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Libro giornale in conservazione sostitutiva - ripristino cadenza annuale

Con la Legge di conversione del Decreto Sviluppo, n. 106 del 12 luglio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio, è stato modificato l’articolo 2215 bis del codice civile, che semplifica le procedure e le tempistiche per la tenuta in modalità informatica di libri e scritture contabili.
In via generale, il nuovo articolo 2215 bis prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possano essere formati e tenuti con strumenti informatici.
La principale semplificazione introdotta con la modifica del nuovo articolo, è lo spostamento del termine di conservazione sostitutiva del libro giornale, da trimestrale ad annuale. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato, che garantiscono una datazione certa per  l’opponibilità ai terzi e la provenienza e l’immodificabilità dei dati registrati.
L'ultimo comma dell'articolo 2215 bis, inserito ex-novo dalla legge di conversione del decreto, prevede per i documenti a rilevanza fiscale l'allineamento del termine annuale per la tenuta con quello relativo alla conservazione sostitutiva. Il coordinamento con le norme sulla conservazione sostituiva dei documenti fiscali (DM 23 gennaio 2004) consente di avere una tempistica semplificata in merito alle procedure per la tenuta e la conservazione digitale di documenti e scritture obbligatorie ai fini civilistici.