Analisi dei nuovi mercati europei: Il caso della Polonia

Temi e Contributi
30/05/2011

In un contesto macroeconomico caratterizzato dalla crisi, che ha condizionato anche le economie dei Paesi dell’est aderenti all’Unione europea, la Polonia ha continuato a muoversi lungo un trend positivo in termini di sviluppo e di riduzione del divario rispetto all’Europa occidentale.
Negli ultimi anni, tra i Paesi degli ex regimi socialisti, risulta essere quello caratterizzato dall’economia più dinamica, da ricchezza di risorse umane e finanziarie tali da far prevedere ulteriori significativi sviluppi negli anni a venire. Attualmente è la realtà maggiormente capace di mantenere buone performance con un tasso di crescita del PIL nel 2010 del 3.8%, stimato nel 2011 intorno al 4,4%. La domanda interna in continua espansione e la vicinanza con la Germania, Paese da sempre contraddistinto da un’economia in crescita, ha fatto sì che la Polonia, da sola, realizzi il 40% del PIL totale dei dieci Paesi appartenenti all’area dell’ex dell’Unione Sovietica.([1])
Gli investimenti diretti da parte di aziende straniere in Polonia nel corso del 2010 ammontano a 10 miliardi di Euro, con un’aspettativa futura che porta ad una stima nel 2011 per un valore di 12,7 miliardi di Euro.([2])

Il debito pubblico nell’anno appena trascorso si attesta su un valore percentuale rispetto al PIL del 55%, una percentuale, anche se in crescita negli ultimi anni, minore rispetto a quella di molti Paesi dell’Unione Europea, cui la Polonia aderisce dal 2004.
La Polonia è inoltre interessata ad adottare la moneta unica, ma sembra che ciò possa avvenire a partire dal 2015, poiché il deficit polacco si attesta su un valore di circa 7 punti percentuali all’anno (aumentando quindi anche il valore del debito pubblico), troppo elevato e fuori dai canoni per l’ingresso nell’area-euro.([3])

Determinante per la crescita degli ultimi anni è stata la legge del 2 luglio 2004, in vigore dal 1 Gennaio 2005, denominata “Act on freedom of economic activity”([4]), che ha rimosso alcune incertezze e restrizioni, e ha dato la possibilità agli imprenditori stranieri (soprattutto a quelli appartenenti a Paesi dell’area europea) di poter svolgere la propria attività in Polonia alle stesse condizioni e con gli stessi diritti di un imprenditore originario del Paese, disciplinando in maniera analitica la possibilità di intraprendere un’attività di business direttamente o tramite una filiale.

Le principali forme societarie polacche attraverso cui esercitare attività economiche sono molto simili a quelle del nostro ordinamento, e si dividono tra società di persone (disciplinate dal Codice Civile Polacco) e società commerciali (disciplinate dal Codice delle Società Commerciali del 2000, modificato dalla Business Freedom Law del 2004). Le principali forme societarie per l’esercizio dell’attività economica sono quindi le seguenti: ([5])

  • Società semplice (non può essere unipersonale);
  • Società di persone registrata (anche questa non può essere unipersonale);
  • Società in accomandita semplice e Società in accomandita per azioni (per la responsabilità dei soci valgono le stesse divisioni tra accomandanti e accomandatari previste nel diritto societario italiano);
  • Società a responsabilità limitata: il capitale sociale è rappresentato da quote liberamente trasferibili; il capitale sociale minimo è equivalente a circa 1.300 euro (5.000 PLN) e sussistono obblighi di controllo per le società che superano una certa dimensione in termini di capitale sociale o numero di dipendenti. Può essere una società unipersonale.
  • Società per azioni: il capitale sociale è pari a circa 25.000 euro (100.000 PLN) ed il funzionamento rispecchia quello della S.p.A. italiana, ma deve essere costituita da almeno 3 soci.

L’imprenditore straniero può esercitare la propria attività commerciale anche attraverso una “branch”([6]), ossia una succursale o filiale, generalmente soggetta alla disciplina delle società residenti.

In Polonia sono ancora attive (fino al periodo compreso tra il 2015 e il 2017) 14 Zone Economiche speciali (ZES), istituite con lo scopo di “attivizzare la regione, abbassare la disoccupazione e accelerare lo sviluppo economico-sociale della regione”. In queste zone l’imprenditore può beneficiare di esenzioni fiscali e acquistare terreni a prezzi agevolati: il Ministero del Tesoro polacco deve però rilasciare l’autorizzazione per esercitarvi l’attività, dopo aver controllato che il soggetto soddisfi i requisiti di dimensione dell’investimento (almeno 100.000 PLN) o altri parametri come il numero di nuovi posti di lavoro che si creano.([7])

Il sistema fiscale polacco prevede imposte dirette (imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società) e imposte indirette: l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società è pari al 19%, e la base imponibile è calcolata con criteri analoghi a quelli utilizzata in Italia, ossia sottraendo al reddito imponibile i costi deducibili, intesi come tutti quei costi sostenuti per generare reddito imponibile o per tutelare una fonte di reddito.([8])
L’aliquota d’imposta effettiva è quindi sensibilmente inferiore a quella italiana, ma non tanto da ricadere nella fattispecie per la quale si applica la disciplina delle Controlled Foreign Companies nel caso in cui più della metà dei proventi derivino da passive income.([9])

Sono assoggettate ad imposta sul reddito le società residenti([10]), per le quali si applica il principio della tassazione del reddito mondiale (worldwide income taxation), mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito prodotto nello stato polacco, solo per la parte di reddito imputabile alle loro stabili organizzazioni nel territorio. La Polonia ha firmato una convenzione con l’Italia al fine di evitare le doppie imposizioni basata sul modello OCSE, cui la Polonia aderisce.

