Split payment

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23/06/2017
Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge nei giorni scorsi ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale estende il campo di applicazione del c.d. “split payment” o “scissione dei pagamenti”, meccanismo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che prevede che il soggetto debitore dell’imposta sia il cessionario dei beni o beneficiario delle prestazioni di servizi e non, come ordinariamente avviene, il cedente o prestatore.  

In estrema sintesi, il Decreto estende l’obbligo di applicazione dello split payment alle operazioni – per cui sia emessa fattura a partire dal prossimo 1 luglio - effettuate nei confronti:  
  • Delle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (disposizione già vigente); 
  • Delle società controllate da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; 
  • Delle società controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
  • Delle società controllate da società di cui ai precedenti punti b) e c); 
  • Delle società quotate inserite nell’indice FITSE MIB.    
La novità normativa non ha previsto un elenco dei soggetti cui si applichi detto meccanismo; in sede di conversione del Decreto Legge è stata prevista la possibilità che il cedente o prestatore richieda al cessionario / destinatario della prestazione una autocertificazione in cui quest’ultimo attesti la propria riconducibilità a soggetti cui si applichi il meccanismo in parola. È pertanto senz’altro opportuna una verifica delle proprie anagrafiche clienti al fine di verificare se sussistano fattispecie “dubbie” e procedere quindi alla richiamata richiesta.  

Si evidenzia, peraltro, come la normativa sullo split payment vada altresì coordinata con quella del c.d. “reverse charge” o “inversione contabile”. Si ricorda come quest’ultima tecnicalità prevalga su quella della scissione dei pagamenti; esemplificando, il servizio di pulizia dell’immobile di società quotata resterà assoggettato al meccanismo dell’inversione contabile e non sarà quindi influenzato dalle novità esposte.