cenno in questa sede, è costituito dalle disposizioni contenute agli articoli da 80 ad 83, vale a dire le “Regole anti-abuso” del capitolo XIV. L’articolo 80 prevede una “regola generale” (letteralmente così rubricata), sulla cui scorta le “artificial transactions” poste in essere dal contribuente con fini elusivi non avranno effetto ai fini della tassazione consolidata; ad essa si affiancano disposizioni specifiche contenute nei successivi due articoli relative agli interessi passivi ed alle C.F.C.. Nel contesto italiano sarà interessante verificare quale sarà concretamente la traduzione concreta della norma, vista la presenza della norma antielusiva dell’articolo 37-bis del D.p.R. n. 600 del 1973 e la recente elaborazione giurisprudenziale in tema di abuso del diritto. 
 
Concludendo questa breve rassegna, è auspicabile che le disposizioni succintamente commentate possano tradursi in tempi non troppo lunghi in norme effettivamente fruibili dai gruppi multinazionali, contribuendo a migliorarne l’efficienza. 


a cura di: 

dott. Franco Di Ciaula 

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 5 anno 2011