Per quanto riguarda la tassazione dei dividendi, degli interessi e delle royalties corrisposti da società polacche a società non residenti, la normativa interna si applica solo se le convenzioni bilaterali non sono più favorevoli: è il caso dell’Italia, per la quale l’argomento è direttamente disciplinato dalla convenzione sopracitata, oltre che, come vedremo di seguito, dalle Direttive comunitarie.
La convenzione afferma che per quanto riguarda dividendi, interessi e royalties corrisposti da società polacche a società italiane non residenti è prevista la possibilità di un prelievo alla fonte da parte del primo Stato, ma in misura non superiore al 10%, e sempre che il percettore sia il beneficiario effettivo dei redditi.([11])
In ogni caso, in applicazione della direttiva 90/435/CEE (cd. “Direttiva Madre-figlia”) i dividendi distribuiti ad una società residente nell’UE, che abbia detenuto partecipazioni in una società polacca pari ad almeno il 10%, per un periodo minimo ed ininterrotto di due anni, non sono sottoposti ad alcuna ritenuta; la Direttiva 2003/49/CE (cd. “Direttiva Interessi e Royalties”) non è stata ancora pienamente recepita; in adeguamento alla stessa la normativa interna prevede una riduzione graduale ([12]) delle aliquote applicabili su interessi e royalties corrisposti a società residenti in un Paese UE che contestualmente:

  • presentino le forme societarie di cui all’allegato della Direttiva;
  • partecipino in una società polacca, o siano partecipate da una società polacca, ovvero nel caso in cui una società residente in un paese UE detenga in entrambe le società una partecipazione in misura pari ad almeno il 25%, per un periodo non inferiore ai due anni.([13])

Da quest’anno le società polacche che corrispondono dividendi, interessi o royalties a società estere dovranno essere in possesso del certificato di residenza del beneficiario unitamente alla dichiarazione scritta in cui si attesti che la società non si avvale di esenzione totale sulla tassazione sul reddito nel suo paese. Questa legge ha lo scopo di escludere la possibilità di doppia esenzione per le società.([14])

In ambito IVA si è assistito ad un leggero aumento dell’aliquota ordinaria (passata dal 22% al 23% dal 1 Gennaio 2011); nel contempo è diventato possibile inviare e archiviare le fatture in forma elettronica. Per quanto riguarda le esportazioni e le cessioni effettuate nei confronti di Paesi dell’Unione Europea valgono le regole comunitarie delle Direttiva 2006/112/CE, recepita dall’ordinamento polacco: è prevista la non imponibilità delle cessioni e delle esportazioni, l’imponibilità delle importazioni e il meccanismo del reverse charge per gli acquisti intra-UE.



[1] Cfr. “Few woes in Warsaw” in The Economist on line all’indirizzo www.economist.com/node/18621646.

[2] Da Rold V., A Varsavia l’Euro può attendere, in Il Sole 24 ore, 12 Gennaio 2011.

[3] Per poter aderire all’Unione Europea questo deficit non deve superare i 3 punti percentuali.

[4] Conosciuta anche come Business Freedom Law e disponibile su www.polishlaw.com.pl.

[5] Per un’analisi più ampia del diritto societario polacco si veda Rolle G., Mejnardi C. e Saja M., Scheda Paese: Polonia, in Fiscalità internazionale, Maggio-Giugno 2009. pag. 248ss. Inoltre, si veda anche http://www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business.

[6] L’esercizio dell’attività tramite succursale può essere vincolata da alcune restrizioni, si veda ad esempio l’articolo 86 della Business Freedom Law: “L'imprenditore straniero che ha creato una succursale può svolgere l'attività economica esclusivamente nei limiti dell'oggetto di attività dell'imprenditore straniero “.

[7] Si veda il sito di Rsm International all’indirizzo www.rsmi.pl. Le zone economiche speciali sono gestite da società controllate dal Ministero delle Finanze.

[8] Dall’articolo ”Corporate tax: base imponibile in Polonia” in www.pwc.com.

[9] Cfr. art. 167, comma 8-bis, D.P.R. 917/1986.

[10] Si considera residente in Polonia una società registrata in Polonia o che ha nello Stato la propria Direzione (cfr. ”Corporate tax: base imponibile in Polonia” in www.pwc.com).

[11] Cfr. Rolle G., Mejnardi C. e Saja M., ult. cit., e la “Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” stipulata tra Italia e Polonia, disponibile in BancaDati IPSOA.

[12] Pari al 5% fino al 2013, mentre dal 1Luglio 2013 non verrà applicata alcuna ritenuta.

[13] Cfr. Rolle G., Mejnardi C. e Saja M., ult. cit, Direttiva 90/435/CEE e Direttiva 2003/49/CE.

[14] Cfr.” Polonia: novità fiscali in vigore da Gennaio 2011” sul sito Mercato Globale all’indirizzo www.mglobale.it.

a cura di: 

dott. Gianfranco Peracin

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 5 anno 2011