Anagrafe tributaria

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18/09/2019
l D. Lgs. n. 142/2018, di attuazione della cosiddetta Direttiva Atad, ha modificato l’art. 10, c. 10 del D. Lgs. n. 141/2010 che così ora dispone: “Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”

Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 162 bis del TUIR sono: a) le società che hanno come attività esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari (società industriali e commerciali); b) le società che svolgono attività nei confronti del gruppo in base all’art. 3, comma 2 del D.M. 53/2015 nonché le società di cui all’art. 7-ter, comma 1-bis della Legge n. 130/1999 (SPV per le cartolarizzazioni).

La verifica della prevalenza finanziaria trova nell’art. 162-bis una nuova definizione e viene ora relegata al mero requisito patrimoniale ovvero quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso «l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e gli altri elementi intercorrenti con i medesimi sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale» (art. 162-bis comma 3, Tuir).

Tale modifica normativa comporta per le holding industriali miste l’obbligo di rivalutare la propria posizione considerato che nella stesura previgente l’obbligo emergeva al verificarsi congiunto per due esercizi consecutivi del requisito economico e patrimoniale.

Tutte le holding industriali che verificheranno i nuovi requisiti di legge dovranno: a) effettuare la comunicazione al REI entro 30 giorni dal sorgere dell’obbligo,  b) accreditarsi al sistema SID (Sistema interscambio flussi dati) e c) procedere alla comunicazione mensile dei dati entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

In assenza di chiarimenti espressi da parte dell’Amministrazione Finanziaria l’interpretazione piu’ prudenziale è effettuare la verifica della prevalenza sul bilancio approvato e chiuso prima dell’entrata in vigore della norma ovvero, per i soggetti con esercizio d’imposta solare, il bilancio al 31 dicembre 2017. L’obbligo decorrerebbe dal 13 marzo 2019 ovvero decorsi i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 142/2018 (12 gennaio 2019).

Un secondo filone interpretativo porta a ritenere che la verifica debba essere posta in essere con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, in quanto esercizio di entrata in vigore della norma stessa. Al verificarsi della prevalenza l’obbligo decorrerà dalla data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio stesso.