Le provvigioni degli agenti di commercio sono deducibili a contratto eseguito

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10/05/2011

Con la sentenza del 29/04/11, n. 9539. la Cassazione è intervenuta sulla competenza ai fini fiscali dei costi sostenuti per le provvigioni spettanti agli agenti di commercio. Il giudizio ha analizzato il rapporto tra l’applicazione del principio della competenza economica per la deducibilità dei costi ex art. 109 del TUIR delle provvigioni di agenzia ed il disposto dell’art. 1748, commi 1 e 4 del Codice Civile. Più in particolare, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza dei costi di provvigione bisogna fare riferimento alla data di esecuzione del contratto da parte del preponente. Ad avviso della Corte, infatti, non è possibile invocare il collegamento tra nascita del diritto alla provvigione in capo all’agente e diritto del preponente a dedurre il costo della provvigione, collegamento che va fatto, invece, tra esecuzione del contratto da parte del preponente, cui la nuova disciplina ricollega l’esigibilità della provvigione, e diritto di esporre il costo in base alla disposizione citata.